Art. 10 Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 22 dicembre 2011, )) n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione. 2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.» 3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivita' ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. 4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». 6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5. 7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze». (( 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e' il seguente: "Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari). - (omissis) 3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.". - Il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' il seguente: "Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province). - 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il numero dei componenti: a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il Presidente; c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a tre, compreso il Presidente; g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.". - Il testo dell'art. 7-bis, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano. 2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti. 2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni. 3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.". - Il testo dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente: "Art. 1. - Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.". - Il testo dell'art. 14-septies del citato decreto-legge n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art.14-septies. - Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2, L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17, L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito «pensione non reversibile», e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160. Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo. I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della L. 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni. Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Il limite di reddito di cui al comma precedente sara' rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento del Corpo della guardia di finanza». Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni; c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato; d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita' o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu' cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita'; e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita' della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza e rimborsi di spese comunque denominati; f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza; g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla lettera b); h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione; i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'art. 6 e dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'art. 22, commi da 2 a 4, dall'art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'art. 4, dall'art. 5, comma 6, e dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96; m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia' in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, puo' prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi; n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. 3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. 5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine e' considerato grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione. 6. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»; b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.». 7. Al terzo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale»." - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti), e' il seguente: "Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". - Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012), e' il seguente: "Art. 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia). - (omissis) 2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.".