Art. 8 
 
         Presentazione delle domande e dei piani di impresa 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente Titolo e' concessa sulla  base
di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo  quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Le domande di agevolazione,  corredate  dai  piani  di  impresa,
possono essere presentate  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella
circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, con  le  modalita',
le forme e i termini indicati nella medesima circolare. 
  3. Le domande presentate antecedentemente  al  termine  iniziale  o
successivamente al termine finale indicato  nella  circolare  di  cui
all'art. 5, comma 9, non saranno prese in considerazione. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie.
L'eventuale esaurimento delle risorse  nazionali  disponibili,  prima
del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5,  comma
9, comportera' la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero
comunichera', mediante avviso a firma del  Direttore  generale  della
Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'
imprenditoriali  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse   e
restituira'  agli  istanti  che  ne  facciano  richiesta,  e  le  cui
richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione  da
essi inviata a loro spese. 
  5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili,  le  domande
presentate nell'ultimo giorno utile e  istruite  con  esito  positivo
sono ammesse alle agevolazioni in  misura  parziale,  commisurata  ai
rispettivi costi ritenuti agevolabili.