Art. 41
Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati
in conformita' con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai
terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un
certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio
manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20,
comma 3, del Codice.
3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non
superiore ad un minuto primo.
4. Costituiscono inoltre validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione dei documenti in conformita' alle norme vigenti, ad
opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;
d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della
marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto
1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle
decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale
universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.