Art. 15 Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti 1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione sono direttamente ed esclusivamente spedite ai centri d'intermediazione di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1995 presso i quali non sono detenute uve da vino ovvero agli stabilimenti appositamente destinati alla loro trasformazione di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000. 2. I trasporti di cui al comma 1 sono scortati dal documento MVV: per essi non si applicano le deroghe e le autorizzazioni rispettivamente previste dall'art. 25, comma 1, lettera a), punti i), ii), e iv) del regolamento. 3. Ai sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2008.