Art. 7
Modalita' di generazione delle chiavi
1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e d) possono
essere generate esclusivamente in presenza del responsabile del
servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata
autonomamente dal titolare, avviene all'interno del dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, che e' rilasciato o indicato
dal certificatore, con modalita' atte ad impedire che la medesima
chiave possa essere associata a piu' certificati.
4. Il certificatore e' tenuto ad assicurarsi che il dispositivo
sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata, da lui
fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di
sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 12 del
presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai
fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.
5. Il certificatore e' tenuto ad assicurarsi che il dispositivo
sicuro per la generazione della firma digitale, da lui fornito o
indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di
cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 13 del presente
decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle
verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.
6. Il titolare e' tenuto ad utilizzare esclusivamente il
dispositivo sicuro per la generazione delle firme fornito dal
certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal
certificatore stesso.