Art. 7 
 
 
                  Ricognizione dei debiti contratti 
                   dalle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle
somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  ((  e  per
obbligazioni  relative  a  prestazioni  professionali,  ))  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n.16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile  2012,  n.44,  provvedono  a  registrarsi  sulla   piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -- Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 giugno 2012, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro  il
termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini  della  misurazione  e
della valutazione della (( performance )) individuale  dei  dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.165, e successive  modificazioni.  I  dirigenti  responsabili
sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria  pari  a  100
euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica. 
  3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'  effettuata
esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1. 
  4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  ((  e  per
obbligazioni relative a prestazioni professionali )) dalle  pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno  2012,  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012  e
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  24  settembre  2012,  le  pubbliche   amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°  giugno  2013
ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni di cui al medesimo  comma  1,  l'elenco  completo  dei
debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  maturati  alla  data  del  31
dicembre  2012,  ((  che  non  risultano  estinti  alla  data   della
comunicazione stessa, )) con l'indicazione  dei  dati  identificativi
del creditore. La comunicazione avviene sulla  base  di  un  apposito
modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e'  data
separata  evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o
certificazione.  Il  creditore  puo'  segnalare   all'amministrazione
pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui
al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del  credito
vantato nei confronti della stessa. 
  (( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di  cui
al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno,  sono  trasmesse
dalle amministrazioni pubbliche  per  il  tramite  della  piattaforma
elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In  caso  di
inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui
al comma 2. )) 
  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche  amministrazioni
debitrici alle disposizioni di cui al (( comma 4 ))  rileva  ai  fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. 
  6. Per i crediti diversi da  quelli  gia'  oggetto  di  cessione  o
certificazione, la  comunicazione  di  cui  al  comma  4  equivale  a
certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9,  commi  3-bis  e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e  dell'articolo  12,
comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,
con  modificazioni,  dalla   legge   26   aprile   2012,   n.44.   La
certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152. ((
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo,
nei limiti degli spazi  finanziari  derivanti  dalle  esclusioni  dai
vincoli del patto di stabilita' interno  previste  ai  commi  1  e  7
dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo  di
cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare,  per  parte
dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,
la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la  certificazione
si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento,  anche
ai fini della compensazione  ai  sensi  degli  articoli  28-quater  e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni.  In   relazione   alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno  nonche'  alle
anticipazioni,  definite  successivamente   all'effettuazione   della
comunicazione  prevista  dal  comma  4  del  presente  articolo,   le
pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista  per
il  pagamento  dei  debiti  fino  a  quel  momento  comunicati  senza
apposizione  di  data.  Le   date   di   pagamento   indicate   nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. )) 
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione  da  parte
dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'
richiedere all'amministrazione stessa di correggere  o  integrare  la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15  giorni  dalla
data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia
provveduto ovvero espresso un motivato  diniego,  il  creditore  puo'
presentare istanza di  nomina  di  un  Commissario  ((  ad  acta,  ))
mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  25  giugno  2012,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  22  maggio  2012,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a
carico dell'amministrazione debitrice. 
  (( 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente  al
pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica
ai sensi del comma  4,  provvedono  a  registrare  sulla  piattaforma
stessa i dati del pagamento, in  modo  da  garantire  l'aggiornamento
dello stato dei debiti. In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 5. 
  7-ter.  Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui  al  comma  1  del
presente articolo, ai soli  fini  della  comunicazione  prevista  dal
comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione  sulla
piattaforma elettronica entro il termine indicato nel  primo  periodo
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La  comunicazione  e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 5 e 7. 
  7-quater. A decorrere dal 30  settembre  2013,  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
dei dati registrati nella piattaforma  elettronica,  sono  pubblicati
con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei  pagamenti  dei
debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. )) 
  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati, per  il  tramite  dell'Associazione  Bancaria
Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze  --
Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti  certi,  liquidi
ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012 che  sono  stati  oggetto  di  cessione  in
favore  di  banche  o  intermediari   finanziari   autorizzati,   con
l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario  e
dell'amministrazione  debitrice  e  distinguendo  tra   cessioni   ((
pro-soluto )) e cessioni (( pro-solvendo. )) 
  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  stabiliti  con
il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati  dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con  le  Autorita'  europee,  la
legge di stabilita'  per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento
mediante  assegnazione  di  titoli  di   Stato   dei   debiti   delle
amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto  di  cessione  ((
pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012  ))  da  parte  dei
creditori in favore di banche o intermediari finanziari  disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui  al  comma  8  ((
ovvero  puo'  prevedere  l'effettuazione  di  operazioni  finanziarie
finalizzate all'estinzione di  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
delle pubbliche amministrazioni. 
  9-bis. Alla Nota di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione  del  presente
decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei  debiti
delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di  ricognizione  svolta
ai sensi del presente  articolo.  La  relazione  indica  altresi'  le
iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con  la  legge
di stabilita' per il 2014, al fine di  completare  il  pagamento  dei
debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre  2012,
ivi inclusi i debiti  per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni
professionali a fronte dei quali non sussistono nei  bilanci  residui
passivi anche perenti, anche mediante la concessione  nell'anno  2014
della garanzia dello Stato al  fine  di  agevolare  la  cessione  dei
relativi crediti a banche e ad  altri  intermediari  finanziari,  nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 9, del citato  decreto-legge  n.
          185 del 2008, come modificato dal presente  decreto  legge,
          e' riportato nelle note all'articolo 6. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  12,  del
          decreto-legge  2  marzo   2012,   n.16,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   26   aprile   2012,   n.44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
              "Art.  12.  (Contenzioso  in   materia   tributaria   e
          riscossione) - 1 All'articolo 11 del decreto legislativo  8
          novembre  1990,  n.  374   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
              b) il comma 7 e' abrogato. 
              2. Sono fatti salvi i procedimenti  amministrativi  per
          la risoluzione delle controversie di cui agli articoli  66,
          e seguenti, del testo unico delle disposizioni  in  materia
          doganale  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del  comma
          7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
          n. 374. 
              3. Al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
          recante  disposizioni   sul   processo   tributario,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 19, comma 1,  lettera  f),  le  parole:
          «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
              b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
              «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1.
          Se  la  commissione  tributaria   accoglie   totalmente   o
          parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti  relativi
          alle operazioni catastali indicate nell'articolo  2,  comma
          2, e la relativa  sentenza  e'  passata  in  giudicato,  la
          segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione  di
          passaggio in giudicato, sulla base  della  quale  l'ufficio
          dell'Agenzia  del  territorio  provvede   all'aggiornamento
          degli atti catastali.». 
              3-bis. All'articolo 37, comma 10, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo le parole: «e 9,» sono  inserite  le  seguenti:
          «ad eccezione del maggior gettito derivante dal  contributo
          unificato nel processo tributario,»; 
              b) le parole:  «,  amministrative  e  tributaria»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e amministrativa». 
              3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di
          cui al comma 3-bis, al netto della quota  parte  utilizzata
          ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in  bilancio  per
          essere destinate per meta' alle finalita' di cui  al  comma
          13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del  2011
          e  per  la  restante  meta',  con  le  modalita'   previste
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali  di
          giurisdizione  tributaria,   all'incremento   della   quota
          variabile del compenso dei giudici tributari. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  69-bis
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  le
          sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
          titolo  esecutivo  sono  comunque   annotate   negli   atti
          catastali con le modalita' stabilite con provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia del territorio,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
              4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente: 
              «39-bis. E' istituito  il  ruolo  unico  nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria». 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo  158  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  si
          applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
          del territorio e del demanio. 
              6.  I  crediti  derivanti  dalle  gestioni  di  ammasso
          obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
          nazionali,  svolte  dai  consorzi  agrari   per   conto   e
          nell'interesse dello Stato, diversi da  quelli  estinti  ai
          sensi dell'articolo 8, comma  1,  della  legge  28  ottobre
          1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti  dai  rendiconti
          approvati con decreti definitivi ed esecutivi del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste e registrati  dalla  Corte
          dei conti, che saranno estinti nei riguardi di  coloro  che
          risulteranno  averne  diritto,  nonche'  le  spese  e   gli
          interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
          relative  contabilita',  indicata  nei  decreti   medesimi,
          producono interessi calcolati: fino  al  31  dicembre  1995
          sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
          punti,  con  capitalizzazione  annuale;  per   il   periodo
          successivo sulla base dei soli interessi legali. 
              7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti  di  cui
          al comma 6,  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
          sentenze passate in giudicato di cui all'articolo  324  del
          codice di procedura civile. 
              8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare  le
          risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  coesione  2007-2013
          relative al Programma attuativo regionale,  per  l'acquisto
          del termovalorizzatore di Acerra ai sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26.  Le
          risorse  necessarie,   pari   a   355.550.240,84,   vengono
          trasferite alla stessa Regione. 
              9. In considerazione dell'acquisto di cui al  comma  8,
          le risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18  del
          citato decreto-legge n. 195  del  2009,  al  pagamento  del
          canone di affitto di cui all'articolo  7,  comma  6,  dello
          stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima  Regione
          quale contributo dello Stato. 
              10. Ai  fini  fiscali,  il  pagamento  da  parte  della
          regione Campania della somma di cui al comma 8,  in  quanto
          effettuato a  definizione  di  ogni  pretesa  del  soggetto
          proprietario  dell'impianto,  di  cui  all'articolo  6  del
          predetto  decreto-legge  n.  195  del   2009,   vale   come
          liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti  private
          e quelle pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in
          attuazione della disposizione di cui al precedente  periodo
          e' esente da imposizione. 
              11. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre
          2011, n.  183,  dopo  la  lettera  n-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «n-ter) delle spese sostenute  dalla  regione  Campania
          per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato.». 
              11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme
          finalizzate all'acquisto di cui al comma 8,  al  contributo
          di cui al comma 9, nonche', previa adozione da parte  della
          regione  Campania   della   deliberazione   semestrale   di
          preventiva  quantificazione  degli  importi   delle   somme
          destinate  alle  relative  finalita',  alle  spese  di  cui
          all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter),  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
          articolo, in  quanto  riconducibili  alla  connotazione  di
          entrate a destinazione vincolata. 
              11-ter. Al fine di evitare  interruzioni  o  turbamenti
          alla regolarita' della gestione del  termovalorizzatore  di
          Acerra puo' essere mantenuto, su  richiesta  della  regione
          Campania, per la  durata  di  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il presidio militare di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  con
          oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico  della  quota
          spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti  dalla
          vendita dell'energia. 
              11-quater.   All'articolo   9,   comma    3-bis,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  le
          parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o
          pro solvendo». La forma della cessione e la modalita' della
          sua notificazione  sono  disciplinate,  con  l'adozione  di
          forme semplificate, inclusa la via telematica, dal  decreto
          previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
          2011, n. 183. 
              11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater
          e le disposizioni ivi richiamate si  applicano  anche  alle
          amministrazioni statali ed agli  enti  pubblici  nazionali.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione del presente comma. 
              11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le
          assegnazioni disposte con utilizzo» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Una  quota  delle  risorse  del  suddetto  fondo
          speciale per la reiscrizione dei residui passivi  di  parte
          corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata  agli
          enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento  dei
          crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le  parole:
          «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai
          periodi precedenti». 
              11-septies.  Sulla  base  dell'Accordo  tra  Governo  e
          regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali  spettanti
          alle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno  2012,  come
          complessivamente  rideterminate  in  base  alle   riduzioni
          apportate  ai  sensi  dell'articolo  14,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  ai
          sensi  di  successive  disposizioni,  sono  finalizzate  al
          finanziamento degli  interventi  regionali  in  materia  di
          edilizia sanitaria, secondo le  modalita'  stabilite  dalla
          proposta  regionale  di  riparto  funzionale  di   cui   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ha
          preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad  eccezione
          di un importo pari a  148  milioni  di  euro  destinato  al
          rimborso  dell'onere  sostenuto  dalle  regioni  a  statuto
          ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
          relativa ai contratti di servizio  del  trasporto  pubblico
          locale ferroviario. 
              11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
              11-novies.  Per  l'anno  2011   le   risorse   di   cui
          all'articolo 30, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al  fine
          di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
          servizi di trasporto pubblico locale ferroviario  da  parte
          della  societa'  Trenitalia  Spa,  sono  ripartite,  per  i
          contratti  di  servizio  ferroviario  in  essere  al  2011,
          secondo  i  criteri  e  le  percentuali   stabiliti   dalla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nella
          seduta del 22 settembre 2011 e versate, per  la  parte  non
          ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa.  Al  relativo
          versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  luglio
          2012, n. 152, recante:  "Modalita'  di  certificazione  del
          credito, anche in forma telematica,  di  somme  dovute  per
          somministrazione,  forniture  e  appalti,  da  parte  delle
          Regioni, degli  Enti  locali  e  degli  Enti  del  Servizio
          Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi  3-bis  e
          3-ter  del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.": 
              "Art.  4.  (Procedimento  di  certificazione   mediante
          piattaforma elettronica) 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a
          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello
          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al
          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione
          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni
          tecniche sul proprio sito istituzionale. 
              2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale rendono disponibile  la  certificazione
          telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni
          tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione
          sul sistema elettronico messo a disposizione dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  entro  30  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il
          sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia  e
          delle finanze potra' comunque acquisire, ai soli fini della
          decorrenza dei termini per  l'attivazione  dell'istanza  di
          nomina   del   commissario   ad   acta,   le   istanze   di
          certificazione per crediti nei confronti di  regioni,  enti
          locali ed enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  che  non
          abbiano  reso  disponibile  la  certificazione   telematica
          ovvero che non abbiano richiesto la  predetta  abilitazione
          sul   sistema   messo   a   disposizione   dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui
          all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice
          istanza di certificazione del  credito  abilitandosi  sulla
          piattaforma di  cui  al  presente  articolo.  L'istanza  va
          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,
          conforme all'allegato 1. 
              4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al
          presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano
          secondo la  procedura  di  cui  ai  commi  da  2  a  8  del
          precedente art. 3. 
              5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica
          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o
          oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo
          flusso dati di interscambio con  i  detti  soggetti,  e  un
          livello di  certezza  e  sicurezza  adeguato  alla  vigente
          normativa in materia. 
              6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'
          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta
          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al
          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di
          notificazione. 
              7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero
          progressivo   identificativo,   per   ogni   certificazione
          rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici. 
              8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni
          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi
          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a
          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al
          comma 1, il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al
          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun
          mese. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
          maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  giugno
          2012, n. 143, recante:  "Modalita'  di  certificazione  del
          credito, anche in forma telematica,  di  somme  dovute  per
          somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte   delle
          amministrazioni  dello  Stato   e   degli   enti   pubblici
          nazionali.": 
              "Art.  3.  (Procedimento  di  certificazione   mediante
          piattaforma elettronica) 
              1.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a
          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello
          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al
          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione
          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni
          tecniche sul proprio sito istituzionale. 
              2. Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici
          nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico
          messo a disposizione dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al
          comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque
          acquisire, ai soli fini della decorrenza  dei  termini  per
          l'attivazione dell'istanza di  nomina  del  commissario  ad
          acta,  le  istanze  di  certificazione  per   crediti   nei
          confronti  di  amministrazioni  ed  enti  che  non  abbiano
          richiesto la predetta abilitazione. 
              3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui
          all'art. 1 possono presentare  all'amministrazione  o  ente
          debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi
          sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,
          conforme all'allegato 1. 
              4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al
          presente articolo, le amministrazioni e gli  enti  debitori
          certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2  a  7
          del precedente art. 2 utilizzando il modello  generato  dal
          sistema, conforme all'allegato 2. 
              5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica
          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o
          anticipazione mediante  attestazione  del  relativo  flusso
          dati di  interscambio  con  i  soggetti  e  un  livello  di
          certezza e sicurezza adeguato  alla  vigente  normativa  in
          materia. 
              6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'
          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta
          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al
          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di
          notificazione. 
              7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero
          progressivo identificativo,  per  ogni  istanza  inviata  e
          certificazione  rilasciata  dalle  singole  amministrazioni
          debitrici. 
              8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni
          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi
          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a
          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al
          comma 1, il Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al
          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun
          mese. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Il testo vigente degli articoli 21  e  55,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
          all'articolo 1. 
              Il testo dell'articolo 9, del citato  decreto-legge  n.
          185 del 2008, come modificato dal presente  decreto  legge,
          e' riportato nelle note all'articolo 6. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
          giugno 2012: 
              "Art. 2. (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica)  1.
          I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e  i
          pagamenti in conto capitale degli enti  locali  conseguenti
          alle  certificazioni  concorrono  al  perseguimento   degli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno;  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono vincolati  agli  obblighi
          del presente  decreto  solo  se  compatibili  con  i  saldi
          programmati di finanza pubblica. 
              2. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno
          il certificato puo' essere emesso senza data,  selezionando
          l'opzione nell'apposito modello di cui all'allegato 2. 
              3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data
          ai sensi del comma 2, la tempistica dei  pagamenti  avviene
          in conformita' con gli obiettivi di finanza pubblica e  non
          si applica la compensazione di cui all'art.  28-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602.". 
              Si riporta  il  testo  dell'  articolo  28-quater,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.602 (Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28-quater. (Compensazioni di  crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo)- 1. A  partire  dal
          1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei  confronti  dello  Stato,  degli
          enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e
          degli   enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   per
          somministrazione,  forniture  e  appalti,  possono   essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo. A tal fine la certificazione prevista  dall'articolo
          9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.2, e le certificazioni richiamate all'articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo,  del  medesimo  decreto,
          recanti la data prevista per il pagamento, emesse  mediante
          l'apposita  piattaforma  elettronica,  sono  utilizzate,  a
          richiesta  del  creditore,  per  il  pagamento,  totale   o
          parziale, delle somme dovute a  seguito  dell'iscrizione  a
          ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per
          il pagamento del credito. L'estinzione del debito  a  ruolo
          e' condizionata alla verifica  dell'esistenza  e  validita'
          della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
          l'ente  del  Servizio   sanitario   nazionale   non   versi
          all'agente  della  riscossione  l'importo   oggetto   della
          certificazione entro  sessanta  giorni  dal  termine  nella
          stessa  indicato,  l'agente  della   riscossione   ne   da'
          comunicazione ai Ministeri dell'interno e  dell'economia  e
          delle finanze e l'importo oggetto della  certificazione  e'
          recuperato mediante  riduzione  delle  somme  dovute  dallo
          Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse  le
          quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
          gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
          Dai recuperi di cui  al  presente  comma  sono  escluse  le
          risorse destinate al finanziamento  corrente  del  servizio
          sanitario nazionale. Nel caso in cui il  recupero  non  sia
          stato possibile, l'agente della riscossione procede,  sulla
          base del ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,
          alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
          titolo II del presente decreto. Le modalita' di  attuazione
          del  presente  articolo  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine  di
          garantire  il  rispetto  degli  equilibri  programmati   di
          finanza pubblica." 
              Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle note all'articolo 6.