Art. 17
Generazione e uso delle chiavi del certificatore
1. La generazione delle chiavi di certificazione avviene in modo
conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un
certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il
certificato si riferisce.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle
chiavi di certificazione sono codificati in modo da non generare
equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del
certificatore.
4. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la
creazione di una firma utilizzati per le chiavi di cui all'art. 5,
comma 4, lettere b), c) e d), e' effettuata secondo criteri non
inferiori a quelli previsti:
a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408 in conformita' ai
profili di protezione indicati nella decisione della Commissione
europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;
b) dal livello di certificazione e in conformita' ai profili di
protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati dagli
organismi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) della Direttiva
europea 1999/93/EU.
5. La certificazione di sicurezza di cui al comma 4 puo' inoltre
essere effettuata secondo i criteri previsti dal livello di
valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o superiori, con un
traguardo di sicurezza giudicato adeguato dall'Agenzia nell'ambito
dell'attivita' di cui agli articoli 29 e 31 del Codice.