Art. 18 Generazione dei certificati qualificati 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice, all'atto dell'emissione del certificato qualificato, il certificatore: a) accerta l'autenticita' della richiesta; b) nel caso di chiavi generate dallo stesso certificatore, assicura la consegna al legittimo titolare ovvero, nel caso di chiavi non generate dallo stesso certificatore, verifica il possesso della chiave privata da parte del titolare e il corretto funzionamento della coppia di chiavi. 2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 33. 3. Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato precede di almeno due anni il termine del periodo di validita' del certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne l'autenticita'. 4. L'emissione dei certificati qualificati e' registrata nel giornale di controllo specificando il riferimento temporale relativo alla registrazione.