Art. 6 
 
                 Aiuto per l'avvio di nuove imprese 
 
  1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.  5  con  sede  legale  e
operativa ubicata nei territori delle regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia,  nelle  aree  ammesse  a  norma
dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate  nella
Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, fatto salvo  quanto
previsto al comma 2, e' concesso un contributo in relazione ai  costi
sostenuti  nei  primi  quattro  anni  a  decorrere  dalla   data   di
presentazione della domanda. Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i
piani di impresa che  prevedono  l'introduzione  di  nuove  soluzioni
organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati. 
  2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e  7,
nella circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  sono  riportate  le
attivita' economiche per le quali,  relativamente  ai  settori  della
siderurgia, della costruzione navale  e  della  produzione  di  fibre
sintetiche,  sono  previste  dalla  vigente   normativa   comunitaria
specifiche esclusioni o limitazioni per l'accesso alle agevolazioni. 
  3. L'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore  di
ciascuna impresa beneficiaria,  come  eventualmente  rideterminato  a
seguito della valutazione di congruita' di cui all'art. 9,  comma  2,
e' pari  a  euro  50.000,00  (cinquantamila),  per  un  ammontare  di
agevolazione  complessivamente  concedibile  in  favore  di  ciascuna
impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila)  nell'arco  di  quattro
anni dalla data di presentazione della domanda,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 4. 
  4.  Relativamente  alle  domande  di  agevolazioni  presentate   da
start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto
della  richiesta  di  erogazione  di  ciascuna   quota   annuale   di
contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art.  25,
comma 2, lettera h), punto  1),  del  decreto-legge  n.  179/2012  in
misura superiore alla soglia  minima  ivi  prevista,  per  un  valore
comunque uguale o superiore al  30%  (trenta  percento)  del  maggior
valore tra costo  e  valore  della  produzione  dell'impresa  stessa,
ovvero  abbia  impiegato,  nell'anno  di  riferimento,  dipendenti  o
collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 2),  del
decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima  ivi
prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40%  (quaranta
percento)  della  forza  lavoro  complessiva  dell'impresa  medesima,
l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al comma  3
e' elevato, fermo restando quanto previsto al comma 7, a: 
    a) euro 60.000,00 (sessantamila),  relativamente  al  primo  anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al  secondo  anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
    c) euro 80.000,00  (ottantamila),  relativamente  al  terzo  anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
    d) euro 90.000,00 (novantamila),  relativamente  al  quarto  anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. 
  5. Nel rispetto dei limiti massimi del  contributo  concedibile  di
cui ai commi 3 e  4,  l'intensita'  dell'aiuto  concesso  a  ciascuna
impresa beneficiaria e' pari: 
    a) per i  primi  tre  anni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda: 
      1) 35% (trentacinque percento) dei  costi  ammissibili  di  cui
all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma
dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al 
      2) 25% (venticinque percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui
all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma
dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale; 
    b) per il successivo anno: 
      1) 25% (venticinque percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui
all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma
dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al 
      2)  15%  (quindici  percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui
all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma
dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale. 
  6. Le intensita' dell'aiuto di cui al comma  5  sono  applicate  ai
costi ammissibili  di  cui  all'art.  7  effettivamente  sostenuti  e
regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario. 
  7. L'importo  annuo  del  contributo  erogato  a  ciascuna  impresa
beneficiaria non puo' comunque eccedere il 33%  (trentatre  percento)
del  contributo  massimo  complessivamente   concesso   al   medesimo
soggetto, cosi' come riportato nel provvedimento di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 11.