Art. 8 
 
 
                          Convalida tramite 
               posta elettronica certificata (P.E.C.) 
 
  1. La convalida dei documenti MVV e' consentita,  a  partire  dalla
data di entrata in applicazione della determinazione di cui al  comma
4, nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera  d),  punto  ii),
secondo trattino, del regolamento. 
  2.  La  convalida  consiste  nell'effettuazione,  da  parte   dello
speditore, delle successive operazioni sotto elencate: 
    a) invio di copia del documento MVV, gia' compilato in  ogni  sua
parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale
o di un suo delegato nonche' per la data  di  inizio  del  trasporto,
l'ora di partenza e per le altre indicazioni che  si  riferiscono  al
trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16,  tramite
specifico  messaggio  spedito  dalla  casella  di  posta  elettronica
certificata  dello  speditore  alla  casella  di  posta   elettronica
certificata dell'organismo competente,  secondo  le  modalita'  e  le
prescrizioni stabilite ai sensi del comma 4; 
    b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida
ex art. 26, comma 1, lettera d), punto  ii),  secondo  trattino»  del
regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione: 
      della marca prescritta  dall'autorita'  competente,  costituita
dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro» e, sul  retro  del
documento (casella  18),  della  stampa  completa  del  messaggio  di
notifica stabilito ai sensi del comma 4; 
      della data recata dal messaggio di notifica stabilito ai  sensi
del comma 4,  della  firma  del  responsabile  legale  o  di  un  suo
delegato,  la  quale  ultima  dovra'  essere  apposta  sul  documento
stampato. 
  3. L'invio di cui al comma 2, lettera a), deve avvenire  non  prima
di quindici ore rispetto all'ora di partenza. 
  4. Con determinazione del Capo  del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti   agroalimentari   sono   stabiliti   i   requisiti   e   le
caratteristiche dei documenti da convalidare ai  sensi  del  presente
articolo, dei messaggi di cui  al  comma  2  e  sono  individuate  le
caselle di posta certificata degli Uffici territoriali.