Art. 20 Revoca e sospensione del certificato qualificato 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del Codice, il certificato qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali. 2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera j) del Codice.