Art. 31
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave privata;
b) malfunzionamento irrecuperabile del dispositivo sicuro per la
generazione delle firme;
c) cessazione dell'attivita'.
2. La revoca e' comunicata entro ventiquattro ore all'Agenzia e
resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti
con la chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica e'
contenuta nel certificato revocato.
3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati
dall'Agenzia nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art.
43, e' resa nota attraverso il medesimo elenco.