Art. 32
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di certificazione per la generazione delle chiavi, la
generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro
dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune
personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza
(hardening) a cura del certificatore.
2. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni di cui al comma 1 e indica al certificatore
eventuali azioni correttive.
3. Il comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi
di firma.