Art. 12 Nullita' della convalida 1. La convalida e' nulla ogni volta che le operazioni di convalida siano effettuate in difformita' da quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11 e, in particolare, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all'effettuazione della convalida, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di trasporto e del luogo di consegna. 2. La convalida di un modello MVV effettuata ai sensi delle disposizioni dell'art. 8 e' nulla, ancorche' sia generato un messaggio di notifica da parte di una casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, qualora si verifichi: la mancata apposizione sul retro del documento MVV del messaggio di notifica, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), primo trattino, della data e della firma dello speditore; l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata e del documento ad esso allegato in difformita' da quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto; la totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilita' degli elementi indicati sul documento allegato al messaggio inviato dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore. 3. I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida e' nulla si considerano non emessi.