Art. 9 
 
 
                   Compensazioni tra certificazioni 
                         e crediti tributari 
 
  (( 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ». 
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1,  comma  1,
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  19  ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e' differito al 31 dicembre 2012. )) 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente: 
  (( «Art. 28-quinquies.  --  (Compensazioni  di  crediti  con  somme
dovute in base agli istituti definitori della  pretesa  tributaria  e
deflativi del  contenzioso  tributario).  --  1.  ))  I  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello  Stato,  degli  enti  pubblici  nazionali,  delle
regioni, degli enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale per (( somministrazioni, )) forniture  e  appalti,  possono
essere compensati,(( solo su specifica richiesta  del  creditore,  ))
con l'utilizzo del sistema previsto  dall'articolo  17,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  ed  esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.218,  di
definizione ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  dell'articolo
5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi
dell'articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione  giudiziale  ai
sensi dell'articolo 48, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,
n.546, di mediazione ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  dello  stesso
decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia  certificato  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2, o ai sensi  dell'articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b),
ultimo  periodo,  del  medesimo  decreto  ((  e   che   la   relativa
certificazione  rechi  l'indicazione  della  data  prevista  per   il
pagamento. )) La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall'Agenzia delle entrate  alla  piattaforma  elettronica
per  la  gestione  telematica  del  rilascio  delle   certificazioni,
predisposta  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  con  modalita'
idonee  a  garantire  l'utilizzo  univoco  del  credito  certificato.
Qualora (( l'ente pubblico nazionale, )) la regione, l'ente locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla  contabilita'
speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato  entro
sessanta  giorni  dal  termine  indicato  nella  certificazione,   la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  trattiene  l'importo  certificato
mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo,  a
seguito  della   ripartizione   delle   somme   riscosse   ai   sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.241.  Nel
caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta  struttura  di
gestione  ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze  e  l'importo  e'  recuperato  mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e  le  quote
di gettito relative alla compartecipazione  a  tributi  erariali.  ((
Qualora  residuino  ulteriori  importi  da  recuperare,  i  Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle  finanze  formano  i  ruoli  per
l'agente della riscossione, che  procede  alla  riscossione  coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II. )) 
  2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, sono stabiliti, ((  entro  il  30  giugno  2013,  ))  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  ((  1-bis.  Al  comma  1  dell'articolo  48-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19
del presente decreto». )) 
  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e'
aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a  euro  1.250  milioni  per
l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e  250  milioni  per  l'anno
2016, (( si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli  anni  2015  e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. 
  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare  di
ragioni creditorie  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti  certi,  liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta  al
quale  la  dichiarazione  si  riferisce,  per  cessioni  di  beni   e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche  amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore.  L'elenco  di  cui  al
presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per  via
telematica, ai sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 28-quater del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, cosi'
          come modificato dal presente articolo, e' citato nelle note
          al comma 6 dell'articolo 7. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  19  ottobre  2012,
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2012,  n.
          259,  recante  "Modalita'  con  le  quali  i  crediti   non
          prescritti  certi  liquidi  ed   esigibili   maturati   nei
          confronti dello Stato e degli enti pubblici  nazionali  per
          somministrazioni,  forniture  e  appalti,  possono   essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo ai sensi  dell'articolo  28-quater  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.": 
              "Art. 1. (Pagamento delle somme  dovute  a  seguito  di
          iscrizione a ruolo mediante compensazione) - 1. Ai  crediti
          non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,  maturati  nei
          confronti dello Stato e degli enti  pubblici  nazionali  ai
          sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  del   decreto   del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  152  del  2  luglio
          2012, recante le modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
          prescritti  certi  liquidi  ed   esigibili   maturati   nei
          confronti  delle  regioni   e   degli   enti   locali   per
          somministrazione,  forniture  e  appalti,  possono   essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo  ai  sensi  dell'art.  28-quater  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          notificate entro il 30 aprile 2012. 
              2. Agli  effetti  del  presente  decreto,  il  recupero
          dell'importo oggetto della compensazione ai sensi dell'art.
          5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  di  cui  al  comma  1,   e'   effettuato,   previa
          comunicazione da parte  dell'agente  della  riscossione  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione
          delle  somme  dovute  dallo  Stato  all'ente   debitore   a
          qualsiasi titolo.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  48-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  48-bis.  (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) - 1. A decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore  a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai sensi dell'  articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero abbiano ottenuto
          la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo  19  del
          presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2001).: 
              "Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti.) - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato  in  euro
          516.000  per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
              2. - 6. (Omissis)." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n.600,  reca:  "Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,
          n.322 (Regolamento recante modalita' per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 3. (Modalita' di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni) -  1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. I contribuenti con  periodo  di
          imposta  coincidente  con  l'anno  solare  obbligati   alla
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  della
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
          esclusa  dalla  dichiarazione  unificata  la  dichiarazione
          annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
          e delle societa' che si sono  avvalsi  della  procedura  di
          liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo  di
          cui  all'articolo  73,  ultimo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. In deroga a quanto  previsto  dal
          secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare  in
          compensazione  ovvero  chiedere  a  rimborso   il   credito
          risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul  valore   aggiunto   possono   non   comprendere   tale
          dichiarazione in quella unificata. 
              2. Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
              2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno   una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . 
              2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei  commi
          2  e  2-bis,  non  obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
              a) gli iscritti negli albi dei dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
              b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
              c)  le  associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
              d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i lavoratori dipendenti e pensionati; 
              e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I soggetti di cui al comma 3,  incaricati  della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
              3-ter. 
              4. I soggetti di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza fiscale. 
              5. Salvo quanto previsto dal comma  2  per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
              6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche  se
          non   richiesta,   ricevuta    di    presentazione    della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
              7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono  in
          via telematica le dichiarazioni all'Agenzia  delle  entrate
          entro quattro mesi dalla data di scadenza  del  termine  di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale  termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data   di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
              7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          presentano in via telematica le dichiarazioni per le  quali
          non e' previsto un apposito termine  entro  un  mese  dalla
          scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  alle
          banche e agli uffici postali. 
              7-ter.  Le   dichiarazioni   consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
              8. La dichiarazione si considera presentata nel  giorno
          in  cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca   o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
              9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta   che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
              9-bis. I soggetti incaricati della  trasmissione  delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data  dalla  comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
              11.  Le  modalita'  tecniche  di   trasmissione   delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".