Art. 5 
 
   Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015 
 
  1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015  e
delle opere essenziali e connesse di cui agli  allegati  del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobre  2008,  ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26  novembre  2008,  e
successive modificazioni, )) nonche'  degli  interventi  strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali,  e
della contestuale  presenza  di  cantieri  in  corso  e  al  fine  di
garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi  internazionali  assunti  dal  Governo
italiano nei  confronti  del  Bureau  International  des  Expositions
(BIE): 
  a) il comma 2 dell'art. 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
il presidente della Regione Lombardia,  il  Sindaco  di  Milano  e  i
rappresentanti degli enti  locali  interessati,  sono  istituiti  gli
organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione  di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente  della  Regione
Lombardia  ((  pro  tempore,  ))  e  sono  stabiliti  i  criteri   di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.  Con  il
medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche nell'ambito  dei  soggetti  della  governance
della Societa' (( Expo 2015 S.p.A. )), ivi  incluso  l'Amministratore
delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo  2015  a
cui vengono attribuiti tutti i  poteri  e  tutte  le  funzioni,  gia'
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per  Expo
Milano 2015, ivi compresi  i  poteri  e  le  deroghe  previsti  nelle
ordinanze di  protezione  civile  richiamate  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n.  59,  convertito  in
legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte  le  norme
modificative e sostitutive  delle  disposizioni  ivi  indicate.  Sono
altresi' attribuiti al Commissario Unico  i  poteri  del  Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e  delle  funzioni
di cui agli articoli 12 e 13 della (( Convenzione  sulle  esposizioni
internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come  da  ultimo
modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il  30  novembre
1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314,  ))  che
verranno  individuati  con  apposito  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
  (( 2.1. Nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti  delle  risorse  stanziate  ai  sensi  della
legislazione  vigente,   il   Commissario   Unico   esercita   poteri
sostitutivi  per  risolvere  situazioni  o   eventi   ostativi   alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli  allegati
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  277  del  26  novembre
2008, alla partecipazione degli Stati e  degli  enti  iscritti  o  al
regolare svolgimento dell'Evento. 
  2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga  alla
legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei  limiti  indicati  con
delibera del Consiglio  dei  ministri  sentito  il  Presidente  della
regione  Lombardia.  Tali  ordinanze,  cosi'  come  i   provvedimenti
commissariali anche adottati dai soggetti delegati di  cui  al  comma
2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico  delegato  del
Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate,  in  evidenza,  nella
prima pagina del sito internet di Expo  2015.  Il  Commissario  unico
delegato  del  Governo  per  Expo  2015,  al  termine   dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento  e  ai  ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e dei  trasporti  una  relazione
sulle attivita' svolte, anche per  il  superamento  delle  criticita'
emerse  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere,   nonche'   la
rendicontazione contabile delle spese  sostenute  in  relazione  alla
gestione commissariale di Expo Milano 2015. )) 
  2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31  maggio  2013,  con
proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di  alta  e  riconosciuta
professionalita'    nelle    discipline    giuridico-economiche    ed
ingegneristiche,  o  dalla   comprovata   esperienza   istituzionale,
delegati per le specifiche funzioni ((  in  relazione  a  determinate
opere e attivita' nonche' per le funzioni )) di garanzia e  controllo
dell'andamento  dei  lavori  delle  opere   strettamente   funzionali
all'Evento nei tempi utili alla realizzazione  e  per  assicurare  il
corretto ed efficiente utilizzo (( delle deroghe e dei poteri di  cui
ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno  dei  delegati  puo'
essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. )) I soggetti delegati si
avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero
del contingente di personale gia' esistente presso la  struttura  del
Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo  Milano  2015
cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la  titolarita'  della
esistente  relativa  contabilita'  speciale,  ovvero  del   personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  eventuali
compensi dei  delegati  sono  a  carico  delle  disponibilita'  della
predetta contabilita'. 
  2-ter. Il commissario (( esercita tutte le attivita' necessarie, ))
coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche'  gli  impegni
finanziari assunti dai soci siano  mantenuti  negli  importi  di  cui
all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22
ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione  delle  opere  e
allo svolgimento dell'Evento.»; 
    b) al comma 216 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «nella realizzazione delle stesse opere», sono  sostituite
dalle seguenti: «prioritariamente  nella  realizzazione  delle  opere
nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  strettamente  necessarie
per la gestione dell'Evento,  previa  attestazione,  da  parte  della
societa', della conclusione del piano delle opere»; 
    c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e  forniture  della
societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  della   normativa
comunitaria, le deroghe normative previste in  materia  di  contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
richiamate al dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.  100;  la
societa' ha altresi' facolta' di deroga  agli  artt.  93  e  140  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle  disposizioni
di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161; per  le  opere
temporanee  la  societa'  puo'  altresi'  derogare   all'applicazione
dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  ((  In
attesa  dell'attuazione  dell'art.  184-ter,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  per  le  opere  in  corso  di
realizzazione e da realizzare da  parte  di  Expo  2015  S.p.A.,  che
riguardano recuperi ambientali,  rilevati  e  sottofondi  stradali  e
ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo  delle  materie
prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,  suballegato
1,  del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  5   febbraio   1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e successive  modificazioni,  acquisite  o  da
acquisire da impianti  autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai
sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152.  ))  Possono  trovare  applicazione  per  le  procedure   di
affidamento da porre in essere da parte  della  Societa'  l'art.  59,
anche per i lavori diversi dalla manutenzione  e  l'art.  253,  comma
20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i  contratti  sopra  la
soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013.
(( Le disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  ))  si  possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle  seguenti
opere strettamente funzionali all'Evento: 
      1. (( Interconnessione Nord Sud  tra  la  SS11  all'altezza  di
Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano - Torino; )) 
      2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
      3.Linea Metropolitana di Milano M5; 
      4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo; 
      5. Parcheggi Remoti Expo; 
  6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad  Autostrada  dei  Laghi  -
lotto 1 da Molino Dorino  a  Cascina  Merlata;  lotto  2  da  Cascina
Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo
svincolo Expo e lo svincolo Fiera; 
    d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio
da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo
di smontaggio ovvero di smantellamento al termine  dell'Evento,  sono
qualificati, a tutti gli effetti, come edifici  temporanei  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; agli  edifici  temporanei  connessi
all'evento Expo 2015, per i quali sussista  l'obbligo  di  smontaggio
ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano  le
seguenti norme:  decreto  legislativo  del  19  agosto  2005  n.  192
relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria,   dell'obbligo   di   certificazione   energetica   e   del
soddisfacimento dei requisiti minimi di  trasmittanza;  art.  11  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  5  dicembre  1997,  ((  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22  dicembre  1997  ));  art.  146  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42.  La  sostenibilita'
ambientale di Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla compensazione
delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione  e  realizzazione
dell'evento nonche', negli edifici  non  temporanei,  da  prestazioni
energetiche e da copertura dei  consumi  di  calore,  elettricita'  e
raffrescamento  attraverso  fonti  rinnovabili  superiori  ai  minimi
previsti dalla legge; 
    e) con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di  concerto  con  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile
2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni  distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano
2015", ivi compreso quanto necessario a garantire  l'appartenenza  in
via esclusiva dei beni immateriali rappresentati  da  marchi,  loghi,
denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attivita'  e
l'Esposizione, ed al relativo  uso  per  il  periodo  di  svolgimento
dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo
decreto sono  individuati  specifici  interventi  volti  a  reprimere
attivita' parallele a quelle  esercitate  da  enti  economici  o  non
economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al  fine  di  ricavarne
visibilita'  o  profitto  economico  (fenomeno   del   c.d.   "ambush
marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative  da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le
sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente. 
    f) nei giudizi che riguardano i  provvedimenti  e  gli  atti  del
Commissario  Unico  e  le  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture  di  Expo  2015  S.p.A.,  si
applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto
legislativo 104/2010; 
    g) nella prospettiva della crescita per  il  Paese,  il  Comitato
Interministeriale  Programmazione  Economica  assume   le   decisioni
strategiche, anche finalizzate ad  ottenere  eventuali  finanziamenti
comunitari,  per  la  valorizzazione  dell'innovazione  del   settore
turistico  e   la   valorizzazione   del   patrimonio   culturale   e
paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo  Milano  2015,
assicurando  il  coordinamento  tra  le  amministrazioni  interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed  il
Commissario  di  sezione  per  il  Padiglione  Italia,   la   regione
Lombardia, ((  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Milano, )) la provincia e il comune  di  Milano  e  le
eventuali  altre  autonomie  locali  coinvolte  nella   realizzazione
dell'Esposizione Universale di  Milano  2015.  Il  Commissario  unico
riferisce trimestralmente al CIPE sullo  stato  di  attuazione  delle
opere e su azioni correttive  intraprese  per  il  superamento  delle
criticita'. 
  (( 1-bis. La Societa' Expo  2015  S.p.A.  puo'  stipulare  apposito
Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le  modalita'  della
relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A
tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust
Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera,
a valere sulle risorse della societa', secondo le modalita'  previste
nel medesimo Protocollo. 
  1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'  operativa,  a
valere sulle risorse  della  contabilita'  speciale  del  Commissario
generale di sezione per il Padiglione Italia, puo'  essere  istituito
un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali  per  le
quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria  con  obbligo  di  rendicontazione.  A  tal  fine  il
Commissario generale di sezione per il Padiglione  Italia  nomina  un
funzionario responsabile del predetto servizio  cassa  economale,  la
cui attivita' e'  disciplinata  dagli  articoli  33  e  seguenti  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
novembre 2002, n. 254, e  dagli  articoli  7  e  8  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 
  1-quater. Le disposizioni di cui all'art. 10  dell'Accordo  tra  la
Repubblica  italiana  e  il  Bureau  International  des  Expositions,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia  di
esenzioni a favore dei  Commissariati  generali  di  sezione  per  la
partecipazione  all'Esposizione  Universale  di   Milano   2015,   si
applicano, limitatamente alle  attivita'  svolte  in  relazione  alla
realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  D.P.C.M.  22  ottobre  2008   recante   "Interventi
          necessari per la  realizzazione  dell'EXPO  Milano2015"  e'
          stato pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277. 
              Il  testo  vigente  dell'articolo  14,  comma  2,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
          e, successivamente, dall'art. 8, comma 2,  D.L.  22  giugno
          2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  7
          agosto 2012, n. 134 e dalla legge  qui  pubblicata  che  ha
          sostituito l'originario comma 2 con gli  attuali  commi  2,
          2-bis e 2-ter e' il seguente: 
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
          Sindaco di Milano e  i  rappresentanti  degli  enti  locali
          interessati, sono istituiti gli organismi per  la  gestione
          delle  attivita',  compresa  la  previsione  di  un  tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti  i  criteri
          di  ripartizione  e  le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti. Con il medesimo decreto e'  nominato,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          nell'ambito dei soggetti della governance  della  Societa',
          ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico
          delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti
          tutti i poteri e  tutte  le  funzioni,  gia'  conferiti  al
          Commissario Straordinario delegato  del  Governo  per  Expo
          Milano 2015, ivi compresi i poteri e  le  deroghe  previsti
          nelle   ordinanze   di   protezione    civile    richiamate
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  15
          maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.
          100, da intendersi estese a tutte le norme  modificative  e
          sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono  altresi'
          attribuiti al Commissario Unico i  poteri  del  Commissario
          Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e  delle
          funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione  di
          Parigi del 22 novembre 1928 sulle  Esposizioni  Universali,
          che  verranno  individuati   con   apposito   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              Nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  e
          della normativa comunitaria, degli obblighi  internazionali
          assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai
          sensi della  vigente  legislazione,  il  Commissario  Unico
          esercita poteri  sostitutivi  per  risolvere  situazioni  o
          eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e
          connesse di cui agli allegati del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri   22   ottobre   2008,   alla
          partecipazione degli Stati  e  degli  Enti  iscritti  o  al
          regolare  svolgimento  dell'Evento.  Ove   necessario,   il
          Commissario puo' provvedere  in  deroga  alla  legislazione
          vigente a mezzo  di  ordinanza,  nei  limiti  indicati  con
          delibera del Consiglio dei Ministri sentito  il  Presidente
          della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente
          efficaci  e  devono  essere   pubblicate   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana. 
              2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31  maggio
          2013, con proprio provvedimento, fino a  tre  soggetti,  di
          alta  e  riconosciuta  professionalita'  nelle   discipline
          giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
          esperienza  istituzionale,  delegati  per   le   specifiche
          funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei  lavori
          delle opere strettamente funzionali  all'Evento  nei  tempi
          utili alla realizzazione e per assicurare  il  corretto  ed
          efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati  e'  scelto
          nel ruolo dei Prefetti. I soggetti  delegati  si  avvalgono
          per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero
          del contingente  di  personale  gia'  esistente  presso  la
          struttura  del  Commissario  Straordinario   delegato   del
          Governo per Expo  Milano  2015  cui  il  Commissario  Unico
          subentra,  ivi  inclusa  la  titolarita'  della   esistente
          relativa  contabilita'  speciale,  ovvero   del   personale
          distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, eventuali compensi dei  delegati  sono  a  carico
          delle disponibilita' della predetta contabilita'. 
              2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con  la
          societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli  impegni  finanziari
          assunti dai soci  siano  mantenuti  negli  importi  di  cui
          all'allegato 1 decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008  e  nei  tempi  adeguati   alla
          realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento." 
              Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  216,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          come modificato dall' art. 5, comma 1, lett.  b),  D.L.  26
          aprile 2013, n. 43 e  dalla  legge  qui  pubblicata  e'  il
          seguente: 
              "216 La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare
          le economie di gara nell'ambito del programma  delle  opere
          di cui la Societa' e' soggetto attuatore,  in  relazione  a
          particolari    esigenze    che    dovessero     presentarsi
          prioritariamente nella realizzazione  delle  opere  nonche'
          per lo svolgimento delle attivita' strettamente  necessarie
          per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da  parte
          della societa', della conclusione del piano delle opere, al
          fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il
          tetto complessivo  di  spesa  di  cui  all'allegato  1  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
          ottobre 2008." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito  in
          legge 12 luglio 2012, n. 100, come modificata  dalla  legge
          di conversione 12 luglio 2012, n. 100. 
              "Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 
              1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  restano
          fermi gli effetti delle  deliberazioni  del  Consiglio  dei
          Ministri 30 agosto 2007  e  6  ottobre  2011,  ivi  inclusi
          quelli, rispettivamente: 
              a)  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  30  agosto  2007,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana   n.   211   dell'11
          settembre  2007,  e   delle   conseguenti   ordinanze   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre  2007,  n.
          3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e
          11  ottobre  2010,  n.  3901,  pubblicate  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del  22  ottobre
          2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n.  243  del  16  ottobre
          2010;". 
              - Si riporta il testo degli articoli 59,  93,  127,140,
          253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163 (Codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art. 59. Accordi quadro (art. 32, direttiva 2004/18) 
              1. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi
          quadro. Per i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono  ammessi
          esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.  Gli
          accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e  per
          gli altri servizi di natura intellettuale. 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
              a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare   le   stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
              b)  le   stazioni   appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
              c) le offerte sono presentate per iscritto  e  il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
              d) le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza." 
              "Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori(art. 16, legge n. 109/1994) 
              1. La progettazione in materia di  lavori  pubblici  si
          articola,   nel    rispetto    dei    vincoli    esistenti,
          preventivamente  accertati,  laddove  possibile   fin   dal
          documento preliminare, e dei limiti di spesa  prestabiliti,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
          assicurare: 
              a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza   alle
          finalita' relative; 
              b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
              c)  il  soddisfacimento   dei   requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c). 
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze da soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da
          fornire e consiste  in  una  relazione  illustrativa  delle
          ragioni della scelta della soluzione  prospettata  in  base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con riferimento ai profili ambientali  e  all'utilizzo  dei
          materiali  provenienti   dalle   attivita'   di   riuso   e
          riciclaggio,  della  sua  fattibilita'   amministrativa   e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima  approssimazione,  dei  costi,  da   determinare   in
          relazione ai benefici previsti, nonche' in  schemi  grafici
          per l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori  da  realizzare;  il  progetto  preliminare   dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
              4. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti nel progetto preliminare  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari ai fini del  rilascio  delle  prescritte
          autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso  consiste   in   una
          relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le  scelte
          progettuali, nonche' delle  caratteristiche  dei  materiali
          prescelti e dell'inserimento delle  opere  sul  territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche   delle   opere,    e    delle    soluzioni
          architettoniche,  delle   superfici   e   dei   volumi   da
          realizzare, compresi quelli per l'individuazione  del  tipo
          di  fondazione;  negli   studi   e   indagini   preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura e alle  caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti; in un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi
          prestazionali, tecnici ed economici  previsti  in  progetto
          nonche' in un computo metrico estimativo. Gli  studi  e  le
          indagini occorrenti,  quali  quelli  di  tipo  geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
              5. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da realizzare e il relativo costo previsto  e  deve  essere
          sviluppato ad un livello di definizione tale da  consentire
          che ogni elemento sia identificabile in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. In particolare  il  progetto
          e' costituito dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
          esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti   e   degli
          elaborati  grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi   gli
          eventuali particolari costruttivi, dal capitolato  speciale
          di  appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal   computo
          metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi  unitari.  Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori  studi  e
          indagini,  di  dettaglio  o  di  verifica   delle   ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e  picchettazioni,
          di rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo.  Il
          progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato   da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti,  i
          tempi e la gradualita' stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5. 
              6. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione. 
              7.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche  connessi,  gli  oneri  relativi
          alla  progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e   di
          coordinamento e dei  piani  generali  di  sicurezza  quando
          previsti ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a
          fornire il progetto esecutivo completo in  ogni  dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti  per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti. 
              8. I progetti sono redatti in  modo  da  assicurare  il
          coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
          contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
          nel  caso  di  interventi   urbani,   ai   problemi   della
          accessibilita' e della manutenzione degli  impianti  e  dei
          servizi a rete. 
              9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e  delle
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.  8  giugno
          2001, n. 327." 
              "Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici(art.
          6, legge n. 109/1994) 
              1.  E'  garantita  la  piena  autonomia  funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del   Ministro   delle   infrastrutture,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,  si  provvede  ad
          attribuire al Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  su
          materie identiche o affini a quelle gia' di competenza  del
          Consiglio  medesimo,  poteri  consultivi  i  quali,   dalle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente codice,  siano  stati  affidati  ad  altri  organi
          istituiti presso altre amministrazioni dello  Stato,  anche
          ad  ordinamento  autonomo.  Con  il  medesimo  decreto   si
          provvede  ad  integrare  la  rappresentanza  delle  diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   nonche'   ad
          integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
          stazioni appaltanti che  siano  pubbliche  amministrazioni,
          sempre superiori a  tale  importo,  ove  esse  ne  facciano
          richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a  25
          milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
          esercitate dai comitati  tecnici  amministrativi  presso  i
          Servizi  Integrati  Infrastrutture  e   Trasporti   (SIIT).
          Qualora il  lavoro  pubblico  di  importo  inferiore  a  25
          milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
          e complessita', il  direttore  del  settore  infrastrutture
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
              4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea  generale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
          la presenza di un terzo dei  componenti  e  i  pareri  sono
          validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
          maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere entro quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione
          del  progetto.  Decorso  tale  termine,   il   procedimento
          prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
          motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare." 
              "Art.  140.  Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (art.
          5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies,  decreto-legge  n.
          35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 
              1.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  fallimento
          dell'appaltatore o  di  liquidazione  coatta  e  concordato
          preventivo dello stesso o di risoluzione del  contratto  ai
          sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso  dal  contratto
          ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno
          interpellare  progressivamente   i   soggetti   che   hanno
          partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
          dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare  un  nuovo
          contratto per l'affidamento del completamento  dei  lavori.
          Si procede all'interpello a partire  dal  soggetto  che  ha
          formulato  la  prima  migliore  offerta,  fino  al   quinto
          migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. ) 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3. 
              4." 
              "Art. 253. Norme transitorie 
              (Omissis). 
              20-bis. Le stazioni appaltanti possono  applicare  fino
          al 31 dicembre 2013 le disposizioni di  cui  agli  articoli
          122, comma 9, e 124, comma 8, per i  contratti  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all' articolo 28. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  214  e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              "Art.  214.Determinazione  delle  attivita'   e   delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate. 
              1. Le procedure semplificate di cui  al  presente  capo
          devono  garantire  in  ogni  caso  un  elevato  livello  di
          protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi  e  nel
          rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione  di  impianti   industriali.   L'autorizzazione
          all'esercizio  nei  predetti  impianti  di  operazioni   di
          recupero di rifiuti non individuati ai sensi  del  presente
          articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
          agli articoli 208, 209 e 211. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all'articolo  189,  attraverso  il  Catasto  telematico   e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico,  dei  seguenti  elementi   identificativi   delle
          imprese iscritte nei registri di  cui  agli  articoli  215,
          comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11.  Con  uno  o  piu'  decreti,   emanati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni." 
              "Art. 216.Operazioni di recupero. 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei
          rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto, 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio , di concerto con  il  Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e misure relative alla concessione di incentivi  finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione  dei  rifiuti  in  via  prioritaria   in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto . 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15. ". 
              Il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio  1998
          " Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
          procedure semplificate di recupero ai sensi degli  articoli
          31 e 33 del  D.Lgs.  5  febbraio  1997,  n.  22"  e'  stato
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  72  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, lett.  b)
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia  (Testo  A)",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.: 
              "Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
          1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio  1989,  n.
          13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
          9, art. 7, comma 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              (Omissis). 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio, non  comportino  aumento  del  numero  delle
          unita'  immobiliari  e  non   implichino   incremento   dei
          parametri urbanistici; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
          locali adibiti ad esercizio d'impresa. 
              (Omissis).". 
              Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n.  192  reca
          "Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento  energetico  nell'edilizia",  pubblicato   nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'  articolo  11  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              "Art.  11.  Obbligo   di   integrazione   delle   fonti
          rinnovabili negli edifici  di  nuova  costruzione  e  negli
          edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 
              1. I progetti di edifici  di  nuova  costruzione  ed  i
          progetti  di  ristrutturazioni  rilevanti   degli   edifici
          esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per  la
          copertura dei consumi di calore, di elettricita' e  per  il
          raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione  e
          le decorrenze di cui  all'allegato  3.  Nelle  zone  A  del
          decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
          1444, le soglie percentuali  di  cui  all'Allegato  3  sono
          ridotte del  50  per  cento.  Le  leggi  regionali  possono
          stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo  136,
          comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni  culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  a  quelli
          specificamente  individuati  come  tali   negli   strumenti
          urbanistici,  qualora  il  progettista  evidenzi   che   il
          rispetto   delle   prescrizioni   implica    un'alterazione
          incompatibile  con  il  loro  carattere  o   aspetto,   con
          particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 
              3.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1
          comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 
              4.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  cui
          all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
          statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
          limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
          rispetto dei medesimi obblighi.  Per  i  medesimi  impianti
          resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di  garanzia
          e di rotazione. 
              5. Sono abrogati: 
              a)  l'articolo  4,  comma  1-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
              b) l'articolo  4,  commi  22  e  23,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 
              6. Nei  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente  normativa,  le  regioni  e  le  province  autonome
          possono prevedere  che  i  valori  di  cui  all'allegato  3
          debbano essere assicurati, in tutto o in parte,  ricorrendo
          ad  impieghi  delle   fonti   rinnovabili   diversi   dalla
          combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario
          per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento
          dei valori  di  qualita'  dell'aria  relativi  a  materiale
          particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad  idrocarburi  policiclici
          aromatici (IPA). 
              7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali  o
          comunali  sono  adeguati  alle  disposizioni  del  presente
          articolo entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Decorso  inutilmente  il  predetto
          termine, si applicano le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo.". 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti  acustici
          passivi degli edifici" e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  "Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          24 febbraio 2004, n. 45, S.O. : 
              "Art. 146. Autorizzazione 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante e, ove non sia  reso  entro  il
          termine di novanta giorni dalla ricezione  degli  atti,  si
          considera favorevole. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed  estrazione  incidenti  sui  beni  di  cui  all'
          articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  125  del  decreto
          legislativo 104/2010  "Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo", pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. : 
              "Art. 125. Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche 
              1.  Nei  giudizi  che  riguardano   le   procedure   di
          progettazione,   approvazione,   e   realizzazione    delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e  relative
          attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
          cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
          del presente Capo, con esclusione dell'  articolo  122,  si
          applicano le seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l' articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative: 
              a) alle procedure di cui all'articolo 140  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              b) alle  procedure  di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
              c) alle opere di cui all'articolo  32,  comma  18,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del regolamento di
          cui al "decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
          2002,  n.  254  Regolamento  concernente  le  gestioni  dei
          consegnatari e dei  cassieri  delle  amministrazioni  dello
          Stato", pubblicato nella Gazz. Uff. 13  novembre  2002,  n.
          266, S.O.: 
              "Art. 33. Compiti dei cassieri. 
              1. I cassieri provvedono, su richiesta  dei  competenti
          uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi
          urgenti, nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2
          del regolamento approvato  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro 9 dicembre 1996, n. 701. 
              2.  I  cassieri,  inoltre,  provvedono  a  pagare,   su
          richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei
          limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del
          centro di responsabilita'. 
              3. Il cassiere, ove occorra, puo' chiedere al dirigente
          responsabile dell'ufficio di appartenenza  l'assistenza  di
          personale  di  vigilanza  per  il  trasporto  di  valori  e
          contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione. 
              Si riporta il testo degli articoli 7 e  8  del  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006
          "Organizzazione degli uffici  cassa  delle  amministrazioni
          dello  Stato  sulla  base   di   procedure   amministrative
          informatizzate", pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12  maggio
          2006, n. 109: 
              "Capo II - Aperture di credito 
              Art. 7.Pagamento delle spese. 
              1.  Sono  disposte  a  favore  dei  cassieri,  per   il
          pagamento delle spese di cui agli  articoli  33  e  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2002,
          n.  254,  qualora  non  siano  esperibili  altre  forme  di
          pagamento,  aperture  di   credito   mediante   ordini   di
          accreditamento  utilizzabili  solo  in  contanti   con   le
          modalita'  previste  dall'art.  37   del   citato   decreto
          presidenziale. 
              2.  L'emissione,  la  gestione,  l'utilizzazione  e  la
          rendicontazione degli ordini di  accreditamento  rispettano
          gli  standard  e  le  procedure  adottate  nell'ambito  del
          SICOGE. 
              Art. 8.Deposito delle somme. 
              1.  In   attesa   di   addivenire   ad   una   compiuta
          dematerializzazione   degli   ordinativi    secondari    di
          pagamento, il cassiere e' autorizzato a depositare su conto
          corrente bancario  o  postale  appositamente  istituito  le
          somme prelevate in contanti dagli ordini di  accreditamento
          emessi a suo favore. 
              2. L'apertura di credito disposta  dall'amministrazione
          di  appartenenza  a   favore   del   cassiere   costituisce
          autorizzazione  al  deposito  delle  somme   prelevate   in
          contanti in un conto corrente bancario o postale, ai  sensi
          dell'art. 346, quinto comma, del regio  decreto  23  maggio
          1924, n. 827. 
              3. Per il prelevamento  in  contanti  dagli  ordini  di
          accreditamento concessi a suo favore, il cassiere emette il
          modello 31-bis C.G. con  l'annotazione  «da  commutarsi  in
          versamento sul conto  corrente  bancario/postale  n.  .....
          aperto presso ....  intestato  al  cassiere  del  Ministero
          ....». 
              4.  Possono  essere  depositate  nel   conto   corrente
          bancario o postale, con le modalita' descritte nel presente
          articolo, anche le  somme  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettera b). ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10  dell'Accordo  tra
          la  Repubblica  Italiana  e  il  Bureau  International  des
          Expositions "Ratifica ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  il
          Governo della Repubblica italiana e il Bureau International
          des Expositions sulle misure necessarie per  facilitare  la
          partecipazione all'Esposizione  Universale  di  Milano  del
          2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012", ratificato  ai  sensi
          della legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 25 gennaio 2013, n. 21. 
              "Art. 10. Esenzione dalle imposte per  i  Commissariati
          Generali di Sezione 
              1. I Commissariati Generali di Sezione,  i  loro  beni,
          averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle  attivita'
          istituzionali  espositive  e  non  commerciali,   da   ogni
          imposizione diretta e, nei  limiti  previsti  dal  presente
          articolo, dalle imposte indirette, da  parte  dello  Stato,
          delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 
              2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di
          Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale
          Propria, ove applicabile. L'esenzione  si  applica  per  la
          durata del presente Accordo. 
              3. Gli  atti,  transazioni  ed  operazioni  finanziarie
          relativi agli acquisti  di  beni  e  servizi  necessari  ai
          Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento  dei
          propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle
          imposte di bollo, di registro, ipotecarie  e  catastali:  i
          medesimi Commissariati sono esenti, altresi',  dalle  tasse
          sulle concessioni governative. 
              4.  I  Commissariati  Generali   di   Sezione   godono,
          altresi', delle stesse esenzioni  e  agevolazioni  concesse
          allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi
          e aree pubbliche e la diffusione di  messaggi  pubblicitari
          effettuati  all'interno  del  Sito  espositivo  ovvero,   a
          decorrere dalla sua introduzione,  sull'imposta  municipale
          secondaria. 
              5. Per quanto attiene all'imposta sul  valore  aggiunto
          (IVA),  gli  acquisti  di  beni  e  servizi,   nonche'   le
          importazioni di beni di importo  rilevante  concernenti  le
          loro  attivita'  ufficiali  da  parte   dei   Commissariati
          Generali di  Sezione  non  sono  imponibili.  Ai  fini  del
          presente Accordo l'espressione «acquisto  e/o  importazioni
          di importo rilevante» si applichera' agli acquisti di  beni
          e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore  al
          limite  stabilito  dalla  legislazione  nazionale  per   le
          organizzazioni internazionali in Italia. 
              6.  I  Commissariati  Generali   di   Sezione,   ovvero
          l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati
          dall'accisa  sull'energia  elettrica  e  sul  gas  naturale
          consumati  all'interno  dei  Padiglioni  dei   Partecipanti
          Ufficiali   per   l'espletamento   delle   loro   attivita'
          istituzionali espositive e non commerciali. 
              7. Per quanto  concerne  le  importazioni  di  beni  in
          regime di ammissione temporanea da parte dei  Commissariati
          Generali di Sezione, si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di
          Sezione e', quindi, esentato da dazi, imposte e da  divieti
          e restrizioni sui beni  importati  o  esportati  per  scopi
          connessi con la propria partecipazione  ufficiale  all'Expo
          Milano  2015.  I  beni  importati  verranno  sottoposti  ai
          controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti
          che  ne  derivano  ai  sensi  dei  regolamenti  in   vigore
          nell'Unione europea. Le  autorita'  italiane  effettueranno
          detti controlli con tutta la diligenza necessaria,  tenendo
          conto delle esigenze operative del  Commissariato  Generale
          di Sezione. 
              8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e  da
          divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non
          potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o  gratuito
          senza il preventivo  accordo  delle  autorita'  italiane  e
          senza  il  pagamento  delle  relative  imposte,  diritti  e
          contributi. Qualora dette  imposte,  diritti  e  contributi
          vengano fissati in  funzione  del  valore  dei  beni,  essi
          verranno  calcolati  su  tale  valore  al   momento   della
          cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale
          data. 
              9. Il Commissariato Generale di Sezione  e'  esente  da
          imposte,  dazi,  nonche'  da  ogni  divieto  o  restrizioni
          all'importazione di un numero di autoveicoli non  superiore
          a due destinati ad «uso ufficiale» e dei relativi pezzi  di
          ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione
          e'   parimenti   esente   dall'imposta    provinciale    di
          trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso  sui
          veicoli. L'esenzione si applica per la durata del  presente
          Accordo. I carburanti e i  lubrificanti  occorrenti  per  i
          veicoli anzidetti potranno essere acquistati in  esenzione,
          rispettivamente, dall'accisa  o  dall'imposta  di  consumo,
          entro il limite complessivo di 1.200 litri per semestre. 
              10.  I  Commissariati  Generali  di  Sezione   potranno
          ricevere qualsiasi tipo  di  fondi,  valuta  o  contanti  e
          detenere conti in qualsiasi valuta nella misura  necessaria
          a far fronte ai loro scopi istituzionali. 
              11. Le esenzioni di cui al  presente  Articolo  non  si
          applicano  alle  tasse  ed  ai  prelievi  corrispettivi  di
          servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.".