Art. 7 Modalita' di generazione delle chiavi 1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e d) possono essere generate esclusivamente in presenza del responsabile del servizio. 2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore. 3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare, avviene all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, che e' rilasciato o indicato dal certificatore, con modalita' atte ad impedire che la medesima chiave possa essere associata a piu' certificati. 4. Il certificatore e' tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 12 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 5. Il certificatore e' tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma digitale, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 13 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 6. Il titolare e' tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo sicuro per la generazione delle firme fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.