Art. 8 Convalida tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) 1. La convalida dei documenti MVV e' consentita, a partire dalla data di entrata in applicazione della determinazione di cui al comma 4, nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento. 2. La convalida consiste nell'effettuazione, da parte dello speditore, delle successive operazioni sotto elencate: a) invio di copia del documento MVV, gia' compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale o di un suo delegato nonche' per la data di inizio del trasporto, l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite ai sensi del comma 4; b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione: della marca prescritta dall'autorita' competente, costituita dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro» e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4; della data recata dal messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima dovra' essere apposta sul documento stampato. 3. L'invio di cui al comma 2, lettera a), deve avvenire non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza. 4. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche dei documenti da convalidare ai sensi del presente articolo, dei messaggi di cui al comma 2 e sono individuate le caselle di posta certificata degli Uffici territoriali.