Art. 5 
 
 
                       Modello e composizione 
                  del documento di accompagnamento 
 
  1.  Il  documento  di  accompagnamento  dei  prodotti  vitivinicoli
(documento MVV) e' redatto sul  modello  conforme  a  quello  di  cui
all'allegato I  al  presente  decreto,  denominato  modello  MVV;  e'
consentito  l'utilizzo  di  modelli  MVV  di  tipo  diverso   purche'
contengano  almeno  le  stesse  informazioni,   contraddistinte   dal
corrispondente numero di casella. 
  2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli  il  cui  tragitto  si
svolge esclusivamente sul territorio nazionale, senza attraversamento
dei territori di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettere e),  f)  e  g),
della direttiva 2008/118/CE, e' consentito,  inoltre,  l'utilizzo  di
documenti  MVV  redatti  su  modelli  diversi  da   quello   di   cui
all'allegato I, purche' contengano almeno le stesse  informazioni  di
cui al comma 1, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da
indicare. 
  3. I documenti  MVV  di  cui  al  comma  2  possono  non  contenere
l'indicazione  "Unione  europea"  ed  il  logo  dell'Unione  europea,
l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica italiana  nonche'
il  nome  e  indirizzo  dell'autorita'  competente  responsabile  del
controllo della redazione del documento di accompagnamento nel  luogo
di partenza. 
  4. I documenti MVV di cui ai commi 1 e 2, sono: 
    a) predisposti  dallo  speditore  e  recano  la  numerazione  nel
rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 1, oppure 
    b) prestampati dalle tipografie autorizzate  dal  Ministro  delle
finanze  ai  sensi  dell'art.  5,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  ottobre  1978,  n.  627,  recanti,  in
deroga all'art.  6,  comma  1,  il  codice  alfanumerico  progressivo
prestampato  che  costituisce  il  numero  di   riferimento   univoco
destinato ad individuare il documento MVV. Per la predisposizione, la
fornitura  e  la  contabilizzazione  dei  suddetti  prestampati,   si
applicano le modalita'  di  cui  agli  articoli  10,  commi  primo  e
secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978
nonche' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2001, n. 404. 
  5. I documenti MVV sono composti da  un  esemplare  che  scorta  il
trasporto e viene conservato dal destinatario, da  un  esemplare  che
viene conservato dallo speditore nonche' da un  esemplare  che  viene
conservato dal trasportatore. 
  6. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o
del destinatario, un esemplare del documento MVV scorta il  trasporto
e viene conservato dal destinatario ed  il  secondo  esemplare  viene
conservato dallo speditore. 
  7. La timbratura preventiva dei documenti MVV di cui  al  comma  4,
lettera a),  ove  prevista,  e'  effettuata  da  parte  degli  Uffici
territoriali o dei Comuni competenti per il luogo ove e' detenuto  il
prodotto vitivinicolo e da  dove  inizia  il  trasporto,  secondo  le
modalita' indicate nei successivi commi da 8 a 11. 
  8. La timbratura preventiva  e'  richiesta  dallo  speditore  o  da
persona da esso delegata. 
  9.  I  documenti  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),   presentati
all'Autorita' di cui al comma 7, per la timbratura preventiva sono: 
    gia' numerati dallo speditore ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  e
recano le sue generalita' nella casella 2; 
    restituiti all'interessato  entro  il  decimo  giorno  lavorativo
successivo a quello di presentazione della richiesta di timbratura. 
  10. La timbratura preventiva e' effettuata dalle Autorita'  di  cui
al comma 7: 
    a) apponendo nella casella n. 10 di  ogni  esemplare  il  proprio
timbro a secco oppure ad inchiostro; 
    b) annotando contestualmente su apposito registro: 
      le generalita' dello  speditore  che  richiede  la  timbratura,
compreso il codice fiscale o la partita I.V.A. della ditta; 
      il codice  del  registro  di  carico  e  scarico  tenuto  dallo
speditore; 
      i numeri di riferimento destinati ad  individuare  i  documenti
MVV. 
  11.  I  Comuni  trasmettono  ogni   trenta   giorni   agli   Uffici
territoriali l'elenco dei documenti MVV che hanno timbrato. 
  12. I documenti privi della timbratura preventiva di cui  al  comma
7, se prevista, si considerano non emessi.