Art. 13 Adempimenti del trasportatore e del destinatario 1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, il trasportatore ovvero il soggetto da lui incaricato e' tenuto a: sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore; custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo; riportare sugli esemplari del documento MVV, utilizzando la casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna; conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data della sua emissione. 2. Qualora trattasi di trasporto eseguito con mezzi propri dello speditore o del destinatario, la sottoscrizione e' apposta dal conducente dell'automezzo. 3. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto del ritiro dei beni e spiega sempre effetto soltanto come attestazione delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati, ivi compreso il quantitativo ed il numero dei colli. 4. Limitatamente al trasportatore incaricato del primo trasporto, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al luogo di spedizione, alla data di inizio del trasporto e all'ora di partenza, all'apposizione della firma dello speditore e della convalida nonche', se il trasportatore non cambia, al luogo di consegna, anche laddove variato. 5. Limitatamente ai trasportatori successivi al primo, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al cambio del trasportatore, al luogo di consegna, anche laddove variato, nonche' alla presenza sul documento della data di inizio del trasporto e dell'ora di partenza, della firma dello speditore e della convalida. 6. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore o il conducente iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare. 7. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve: accertare la regolarita' del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica, il quantitativo e la descrizione del prodotto; verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.