Art. 28 
 
 
        Sospensione del certificato qualificato su richiesta 
                            del titolare 
 
  1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con  la
specificazione della  sua  durata,  e'  inoltrata  al  certificatore,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  manuale  operativo   approvato
dall'Agenzia. 
  2. Il  certificatore  verifica  l'autenticita'  della  richiesta  e
procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste  inoltrate  con  le  modalita'  previste  dal
precedente comma 1.