Art. 9 Convalida del documento di accompagnamento tramite Comune/Ufficio territoriale Sezione A - Soggetti titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione B, la convalida del documento MVV e' consentita nel modo previsto dall'art. 26, comma 1, lettera d), punto i), del regolamento, tramite il Comune territorialmente competente per il luogo di inizio del trasporto. 2. La convalida di cui al comma 1 consiste nell'effettuazione delle successive operazioni sotto elencate: a) utilizzo di un documento MVV di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'art. 5, comma 4, lettera b); b) presentazione al Comune, da parte dello speditore o della persona da esso delegata, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento MVV gia' compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16; c) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i)» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a cio' delegato nonche' del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV. 3. Il segretario comunale, o il funzionario del Comune a cio' delegato, trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovra' essere conservata agli atti per cinque anni. Sezione B - Soggetti non titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli - convalida tramite Comune o Ufficio territoriale. 1. Coloro che non sono titolari dei registri di carico scarico di cui all'art. 36 del regolamento richiedono, all'Ufficio territoriale o al Comune di cui all'art. 5, comma 7, la preventiva timbratura e la convalida di documenti MVV non prenumerati. 2. All'atto della richiesta i soggetti di cui al comma 1 dichiarano di non essere obbligati alla tenuta dei registri di cui all'art. 36 del regolamento. 3. Per i fini del comma 1 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 7 a 12, per la timbratura preventiva e quelle di cui alla sezione A per quanto concerne la convalida. 4. Ad ogni documento MVV e' attribuito un numero di riferimento, sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto nel modo che segue: nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dai comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento; nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.