Art. 14 
 
      Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
dopo il comma 3-((ter sono aggiunti i seguenti)): 
  «3-quater. All'atto  della  richiesta  del  documento  unificato((,
ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della  dichiarazione  di
cambio di residenza a partire  dall'entrata  a  regime  dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente,  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al  cittadino  una
casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione  di
domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3-bis   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita'  telematica  dal
medesimo cittadino)). Con il decreto del Ministro dell'interno di cui
al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato. 
  ((3-quinquies.  Il  documento  unificato  di   cui   al   comma   3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  il  tesserino  di  codice
fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».)) 
  ((1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,  lettera  c),   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71-  sono  inserite
le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di  documenti
a mezzo fax-.)) 
  ((1-ter.  All'articolo  43  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  -3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)-.)) 
  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'Articolo 10 del decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106,  recante  "Semestre  Europeo  -  Prime
          disposizioni  urgenti  per  l'economia",  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10 (Servizi ai cittadini) 
              1. Per incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici
          nell'ottica di aumentare l'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
          procedimento  di  rilascio  dei  documenti  obbligatori  di
          identificazione,    all'articolo    7-vicies    ter     del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "2-bis.    L'emissione    della    carta    d'identita'
          elettronica,   che    e'    documento    obbligatorio    di
          identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
          vi provvede  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  in
          materia di carte valori e di documenti di  sicurezza  della
          Repubblica e degli standard internazionali di  sicurezza  e
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
          al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
          documento identificativo, attraverso il CNSD". 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  il  Ministro   delegato   all'innovazione
          tecnologica e con il Ministro della salute per gli  aspetti
          relativi  alla  tessera  sanitaria,  unificata  alla  carta
          d'identita' elettronica ai sensi del comma 3  del  presente
          articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate   le
          modalita' tecniche di attuazione della disposizione di  cui
          al   comma   2-bis,   dell'articolo   7-vicies   ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  aggiunto
          dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano  per
          il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con
          il medesimo decreto, della  carta  d'identita'  elettronica
          sul territorio  nazionale.  Nelle  more  della  definizione
          delle modalita'  di  convergenza  della  tessera  sanitaria
          nella   carta   d'identita'   elettronica,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
          generazione della tessera sanitaria su  supporto  di  Carta
          nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          delegato per l'innovazione  tecnologica,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale,  e'
          disposto anche progressivamente, nell'ambito delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni  della
          carta   d'identita'   elettronica   anche   in    relazione
          all'unificazione  sul   medesimo   supporto   della   carta
          d'identita' elettronica  con  la  tessera  sanitaria,  alle
          modifiche ai parametri della carta d'identita'  elettronica
          e della tessera  sanitaria  necessarie  per  l'unificazione
          delle stesse sul medesimo  supporto,  nonche'  al  rilascio
          gratuito del documento unificato,  mediante  utilizzazione,
          anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
          disponibili  a  legislazione   vigente   per   la   tessera
          sanitaria.   Le   modalita'   tecniche    di    produzione,
          distribuzione,  gestione  e   supporto   all'utilizzo   del
          documento unificato, nel rispetto di  quanto  stabilito  al
          comma 1, sono stabilite entro  sei  mesi  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro  delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e,
          limitatamente ai profili sanitari, con  il  Ministro  della
          salute. 
              3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del
          documento unificato di cui al comma  3,  in  aggiunta  alle
          risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  82
          milioni di euro a decorrere dal 2014. 
              3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3  e  3-bis,
          si  mantiene  il  rilascio   della   carta   di   identita'
          elettronica  di   cui   all'articolo   7-vicies   ter   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
          non interromperne l'emissione e la relativa continuita'  di
          esercizio. 
              3-quater.  All'atto  della  richiesta   del   documento
          unificato, ovvero  all'atto  dell'iscrizione  anagrafica  o
          della  dichiarazione  di  cambio  di  residenza  a  partire
          dall'entrata  a  regime   dell'Anagrafe   nazionale   della
          popolazione  residente,   di   cui   all'articolo   2   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  e'
          assegnata al cittadino una  casella  di  posta  elettronica
          certificata, di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  con  la
          funzione di  domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo
          3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  successivamente
          attivabile in modalita' telematica dal medesimo  cittadino.
          Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma  3
          sono stabilite  le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio
          digitale all'atto di richiesta del documento unificato. 
              3-quinquies. Il documento unificato di cui al  comma  3
          sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino  di
          codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate. 
              4. In funzione della realizzazione del progetto di  cui
          al   comma   2-bis,   dell'articolo   7-vicies   ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  aggiunto
          dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del  presente  articolo,  con
          atto di indirizzo strategico del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
          societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio  1966,
          n.  559,  e  successive  modificazioni,  e  al   comma   15
          dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Il  consiglio  di  amministrazione  delle  predette
          societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
          consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei
          relativi atti di indirizzo strategico,  senza  applicazione
          dell'articolo 2383, terzo  comma,  del  codice  civile.  Il
          relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
          il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma  12,
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              5. All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
              "Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone  aventi
          nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una  carta
          d'identita' conforme al  modello  stabilito  dal  Ministero
          dell'interno."; 
              b) al secondo comma: 
              1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per
          i minori di eta' inferiore a tre anni, la  validita'  della
          carta d'identita' e' di tre anni;  per  i  minori  di  eta'
          compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
          anni."; 
              2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
          esentati  dall'obbligo  di   rilevamento   delle   impronte
          digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni"; 
              c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
              "Per i minori di eta' inferiore agli anni  quattordici,
          l'uso della carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  e'
          subordinato alla condizione che viaggino  in  compagnia  di
          uno dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci,  o  che  venga
          menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
          l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
          dalle autorita' consolari in caso di  rilascio  all'estero,
          il nome della  persona,  dell'ente  o  della  compagnia  di
          trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.". 
              6. All'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
          periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, il responsabile del  procedimento
          ne  risponde  a  titolo  disciplinare  e,  ove  ne   derivi
          pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
              7. All'articolo 2, comma 3,  della  legge  23  novembre
          1998, n. 407 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  "Al
          pagamento del beneficio provvedono gli  enti  previdenziali
          competenti   per   il   pagamento   della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta.". 
              8. - 9. (abrogati) 
              10.  La  durata  del  corso  di   formazione   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui  almeno  uno
          di applicazione pratica; la durata del corso di  formazione
          di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la  durata
          del corso di formazione di cui all'articolo  42,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
          stabilita in mesi dodici, di cui almeno  tre  di  tirocinio
          operativo. 
              11. Al fine  di  garantire  l'osservanza  dei  principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in
          tema di gestione delle risorse idriche e di  organizzazione
          del  servizio  idrico,  con  particolare  riferimento  alla
          tutela   dell'interesse   degli   utenti,   alla   regolare
          determinazione e adeguamento delle  tariffe,  nonche'  alla
          promozione  dell'efficienza,  dell'economicita'   e   della
          trasparenza  nella  gestione   dei   servizi   idrici,   e'
          istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua,  di  seguito  denominata
          "Agenzia". 
              12. L'Agenzia e'  soggetto  giuridicamente  distinto  e
          funzionalmente indipendente dal Governo. 
              13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
          organizzativa,   tecnico-operativa   e    gestionale,    di
          trasparenza e di economicita'. 
              14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
          di giudizio, le seguenti funzioni: 
              a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio,
          sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
          consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
          esercitando,  allo  scopo,  poteri   di   acquisizione   di
          documenti, accesso  e  ispezione,  irrogando,  in  caso  di
          inosservanza,   in   tutto   o   in   parte,   dei   propri
          provvedimenti,  sanzioni  amministrative   pecuniarie   non
          inferiori nel minimo ad euro 50.000  e  non  superiori  nel
          massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione  delle
          violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
          servizio da parte  degli  utenti,  proponendo  al  soggetto
          affidante la sospensione o la decadenza della  concessione;
          determina altresi' obblighi  di  indennizzo  automatico  in
          favore degli utenti in  caso  di  violazione  dei  medesimi
          provvedimenti; 
              b) predispone  una  o  piu'  convenzioni  tipo  di  cui
          all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152; 
              c)  definisce   le   componenti   di   costo   per   la
          determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
          i vari settori di impiego dell'acqua, anche in  proporzione
          al grado di inquinamento ambientale derivante  dai  diversi
          tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti  a  carico
          della collettivita'; 
              d)   predispone   il   metodo   tariffario    per    la
          determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in  cui
          tale corrispettivo si articola, della tariffa del  servizio
          idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi  e
          dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e  tenendo
          conto, in conformita' ai principi sanciti  dalla  normativa
          comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura  del
          servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
          affinche'  siano  pienamente  attuati  il   principio   del
          recupero dei costi ed il principio "chi  inquina  paga",  e
          con esclusione di ogni onere  derivante  dal  funzionamento
          dell'Agenzia; fissa, altresi',  le  relative  modalita'  di
          revisione  periodica,  vigilando  sull'applicazione   delle
          tariffe,  e,  nel  caso  di  inutile  decorso  dei  termini
          previsti  dalla  legge  per  l'adozione   degli   atti   di
          definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al
          riguardo competenti, come  individuate  dalla  legislazione
          regionale  in  conformita'  a  linee  guida  approvate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare previa intesa raggiunta  in  sede  di
          Conferenza unificata, provvede  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'autorita' competente ad adempiere entro il  termine  di
          venti giorni; 
              e)  approva  le  tariffe  predisposte  dalle  autorita'
          competenti; 
              f) verifica la corretta redazione del  piano  d'ambito,
          esprimendo  osservazioni,  rilievi  e  impartendo,  a  pena
          d'inefficacia,  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici   ed
          economici e sulla  necessita'  di  modificare  le  clausole
          contrattuali e gli atti che regolano  il  rapporto  tra  le
          Autorita' d'ambito territoriale ottimale e  i  gestori  del
          servizio idrico integrato; 
              g)   emana   direttive   per   la   trasparenza   della
          contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle  singole
          prestazioni, definendo indici di valutazione anche su  base
          comparativa della efficienza  e  della  economicita'  delle
          gestioni a fronte dei servizi resi; 
              h)  esprime  pareri  in  materia  di  servizio   idrico
          integrato su richiesta del Governo,  delle  regioni,  degli
          enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e  delle
          associazioni dei consumatori,  e  tutela  i  diritti  degli
          utenti anche valutando reclami, istanze e  segnalazioni  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
          quali puo' intervenire con  i  provvedimenti  di  cui  alla
          lettera a); 
              i)  puo'  formulare   proposte   di   revisione   della
          disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi  di  grave
          inosservanza e di non corretta applicazione; 
              l) predispone annualmente una relazione  sull'attivita'
          svolta, con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle
          condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
          delle   entrate   in   applicazione   dei   meccanismi   di
          autofinanziamento,  e  la  trasmette  al  Parlamento  e  al
          Governo entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello
          cui si riferisce. 
              15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
          11,  sono  trasferite  le  funzioni  gia'  attribuite  alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              16. L'Agenzia e' organo collegiale  costituito  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, due  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e uno su proposta della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
          Governo  sono  previamente  sottoposte  al   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
          essere  effettuate  in  mancanza  del   parere   favorevole
          espresso dalle predette Commissioni a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono
          procedere  all'audizione   delle   persone   designate.   I
          componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone  dotate  di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza  nel  settore.  I  componenti
          dell'Agenzia durano in carica tre  anni  e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.  La  carica   di   componente
          dell'Agenzia  e'  incompatibile  con   incarichi   politici
          elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
          abbiano interessi di qualunque natura in conflitto  con  le
          funzioni  dell'Agenzia.  Le  funzioni   di   controllo   di
          regolarita' amministrativo-contabile e  di  verifica  sulla
          regolarita' della gestione dell'Agenzia  sono  affidate  al
          Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
          scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  Con  il
          medesimo  provvedimento  e'  nominato   anche   un   membro
          supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
          carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
              17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
          attuazione alle deliberazioni  e  ai  programmi  da  questa
          approvati e  assicura  l'esecuzione  degli  adempimenti  di
          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali.   Il   direttore   generale   e'    nominato
          dall'Agenzia per un periodo di tre anni,  non  rinnovabile.
          Al  direttore  generale  non  si   applica   il   comma   8
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              18. I compensi  spettanti  ai  componenti  dell'Agenzia
          sono determinati con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare.  Il  compenso  e'
          ridotto  almeno   della   meta'   qualora   il   componente
          dell'Agenzia,   essendo   dipendente   di   una    pubblica
          amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
          trattamento economico. 
              19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e  il
          direttore generale non possono esercitare,  direttamente  o
          indirettamente,  alcuna  attivita'   professionale   o   di
          consulenza, essere amministratori o dipendenti di  soggetti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore. I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
          generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
          obbligatoriamente collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa
          senza assegni  per  l'intera  durata  dell'incarico  ed  il
          relativo posto in organico e' reso indisponibile per  tutta
          la durata dell'incarico. 
              20.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, i componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore
          generale   non   possono   intrattenere,   direttamente   o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel  settore.   La
          violazione di tale divieto e' punita, salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   pari   ad   un'annualita'   dell'importo   del
          corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
          tale  divieto  si  applicano  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del  fatturato  e,
          comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore  a
          euro 10 milioni,  e,  nei  casi  piu'  gravi  o  quando  il
          comportamento  illecito  sia  stato  reiterato,  la  revoca
          dell'atto autorizzativo. I limiti massimo  e  minimo  della
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo  periodo
          sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di  variazione  annuo
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          il   medesimo   decreto   e'   nominato   un    commissario
          straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
          sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
          al periodo precedente, si procede al rinnovo  dell'Agenzia,
          secondo quanto disposto dal comma 16. 
              22.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
          con  cui  sono  definiti   le   finalita'   e   i   compiti
          istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
          le competenze degli organi  e  le  modalita'  di  esercizio
          delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo
          precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia  e
          ne determina il contingente di personale, nel limite di  40
          unita',   in   posizione   di   comando   provenienti    da
          amministrazioni    statali    con    oneri     a     carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza,   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              23. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  adottare  entro
          quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
          al secondo  periodo  del  comma  22,  sono  individuate  le
          risorse   finanziarie   e   strumentali    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
          trasferire all'Agenzia  ed  e'  disposto  il  comando,  nel
          limite massimo di venti unita', del personale del  medesimo
          Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
          la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. Alla copertura  dei  rimanenti
          posti del contingente di personale di cui al  comma  22  si
          provvede  mediante  personale  di   altre   amministrazioni
          statali in posizione di comando, cui si applica  l'articolo
          17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
          si provvede: 
              a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i
          soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il  cui  costo  non
          puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
          all'uno  per  mille  dei  ricavi   risultanti   dall'ultimo
          bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, per un totale dei contributi  versati
          non superiore allo 0,2% del valore complessivo del  mercato
          di competenza. Il contributo e' determinato  dalla  Agenzia
          con  propria  deliberazione,  approvata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ed
          e' versato entro il 31 luglio di  ogni  anno.  Le  relative
          somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; 
              b)  in  sede  di  prima  applicazione,  anche  mediante
          apposito fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
          la cui dotazione non puo' superare  1  milione  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, sulla base del gettito effettivo  del  contributo
          di  cui  alla  lettera   a)   e   dei   costi   complessivi
          dell'Agenzia. 
              25. In sede di  prima  applicazione,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al  comma  22,
          secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse  di
          cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle  risorse
          disponibili  a  legislazione  vigente  per   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono   conseguentemente    rideterminate    le    dotazioni
          finanziarie del medesimo  Ministero  e  sono  stabilite  la
          misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,
          e  le  relative  modalita'  di   versamento   al   bilancio
          dell'Agenzia." 
              26. A decorrere dall'entrata in vigore della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   e'   soppressa   la
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche di cui all'articolo 161 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e' abrogato
          nelle parti incompatibili con le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
          11 si provvede entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
          15,  le  funzioni  gia'   attribuite   dalla   legge   alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152   continuano   ad   essere   esercitate   da
          quest'ultima. Entro lo  stesso  termine  si  provvede  alla
          nomina del direttore generale e del Collegio  dei  revisori
          dei conti. 
              26-bis. La tutela avverso i provvedimenti  dell'Agenzia
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              27. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              28. L'articolo 23-bis, comma 8,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'articolo
          15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
          interpreta nel senso che,  a  decorrere  dalla  entrata  in
          vigore di  quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il
          regime transitorio di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172." 
              -si riporta l'articolo 47  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio  2005,  n.
          112, S.O, come modificato dalla presente legge : 
              "Art. 47. (Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni ) 
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; (146) 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.  E'
          in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti  a  mezzo
          fax; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui all'articolo 2, comma  2,  provvedono  ad  istituire  e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          La   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati." 
              - Si riporta l'articolo 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio 
              1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
          servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le  informazioni
          oggetto  delle  dichiarazioni  sostitutive  di   cui   agli
          articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e  i  documenti  che
          siano in possesso delle pubbliche  amministrazioni,  previa
          indicazione,  da  parte  dell'interessato,  degli  elementi
          indispensabili per il reperimento delle informazioni o  dei
          dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la   dichiarazione
          sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri
          archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
          all'amministrazione procedente apposita  autorizzazione  in
          cui vengono indicati i limiti e le  condizioni  di  accesso
          volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. (L) 
              3. L'amministrazione  procedente  opera  l'acquisizione
          d'ufficio, ai sensi del  precedente  comma,  esclusivamente
          per via telematica. (L) 
              4. Al fine di  agevolare  l'acquisizione  d'ufficio  di
          informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali  e
          fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,  le
          amministrazioni certificanti sono tenute a consentire  alle
          amministrazioni procedenti, senza oneri,  la  consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 
              5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza. (R) 
              6. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
          informatico idoneo ad accertarne la fonte  di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale."