Art. 11 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo  non  sono  cumulabili
con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo
soggetto   beneficiario,   laddove   riferiti   agli   stessi   costi
ammissibili, fatta salva,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dalla
vigente normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la
garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.