Art. 20
Revoca e sospensione del certificato qualificato
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del Codice, il
certificato qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore, ove
quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata
o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche
qualificate o digitali.
2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione
per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera j) del
Codice.