Art. 9 
 
 
             Convalida del documento di accompagnamento 
                 tramite Comune/Ufficio territoriale 
 
Sezione A - Soggetti titolari di un registro di carico e scarico  dei
prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune. 
  1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione B, la  convalida
del documento MVV e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma
1,  lettera  d),  punto  i),  del  regolamento,  tramite  il   Comune
territorialmente competente per il luogo di inizio del trasporto. 
  2. La convalida di cui al comma 1 consiste nell'effettuazione delle
successive operazioni sotto elencate: 
    a) utilizzo di un documento MVV  di  cui  all'art.  5,  comma  4,
lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o  dal
Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento
MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma
4, lettera b); 
    b) presentazione al Comune, da  parte  dello  speditore  o  della
persona da esso  delegata,  entro  e  non  oltre  il  secondo  giorno
lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di  tutti  gli
esemplari del documento MVV gia' compilati in ogni loro parte,  fatta
eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di  partenza  e
per le altre indicazioni che si riferiscono  al  trasportatore  e  al
trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16; 
    c)  spunta/trascrizione,  nella  casella   18,   della   dicitura
«convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i)» del regolamento
(CE) n. 436/2009 ed apposizione della firma del segretario comunale o
di un funzionario del Comune a cio' delegato nonche' del  timbro  con
datario su tutti gli esemplari del documento MVV. 
  3. Il segretario comunale, o  il  funzionario  del  Comune  a  cio'
delegato,  trattiene  fotocopia  del  documento  di   accompagnamento
convalidato, che dovra' essere conservata agli atti per cinque anni. 
Sezione B - Soggetti non titolari di un registro di carico e  scarico
dei prodotti  vitivinicoli  -  convalida  tramite  Comune  o  Ufficio
territoriale. 
  1. Coloro che non sono titolari dei registri di carico  scarico  di
cui all'art. 36 del regolamento richiedono, all'Ufficio  territoriale
o al Comune di cui all'art. 5, comma 7, la preventiva timbratura e la
convalida di documenti MVV non prenumerati. 
  2. All'atto della richiesta i soggetti di cui al comma 1 dichiarano
di non essere obbligati alla tenuta dei registri di cui  all'art.  36
del regolamento. 
  3. Per i fini del  comma  1  si  applicano,  mutatis  mutandis,  le
disposizioni di cui all'art. 5, commi da 7 a 12,  per  la  timbratura
preventiva e quelle di cui alla sezione  A  per  quanto  concerne  la
convalida. 
  4. Ad ogni documento MVV e' attribuito un  numero  di  riferimento,
sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto nel  modo  che
segue: 
    nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati
dai comuni, dal codice ISTAT del  Comune  e  dal  numero  progressivo
seguito dall'anno di riferimento; 
    nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati
dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale  e  dal
numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.