Art. 35
Piano per la sicurezza
1. Il certificatore definisce un piano per la sicurezza nel quale
sono contenuti almeno i seguenti elementi:
a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica;
b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante ai
fini dell'attivita' di certificatore;
c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili rilevanti
ai fini dell'attivita' di certificatore;
d) descrizione delle funzioni del personale e sua allocazione ai
fini dell'attivita' di certificatore;
e) attribuzione delle responsabilita';
f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attivita' di
certificatore;
h) descrizione dei dispositivi installati;
i) descrizione dei flussi di dati;
l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
m) procedura di continuita' operativa del servizio di pubblicazione
delle liste di revoca e sospensione;
n) analisi dei rischi;
o) descrizione delle contromisure;
p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni;
q) descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 32,
comma 1, e 47, comma 2;
r) procedura di gestione dei disastri;
s) descrizione della procedura di cui all'art. 8, comma 3, ponendo
in rilievo le modalita' di conservazione e protezione dei supporti
contenenti le chiavi esportate;
t) misure di sicurezza per la protezione dei dispositivi di firma
remota, ivi comprese le modalita' di custodia;
u) limitatamente a quanto previsto all'art. 11, comma 3, modalita'
con cui e' assicurato il controllo esclusivo delle chiavi private
custodite sui dispositivi di firma remota;
v) le misure procedurali e tecniche applicate per la distruzione
dei dispositivi HSM e delle chiavi che contengono incaso di guasto
del dispositivo HSM che non consente l'applicazione delle
funzionalita' di sicurezza certificate implementate dai dispositivi
medesimi.
2. Quanto previsto dalle lettere t) e u) del comma 1 puo' essere
oggetto di dichiarazioni separate da parte del certificatore, ad
integrazione del piano per la sicurezza.
3. L'Agenzia, a seguito dell'analisi di quanto dichiarato alle
lettere t) e u) del comma 1, puo' imporre al certificatore di
inserire nei certificati qualificati afferenti la firma remota
limitazioni d'uso e di valore.
4. Il piano per la sicurezza, sottoscritto dal legale
rappresentante del certificatore, ovvero dal responsabile della
sicurezza da questo delegato, e' consegnato all'Agenzia in busta
sigillata o cifrato, al fine di garantirne la riservatezza, in base
alle indicazioni fornite dall'Agenzia.
5. Il piano per la sicurezza si attiene alle misure di sicurezza
previste dal Titolo V della Parte I del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.