Art. 10 Convalida del documento di accompagnamento mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura 1. La convalida del documento MVV e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino, del regolamento e dal presente articolo, mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. 2. L'uso dell'apparecchiatura automatica di microfilmatura e' soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante istanza in bollo, all'Ufficio territoriale competente per il luogo ove l'apparecchiatura medesima e' installata. 3. L'Ufficio territoriale accerta l'idoneita' dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa e del materiale memorizzato. 4. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le modalita' impartite per iscritto dall'Ufficio territoriale, il quale ritirera' in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale. 5. La convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura consiste nell'effettuazione delle seguenti, contestuali operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore: a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b); b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009; c) stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell'apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmatura, della data e dell'ora della microfilmatura stessa nonche' del quantitativo del prodotto trasportato; d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm. 6. Le operazioni di cui al comma 5 sono effettuate non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.