Art. 19
Informazioni contenute nei certificati
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del Codice, i
certificati qualificati contengono almeno le seguenti ulteriori
informazioni:
a) Codice identificativo del titolare presso il certificatore;
b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono
destinate.
2. Le informazioni personali contenute nel certificato qualificato
ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del Codice sono utilizzabili
unicamente per identificare il titolare della firma elettronica
qualificata o della firma digitale, per verificare la firma del
documento informatico, nonche' per indicare eventuali qualifiche
specifiche del titolare.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore.
4. Le informazioni e le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3,
lettera a) del Codice, codificate secondo le modalita' indicate dai
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, sono
inserite dal certificatore su richiesta del titolare:
a) nel certificato qualificato senza l'indicazione
dell'organizzazione di appartenenza. A tal fine, il titolare del
certificato fornisce al certificatore una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) ovvero, nel certificato di attributo o nel certificato
qualificato con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza. A
tal fine, il titolare del certificato richiede all'organizzazione di
appartenenza una autorizzazione all'emissione del certificato,
qualificato o di attributo che consegna al certificatore.
L'organizzazione, che ha l'obbligo di fornire tale autorizzazione,
assume l'impegno di richiedere al certificatore la revoca del
certificato qualificato qualora venga a conoscenza della variazione
delle informazioni o delle qualifiche contenute nello stesso. Il
titolare, nel richiedere l'autorizzazione, ha l'obbligo di comunicare
all'organizzazione di appartenenza il certificatore cui intende
rivolgersi.
5. Il certificatore, salvo quanto disposto al comma 6, determina il
periodo di validita' dei certificati qualificati anche in funzione
della robustezza crittografica delle chiavi impiegate.
6. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, determina il periodo
massimo di validita' del certificato qualificato in funzione degli
algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.
7. Il certificato qualificato puo' contenere l'indicazione che
l'utilizzo della chiave privata per la generazione della firma e'
subordinato alla verifica da parte del certificatore della validita'
del certificato qualificato e dell'eventuale certificato di
attributo. All'attuazione del presente comma si provvede con le
modalita' stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.