Art. 4
Norme tecniche di riferimento
1. Le regole tecniche relative ai dispositivi sicuri per la
generazione delle firme di cui all'art. 35 del Codice sono conformi
alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica della firma elettronica
qualificata e della firma digitale, le caratteristiche delle chiavi
utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le caratteristiche dei
certificati qualificati e dei certificati di attributo, i formati e
le caratteristiche della firma elettronica qualificata e della firma
digitale, delle marche temporali, le caratteristiche delle
applicazioni di verifica di cui all'art. 14, il formato dell'elenco
di cui all'art. 43 del presente decreto, le modalita' con cui rendere
disponibili le informazioni sullo stato dei certificati, sono
definiti, anche ai fini del riconoscimento e della verifica del
documento informatico, con provvedimenti dell'Agenzia e pubblicati
sul sito internet dello stesso ente. Nelle more dell'emanazione di
tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 45 del
21 maggio 2009 e successive modificazioni.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica
qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di
immodificabilita' del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del
Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri
elementi, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.