Art. 11 Modalita' alternative per la convalida del documento di accompagnamento in determinati casi di circolazione dei prodotti vitivinicoli confezionati 1. In alternativa alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, la convalida del documento MVV che scorta il trasporto che ha inizio in Italia ed attraversa il territorio dell'Unione europea o di Paesi terzi di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore ovvero di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise, e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento e dal presente articolo. 2. La convalida consiste nell'effettuazione delle seguenti, successive operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore: a) utilizzo di modelli MVV prestampati dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b); b) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009; c) apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato nella casella 18.