Art. 16
Comunicazione tra certificatore e l'Agenzia
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati comunicano all'Agenzia la casella di posta elettronica
certificata da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione
attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente
decreto.
2. L'Agenzia rende disponibile sul proprio sito internet
l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.