Art. 18
Generazione dei certificati qualificati
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice, all'atto
dell'emissione del certificato qualificato, il certificatore:
a) accerta l'autenticita' della richiesta;
b) nel caso di chiavi generate dallo stesso certificatore, assicura
la consegna al legittimo titolare ovvero, nel caso di chiavi non
generate dallo stesso certificatore, verifica il possesso della
chiave privata da parte del titolare e il corretto funzionamento
della coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 33.
3. Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato
precede di almeno due anni il termine del periodo di validita' del
certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne
l'autenticita'.
4. L'emissione dei certificati qualificati e' registrata nel
giornale di controllo specificando il riferimento temporale relativo
alla registrazione.