Art. 26 
 
 
               Sospensione dei certificati qualificati 
 
  1. La sospensione del certificato  qualificato  e'  effettuata  dal
certificatore mediante l'inserimento del suo Codice identificativo in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL). 
  2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione
al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data  e
l'ora a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato  risulta
sospeso. 
  3.  Il  certificatore  indica  nel  manuale  operativo,  ai   sensi
dell'art. 40, comma 3, lettera l), la durata massima del  periodo  di
sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza
di diverse indicazioni da parte del  soggetto  che  ha  richiesto  la
sospensione. 
  4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data
della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione. 
  5. La sospensione e la cessazione della stessa  sono  annotate  nel
giornale di controllo con l'indicazione  della  data  e  dell'ora  di
esecuzione dell'operazione. 
  6. La cessazione dello stato di sospensione  del  certificato,  che
sara' considerato come mai sospeso, e' tempestivamente comunicata  al
titolare e all'eventuale terzo interessato  specificando  la  data  e
l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.