Art. 14 
 
 
                 Trasmissione di copie dei documenti 
                ai sensi dell'art. 29 del regolamento 
 
  1. Per i trasporti dei prodotti  vitivinicoli  sfusi,  elencati  al
comma 2 dell'art. 29 del regolamento, la convalida effettuata tramite
PEC ai sensi dell'art. 8 assolve all'adempimento di cui all'art.  29,
comma 1 del regolamento qualora il tragitto avvenga  interamente  sul
territorio nazionale ed il messaggio di PEC di cui all'art. 8,  comma
2, lettera a) sia inviato ad una o piu' caselle di posta  elettronica
certificata, secondo le modalita'  previste  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4. 
  2. Per i trasporti dei prodotti  vitivinicoli  sfusi,  elencati  al
comma 2 dell'art. 29 del regolamento destinati ad altri Stati membri,
in caso di convalida effettuata tramite PEC, lo  speditore  trasmette
all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico  la  copia
in formato immagine del relativo documento  di  accompagnamento  gia'
convalidato ai sensi dell'art. 8, comprensivo della marca  prescritta
dell'Autorita' competente  e  compilato  in  ogni  sua  parte,  fatta
eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore. 
  3. La trasmissione di cui al comma  2  avviene  al  piu'  tardi  al
momento della partenza del  mezzo  di  trasporto,  tramite  messaggio
spedito  dalla  casella  di  posta  elettronica   certificata   dello
speditore ad una  delle  caselle  di  posta  elettronica  certificata
individuate ai sensi dell'art. 8, comma 4. 
  4. Nel caso di documenti convalidati ai sensi degli  articoli  9  e
10, per i trasporti dei  prodotti  vitivinicoli  sfusi,  elencati  al
comma  2  dell'art.  29,  del  regolamento,  lo  speditore  trasmette
all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico copia  del
relativo documento MVV con  le  modalita'  del  comma  3  o  mediante
consegna a mano ovvero tramite fax: 
    per i trasporti destinati ad altri Stati membri, al piu' tardi al
momento della partenza del mezzo; 
    per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. 
  5.  L'Ufficio  territoriale  competente  per  il  luogo  di  carico
inoltra, con i mezzi piu' rapidi, la copia  dei  documenti  trasmessi
nei casi e nei modi di cui ai commi 2 e 4 all'Autorita'  dello  Stato
membro ovvero all'Ufficio territoriale competenti  per  il  luogo  di
scarico. 
  6. L'obbligo  della  trasmissione  delle  copie  dei  documenti  di
accompagnamento prevista dall'allegato  al  decreto  ministeriale  30
giugno 1995 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre  2000,
si  considera  assolto  qualora  la  convalida  sia   effettuata   in
conformita' con le disposizioni dell'art. 8.