Art. 15 
 
Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola  avviate
  alla trasformazione e dei loro sottoprodotti 
 
  1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione  sono  direttamente
ed esclusivamente spedite  ai  centri  d'intermediazione  di  cui  al
decreto ministeriale 30 giugno 1995 presso i quali non sono  detenute
uve da vino ovvero agli  stabilimenti  appositamente  destinati  alla
loro trasformazione di cui all'art. 4, commi 1, 3  e  4  del  decreto
ministeriale 19 dicembre 2000. 
  2. I trasporti di cui al comma 1 sono scortati dal  documento  MVV:
per  essi  non  si  applicano  le   deroghe   e   le   autorizzazioni
rispettivamente previste dall'art. 25, comma 1, lettera a), punti i),
ii), e iv) del regolamento. 
  3. Ai sottoprodotti ottenuti  dalla  trasformazione  delle  uve  da
tavola si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27
novembre 2008.