Art. 6 
 
 
            Compilazione del documento di accompagnamento 
 
  1. Fatto salvo l'art. 5, comma 4, lettera b), i documenti MVV  sono
posti in uso in ordine progressivo. Il numero di  riferimento  e'  un
codice alfanumerico  costituito  dalle  lettere  maiuscole  MVV,  dal
codice  ICQRF,  se  attribuito   allo   stabilimento/deposito   dello
speditore, da un numero progressivo  che  identifica  ogni  documento
emesso nella contabilita' dello speditore e dall'anno di riferimento. 
  2. L'indicazione del quantitativo  dei  prodotti  trasportati  allo
stato sfuso e' effettuata in numeri e, nel  caso  della  compilazione
manuale, anche in lettere. 
  3. E' sempre indicata l'ora di partenza del trasporto da  annotarsi
al momento in cui i prodotti  vengono  consegnati  al  trasportatore,
facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti
da unita'. 
  4. Nel caso del modello MVV, di cui all'art. 5, comma 1,  l'ora  di
partenza e' annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i
numeri relativi all'ora,  se  costituiti  da  unita'.  Nel  caso  dei
documenti MVV di cui all'art. 5, comma  2,  la  data  di  inizio  del
trasporto e l'ora di partenza sono apposte di seguito alle rispettive
menzioni "data di inizio del trasporto" e "ora di partenza",  facendo
precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora,
se costituiti da unita'. 
  5. Qualora in sede di spedizione la  quantita'  effettiva  caricata
sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a
quella indicata sul documento convalidato ai sensi dell'art. 7, comma
1, lo stesso dovra' essere annullato e dovra' essere redatto un nuovo
documento con l'indicazione della quantita' esatta. 
  6. Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone  la
propria firma nell'apposita casella  del  documento  MVV  al  momento
della consegna del prodotto. 
  7. Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione,
di uve pendenti sulla pianta, il trasporto delle  uve  medesime,  una
volta raccolte, e' scortato da un documento MVV nel quale sono sempre
indicati, a fianco della  designazione  del  prodotto,  il  nome,  il
cognome ed il codice fiscale o la partita I.V.A.  del  viticoltore  o
dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno. 
  8. Ai fini della compilazione del documento  MVV,  le  informazioni
richieste ai sensi dell'allegato VI, parte C, del regolamento  e  del
presente capo sono redatte  in  conformita'  con  le  istruzioni  che
figurano nell'allegato II del presente decreto.