Art. 7 
 
 
                Modalita' di generazione delle chiavi 
 
  1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b)  e  d)  possono
essere generate  esclusivamente  in  presenza  del  responsabile  del
servizio. 
  2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore. 
  3.  La  generazione  delle  chiavi  di  sottoscrizione   effettuata
autonomamente  dal  titolare,  avviene  all'interno  del  dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, che e' rilasciato  o  indicato
dal certificatore, con modalita' atte ad  impedire  che  la  medesima
chiave possa essere associata a piu' certificati. 
  4. Il certificatore e' tenuto ad  assicurarsi  che  il  dispositivo
sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata, da lui
fornito o indicato, presenti le  caratteristiche  e  i  requisiti  di
sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e  12  del
presente decreto e a fornire all'Agenzia gli  elementi  necessari  ai
fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 
  5. Il certificatore e' tenuto ad  assicurarsi  che  il  dispositivo
sicuro per la generazione della firma  digitale,  da  lui  fornito  o
indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di  sicurezza  di
cui all'art. 35 del Codice e agli  articoli  11  e  13  del  presente
decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini  delle
verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 
  6.  Il  titolare  e'  tenuto  ad   utilizzare   esclusivamente   il
dispositivo  sicuro  per  la  generazione  delle  firme  fornito  dal
certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli  indicati  dal
certificatore stesso.