Art. 6 Compilazione del documento di accompagnamento 1. Fatto salvo l'art. 5, comma 4, lettera b), i documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento e' un codice alfanumerico costituito dalle lettere maiuscole MVV, dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilita' dello speditore e dall'anno di riferimento. 2. L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso e' effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere. 3. E' sempre indicata l'ora di partenza del trasporto da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unita'. 4. Nel caso del modello MVV, di cui all'art. 5, comma 1, l'ora di partenza e' annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unita'. Nel caso dei documenti MVV di cui all'art. 5, comma 2, la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza sono apposte di seguito alle rispettive menzioni "data di inizio del trasporto" e "ora di partenza", facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unita'. 5. Qualora in sede di spedizione la quantita' effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lo stesso dovra' essere annullato e dovra' essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantita' esatta. 6. Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone la propria firma nell'apposita casella del documento MVV al momento della consegna del prodotto. 7. Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, il trasporto delle uve medesime, una volta raccolte, e' scortato da un documento MVV nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita I.V.A. del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno. 8. Ai fini della compilazione del documento MVV, le informazioni richieste ai sensi dell'allegato VI, parte C, del regolamento e del presente capo sono redatte in conformita' con le istruzioni che figurano nell'allegato II del presente decreto.