Art. 11 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo soggetto beneficiario, laddove riferiti agli stessi costi ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.