Art. 14 Trasmissione di copie dei documenti ai sensi dell'art. 29 del regolamento 1. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento, la convalida effettuata tramite PEC ai sensi dell'art. 8 assolve all'adempimento di cui all'art. 29, comma 1 del regolamento qualora il tragitto avvenga interamente sul territorio nazionale ed il messaggio di PEC di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) sia inviato ad una o piu' caselle di posta elettronica certificata, secondo le modalita' previste ai sensi dell'art. 8, comma 4. 2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento destinati ad altri Stati membri, in caso di convalida effettuata tramite PEC, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico la copia in formato immagine del relativo documento di accompagnamento gia' convalidato ai sensi dell'art. 8, comprensivo della marca prescritta dell'Autorita' competente e compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore. 3. La trasmissione di cui al comma 2 avviene al piu' tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, tramite messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore ad una delle caselle di posta elettronica certificata individuate ai sensi dell'art. 8, comma 4. 4. Nel caso di documenti convalidati ai sensi degli articoli 9 e 10, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'art. 29, del regolamento, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico copia del relativo documento MVV con le modalita' del comma 3 o mediante consegna a mano ovvero tramite fax: per i trasporti destinati ad altri Stati membri, al piu' tardi al momento della partenza del mezzo; per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. 5. L'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico inoltra, con i mezzi piu' rapidi, la copia dei documenti trasmessi nei casi e nei modi di cui ai commi 2 e 4 all'Autorita' dello Stato membro ovvero all'Ufficio territoriale competenti per il luogo di scarico. 6. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, si considera assolto qualora la convalida sia effettuata in conformita' con le disposizioni dell'art. 8.