Art. 11 
 
Modalita'   alternative   per   la   convalida   del   documento   di
  accompagnamento in determinati casi di  circolazione  dei  prodotti
  vitivinicoli confezionati 
 
  1. In alternativa alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10,
la convalida del documento MVV che scorta il trasporto che ha  inizio
in Italia ed attraversa il territorio dell'Unione europea o di  Paesi
terzi di prodotti vitivinicoli confezionati  spediti  da  un  piccolo
produttore  ovvero  di   prodotti   vitivinicoli   confezionati   non
sottoposti al regime delle accise, e' consentita  nel  modo  previsto
dall'art. 26, comma 1, lettera d),  punto  ii),  secondo  trattino  e
comma 2 del regolamento e dal presente articolo. 
  2.  La  convalida  consiste  nell'effettuazione   delle   seguenti,
successive operazioni da parte  dello  speditore  sul  documento  MVV
emesso in conformita' con le disposizioni del presente articolo, gia'
compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza  e
la firma del trasportatore: 
    a)  utilizzo  di  modelli  MVV   prestampati   dalla   tipografia
autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b); 
    b)  spunta/trascrizione,  nella  casella   18,   della   dicitura
«convalida ex art. 26,  comma  1,  lettera  d),  punto  ii),  secondo
trattino, e comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009; 
    c) apposizione della data e della firma del rappresentante legale
o di un suo delegato nella casella 18.