Art. 10 
 
Convalida del documento di accompagnamento  mediante  apparecchiatura
  automatica di microfilmatura 
 
  1. La convalida del documento MVV e' consentita nel  modo  previsto
dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto  ii),  terzo  trattino,  del
regolamento  e  dal  presente  articolo,   mediante   apparecchiatura
automatica di microfilmatura. 
  2.  L'uso  dell'apparecchiatura  automatica  di  microfilmatura  e'
soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante
istanza in bollo, all'Ufficio territoriale competente  per  il  luogo
ove l'apparecchiatura medesima e' installata. 
  3. L'Ufficio territoriale accerta l'idoneita'  dell'apparecchiatura
e pone in essere le cautele atte ad impedire  la  manomissione  della
stessa e del materiale memorizzato. 
  4. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le  modalita'
impartite per iscritto dall'Ufficio territoriale, il quale  ritirera'
in consegna le bobine  dei  microfilm  non  appena  usate,  redigendo
apposito verbale. 
  5.   La   convalida   mediante   apparecchiatura   automatica    di
microfilmatura   consiste    nell'effettuazione    delle    seguenti,
contestuali operazioni da parte dello  speditore  sul  documento  MVV
emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia'
compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza  e
la firma del trasportatore: 
    a) utilizzo di un documento MVV  di  cui  all'art.  5,  comma  4,
lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o  dal
Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento
MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma
4, lettera b); 
    b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida
ex art. 26, comma 1, lettera  d),  punto  ii),  terzo  trattino»  del
regolamento (CE) n. 436/2009; 
    c) stampigliatura sugli esemplari del  documento  del  numero  di
matricola  dell'apparecchiatura,   del   numero   progressivo   della
microfilmatura, della data e  dell'ora  della  microfilmatura  stessa
nonche' del quantitativo del prodotto trasportato; 
    d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm. 
  6. Le operazioni di cui al comma 5 sono  effettuate  non  prima  di
quindici ore rispetto all'ora di partenza.