Art. 28
Sospensione del certificato qualificato su richiesta
del titolare
1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con la
specificazione della sua durata, e' inoltrata al certificatore,
secondo le modalita' indicate nel manuale operativo approvato
dall'Agenzia.
2. Il certificatore verifica l'autenticita' della richiesta e
procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal
precedente comma 1.