Art. 34
Accesso del pubblico ai certificati
1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche.
2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati
a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei
casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche'
i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla
consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi li consulta per
le sole finalita' di applicazione delle norme che disciplinano la
verifica e la validita' delle firme elettroniche qualificate e
digitali.
4. Chiunque ha diritto di conoscere se a proprio nome sia stato
rilasciato un certificato qualificato. Le modalita' per ottenere
l'informazione di cui al primo periodo sono definite con il
provvedimento di cui all'art. 42, comma 10, del presente decreto.