Art. 26
Sospensione dei certificati qualificati
1. La sospensione del certificato qualificato e' effettuata dal
certificatore mediante l'inserimento del suo Codice identificativo in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL).
2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione
al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e
l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta
sospeso.
3. Il certificatore indica nel manuale operativo, ai sensi
dell'art. 40, comma 3, lettera l), la durata massima del periodo di
sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza
di diverse indicazioni da parte del soggetto che ha richiesto la
sospensione.
4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data
della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.
5. La sospensione e la cessazione della stessa sono annotate nel
giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di
esecuzione dell'operazione.
6. La cessazione dello stato di sospensione del certificato, che
sara' considerato come mai sospeso, e' tempestivamente comunicata al
titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e
l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.