Art. 13 
 
 
                    Adempimenti del trasportatore 
                         e del destinatario 
 
  1. Fermi restando  gli  altri  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente, il trasportatore ovvero il soggetto  da  lui  incaricato  e'
tenuto a: 
    sottoscrivere, per ricevuta,  gli  esemplari  del  documento  MVV
consegnati dallo speditore; 
    custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli,  assieme
alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei  competenti  organi  di
controllo; 
    riportare sugli  esemplari  del  documento  MVV,  utilizzando  la
casella  16,  qualsiasi  informazione   supplementare   relativa   al
trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore
o il luogo di consegna; 
    conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per  un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni  dalla  data  della  sua
emissione. 
  2. Qualora trattasi di trasporto eseguito con  mezzi  propri  dello
speditore o  del  destinatario,  la  sottoscrizione  e'  apposta  dal
conducente dell'automezzo. 
  3. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto  del  ritiro  dei
beni  e  spiega  sempre  effetto  soltanto  come  attestazione  delle
indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati,  ivi
compreso il quantitativo ed il numero dei colli. 
  4. Limitatamente al trasportatore incaricato del  primo  trasporto,
la  sottoscrizione  spiega  effetto  anche  come  attestazione  delle
indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto,  al
luogo di spedizione, alla data di inizio del trasporto e  all'ora  di
partenza,  all'apposizione  della  firma  dello  speditore  e   della
convalida nonche', se  il  trasportatore  non  cambia,  al  luogo  di
consegna, anche laddove variato. 
  5.  Limitatamente  ai  trasportatori  successivi   al   primo,   la
sottoscrizione  spiega  effetto   anche   come   attestazione   delle
indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto,  al
cambio  del  trasportatore,  al  luogo  di  consegna,  anche  laddove
variato, nonche' alla presenza sul documento della data di inizio del
trasporto e dell'ora di partenza, della firma dello speditore e della
convalida. 
  6. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore o il
conducente iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto  un
nuovo documento d'accompagnamento regolare. 
  7. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo
delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di  prenderlo
in carico nei prescritti registri, deve: 
    accertare  la  regolarita'  del   trasporto   e   del   documento
d'accompagnamento,  in  particolare  per  quanto  attiene  la  natura
merceologica, il quantitativo e la descrizione del prodotto; 
    verificare che il documento medesimo sia compilato  in  tutte  le
sue parti.