Art. 27
Sospensione del certificato qualificato su iniziativa
del certificatore
1. Salvo casi d'urgenza che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente alla comunicazione conseguente alla sospensione di
cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un
certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e
all'eventuale terzo interessato specificando i motivi della
sospensione e la sua durata.
2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.