Art. 36
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo e' costituito dall'insieme delle
registrazioni effettuate anche automaticamente dai dispositivi
installati presso il certificatore, allorche' si verificano le
condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale.
4. Il giornale di controllo e' tenuto in modo da garantire
l'autenticita' delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con
la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini
della sicurezza.
5. L'integrita' del giornale di controllo e' verificata con
frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo sono
conservate per un periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.