Art. 8 
 
 
          Semplificazione e detassazione della cessione dei 
        crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all'imposta
sul valore aggiunto. 
  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, (( e' effettuata, a titolo gratuito, )) dall'ufficiale rogante
dell'amministrazione debitrice, ove presente. (( In caso di assenza o
impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore,
l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere  effettuata  da  un
notaio e  gli  onorari  sono  comunque  ridotti  alla  meta'.  ))  La
notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere
prima della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'
essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante  consegna
dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 
  3.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  del  tesoro   del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
luglio 2013, sono stabilite  le  modalita'  attraverso  le  quali  la
piattaforma elettronica istituita per le finalita'  di  cui  all'art.
120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385
e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche  per
la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art.1. Finalita' ed ambito di applicazione(Art. 1  del
          d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
          n. 80 del 1998) - 1. Le disposizioni del  presente  decreto
          disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti  di
          lavoro e di impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di  quelle
          delle regioni  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  120-quater
          del decreto legislativo 1º settembre 1993,  n.  385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.): 
              "Art.  120-quater.  (Surrogazione  nei   contratti   di
          finanziamento.Portabilita') - 1. In caso  di  contratti  di
          finanziamento   conclusi   da   intermediari   bancari    e
          finanziari,  l'esercizio  da  parte  del   debitore   della
          facolta' di  surrogazione  di  cui  all'articolo  1202  del
          codice civile non e' precluso dalla  non  esigibilita'  del
          credito o dalla pattuizione di  un  termine  a  favore  del
          creditore. 
              2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
          mutuante surrogato subentra  nelle  garanzie,  personali  e
          reali,  accessorie  al  credito  cui  la  surrogazione   si
          riferisce. 
              3. La surrogazione  di  cui  al  comma  1  comporta  il
          trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate  tra
          il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
          penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento  di
          surrogazione puo' essere richiesto  al  conservatore  senza
          formalita',  allegando   copia   autentica   dell'atto   di
          surrogazione  stipulato  per  atto  pubblico  o   scrittura
          privata. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  del
          territorio di concerto con il  Ministero  della  giustizia,
          sono stabilite specifiche modalita' di  presentazione,  per
          via telematica, dell'atto di surrogazione. 
              4. Non  possono  essere  imposte  al  cliente  spese  o
          commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
          l'istruttoria e per  gli  accertamenti  catastali,  che  si
          svolgono   secondo   procedure   di   collaborazione    tra
          intermediari improntate a criteri di massima riduzione  dei
          tempi, degli adempimenti e  dei  costi  connessi.  In  ogni
          caso, gli intermediari non applicano alla  clientela  costi
          di  alcun  genere,  neanche   in   forma   indiretta,   per
          l'esecuzione delle formalita' connesse alle  operazioni  di
          surrogazione. 
              5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi  della
          facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva  la
          possibilita' del finanziatore originario e del debitore  di
          pattuire la variazione senza  spese  delle  condizioni  del
          contratto in essere, mediante scrittura privata  anche  non
          autenticata. 
              6.  E'  nullo  ogni  patto,   anche   posteriore   alla
          stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o  si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del  patto  non
          comporta la nullita' del contratto. 
              7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi
          entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data  in
          cui il cliente chiede al mutuante  surrogato  di  acquisire
          dal finanziatore originario l'esatto  importo  del  proprio
          debito residuo. Nel caso in  cui  la  surrogazione  non  si
          perfezioni entro il termine di  trenta  giorni  lavorativi,
          per cause dovute al finanziatore  originario,  quest'ultimo
          e' comunque tenuto a risarcire il cliente  in  misura  pari
          all'1 per cento del valore del  finanziamento  per  ciascun
          mese  o  frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la
          possibilita' per il finanziatore  originario  di  rivalersi
          sul mutuante surrogato, nel caso  in  cui  il  ritardo  sia
          dovuto a cause allo stesso imputabili. 
              8. La surrogazione  per  volonta'  del  debitore  e  la
          rinegoziazione di cui al presente articolo  non  comportano
          il venir meno dei benefici fiscali. 
              9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
              a)  si  applicano,  nei  casi  e  alle  condizioni  ivi
          previsti,  anche  ai  finanziamenti  concessi  da  enti  di
          previdenza obbligatoria ai loro iscritti; 
              a-bis) si applicano ai soli contratti di  finanziamento
          conclusi da intermediari bancari e finanziari  con  persone
          fisiche o micro-imprese, come definite  dall'  articolo  1,
          comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 11; 
              b)  non  si  applicano  ai   contratti   di   locazione
          finanziaria. 
              10. Sono fatti salvi i commi 4-bis,  4-ter  e  4-quater
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40.".