Art. 12 
 
 
                      Nullita' della convalida 
 
  1. La convalida e' nulla ogni volta che le operazioni di  convalida
siano effettuate in difformita' da quanto previsto dagli articoli  8,
9, 10 e 11 e, in particolare, qualora sia accertata  la  presenza  di
errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente
all'effettuazione  della  convalida,  fatte  salve   le   annotazioni
relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di  trasporto  e  del
luogo di consegna. 
  2. La convalida  di  un  modello  MVV  effettuata  ai  sensi  delle
disposizioni  dell'art.  8  e'  nulla,  ancorche'  sia  generato   un
messaggio di notifica da parte di una casella  di  posta  elettronica
certificata dell'organismo competente, qualora si verifichi: 
    la mancata apposizione sul retro del documento MVV del  messaggio
di notifica, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), primo  trattino,
della data e della firma dello speditore; 
    l'inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  e  del
documento ad esso allegato in difformita' da  quanto  previsto  dalle
disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 8, comma  4,
del presente decreto; 
    la totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilita' degli
elementi indicati sul documento allegato al messaggio  inviato  dalla
casella di posta elettronica certificata dello speditore. 
  3. I documenti MVV che non recano la convalida o la  cui  convalida
e' nulla si considerano non emessi.