Art. 5
Caratteristiche generali delle chiavi
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
elettronica qualificata o della firma digitale puo' essere attribuita
ad un solo titolare.
2. Se il soggetto appone la sua firma elettronica qualificata o
firma digitale per mezzo di una procedura automatica ai sensi
dell'art. 35, comma 3 del Codice, deve utilizzare una coppia di
chiavi destinata a tale scopo, diversa da tutte le altre in suo
possesso. L'utilizzo di tale procedura deve essere indicato
esplicitamente nel certificato qualificato.
3. Se la procedura automatica di cui al comma 2 fa uso di un
insieme di dispositivi sicuri per la generazione della firma
elettronica qualificata o firma digitale del medesimo soggetto, deve
essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun
dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi afferenti i certificati
qualificati ed i correlati servizi, si distinguono secondo le
seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica
della firma elettronica qualificata o della firma digitale apposta o
associata ai documenti;
b) chiavi di certificazione, utilizzabili per la generazione e
verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati,
per la sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validita' dei
certificati, per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi
di marcatura temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali;
d) chiavi dedicate alla sottoscrizione delle informazioni sullo
stato di validita' dei certificati;
e) chiavi destinate alla sottoscrizione del separato certificato di
attributo.
5. Non e' consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse da quelle previste per ciascuna tipologia dal comma 4, salvo
che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo comma
4, lettera b), l'Agenzia non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi.
6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono
tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in conformita'
con quanto indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
7. L'uso delle chiavi di cui al comma 4, lettera d), e il profilo
del certificato alle stesse associato sono definiti con il
provvedimento di cui all'art. 4, comma 2. A tali chiavi dovra' essere
associato un certificato sottoscritto con le stesse chiavi di
certificazione con cui sono sottoscritti i certificati di cui si
forniscono informazioni sullo stato di validita'.