Art. 5 Modello e composizione del documento di accompagnamento 1. Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) e' redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto, denominato modello MVV; e' consentito l'utilizzo di modelli MVV di tipo diverso purche' contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella. 2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli il cui tragitto si svolge esclusivamente sul territorio nazionale, senza attraversamento dei territori di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g), della direttiva 2008/118/CE, e' consentito, inoltre, l'utilizzo di documenti MVV redatti su modelli diversi da quello di cui all'allegato I, purche' contengano almeno le stesse informazioni di cui al comma 1, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare. 3. I documenti MVV di cui al comma 2 possono non contenere l'indicazione "Unione europea" ed il logo dell'Unione europea, l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica italiana nonche' il nome e indirizzo dell'autorita' competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza. 4. I documenti MVV di cui ai commi 1 e 2, sono: a) predisposti dallo speditore e recano la numerazione nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 1, oppure b) prestampati dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recanti, in deroga all'art. 6, comma 1, il codice alfanumerico progressivo prestampato che costituisce il numero di riferimento univoco destinato ad individuare il documento MVV. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione dei suddetti prestampati, si applicano le modalita' di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 nonche' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404. 5. I documenti MVV sono composti da un esemplare che scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, da un esemplare che viene conservato dallo speditore nonche' da un esemplare che viene conservato dal trasportatore. 6. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare del documento MVV scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore. 7. La timbratura preventiva dei documenti MVV di cui al comma 4, lettera a), ove prevista, e' effettuata da parte degli Uffici territoriali o dei Comuni competenti per il luogo ove e' detenuto il prodotto vitivinicolo e da dove inizia il trasporto, secondo le modalita' indicate nei successivi commi da 8 a 11. 8. La timbratura preventiva e' richiesta dallo speditore o da persona da esso delegata. 9. I documenti di cui al comma 4, lettera a), presentati all'Autorita' di cui al comma 7, per la timbratura preventiva sono: gia' numerati dallo speditore ai sensi dell'art. 6, comma 1, e recano le sue generalita' nella casella 2; restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta di timbratura. 10. La timbratura preventiva e' effettuata dalle Autorita' di cui al comma 7: a) apponendo nella casella n. 10 di ogni esemplare il proprio timbro a secco oppure ad inchiostro; b) annotando contestualmente su apposito registro: le generalita' dello speditore che richiede la timbratura, compreso il codice fiscale o la partita I.V.A. della ditta; il codice del registro di carico e scarico tenuto dallo speditore; i numeri di riferimento destinati ad individuare i documenti MVV. 11. I Comuni trasmettono ogni trenta giorni agli Uffici territoriali l'elenco dei documenti MVV che hanno timbrato. 12. I documenti privi della timbratura preventiva di cui al comma 7, se prevista, si considerano non emessi.