Art. 10 
 
 
    Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 
 
  1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nella  composizione
ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  ((
22 dicembre 2011, )) n. 214, il componente in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  continua  ad  assicurare  lo
svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme  di  legge  e  di
regolamento alla predetta Commissione. 
  2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi
pensione di cui al comma 1  che  procedono  alla  erogazione  diretta
delle rendite  non  dispongano  di  mezzi  patrimoniali  adeguati  in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,  le  fonti
istitutive  possono  rideterminare  la  disciplina,  oltre  che   del
finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in
corso di pagamento sia a  quelle  future.  Tali  determinazioni  sono
inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta  ferma  la
possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli  organi
interni  specifiche  competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
gestioni.» 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  attivita'   di   cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  sono  gestite
direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale,  che
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il  30  giugno
2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al
31 dicembre 2013 delle gestioni  delle  relative  attivita'  ai  fini
delle conseguenti regolazioni contabili. 
  4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo  14-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5. 
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, dopo le parole: «diversi da quelli  destinati  al  finanziamento
del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle
politiche sociali e per le non autosufficienze». 
  (( 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di
euro a decorrere  dall'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'art.  18,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  (Disciplina  delle
          forme pensionistiche complementari) e' il seguente: 
              "Art.  18   (Vigilanza   sulle   forme   pensionistiche
          complementari). - (omissis) 
              3. La COVIP e' composta da un presidente e  da  quattro
          membri,  scelti  tra   persone   dotate   di   riconosciuta
          competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza, nominati ai  sensi  della  legge  24  gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari
          durano in carica quattro anni e possono  essere  confermati
          una sola volta. Ad essi si  applicano  le  disposizioni  di
          incompatibilita', a pena di decadenza, di cui  all'art.  1,
          quinto comma, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
          216. Al presidente e ai commissari competono le  indennita'
          di carica fissate con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri su proposta del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  E'  previsto  un  apposito
          ruolo del personale dipendente della COVIP. La  COVIP  puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.". 
              - Il testo dell'art. 23, comma 1, del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, e' il seguente: 
              "Art. 23 (Riduzione dei costi  di  funzionamento  delle
          Autorita'   di   Governo,   del   CNEL,   delle   Autorita'
          indipendenti e delle Province). - 1. Al fine di  perseguire
          il   contenimento   della   spesa   complessiva   per    il
          funzionamento delle Autorita' amministrative  indipendenti,
          il numero dei componenti: 
              a) del Consiglio dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni e' ridotto da  otto  a  quattro,  escluso  il
          Presidente.  Conseguentemente,  il  numero  dei  componenti
          della  commissione  per  le  infrastrutture   e   le   reti
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e'
          ridotto da quattro a due, escluso il Presidente,  e  quello
          dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
          della medesima Autorita'  e'  ridotto  da  quattro  a  due,
          escluso il Presidente; 
              b)  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
          a tre, compreso il Presidente; 
              c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e'
          ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              d)  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              e) della Commissione nazionale per  la  societa'  e  la
          borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              f) del Consiglio dell'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo e'  ridotto
          da sei a tre, compreso il Presidente; 
              g)  della  Commissione  per  la  vigilanza  sui   fondi
          pensione  e'  ridotto  da  cinque  a   tre,   compreso   il
          Presidente; 
              h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
          e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche  e'  ridotto
          da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              i) della Commissione di garanzia dell'attuazione  della
          legge sullo sciopero nei  servizi  pubblici  essenziali  e'
          ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.". 
              -  Il  testo  dell'art.  7-bis,  del   citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
          che  coprono  rischi  biometrici,   che   garantiscono   un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
          al successivo comma 2, di mezzi  patrimoniali  adeguati  in
          relazione al complesso degli impegni finanziari  esistenti,
          salvo  che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti   da
          soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale  a
          cio' abilitati, i quali operano in conformita'  alle  norme
          che li disciplinano. 
              2. Con regolamento del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la COVIP, la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP,
          sono definiti i principi per la  determinazione  dei  mezzi
          patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto
          dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
          lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,  n.  62.
          Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni  alle
          quali  una  forma  pensionistica  puo',  per   un   periodo
          limitato, detenere attivita' insufficienti. 
              2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma  1  che
          procedono  alla  erogazione  diretta  delle   rendite   non
          dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in  relazione  al
          complesso degli  impegni  finanziari  esistenti,  le  fonti
          istitutive possono rideterminare la disciplina,  oltre  che
          del finanziamento, delle prestazioni, con  riferimento  sia
          alle rendite in corso di pagamento  sia  a  quelle  future.
          Tali  determinazioni  sono  inviate  alla  Covip   per   le
          valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita'  che
          gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
          specifiche competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
          gestioni. 
              3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di  cui  al
          comma 1, limitare o vietare la  disponibilita'  dell'attivo
          qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali
          adeguati in conformita' al regolamento di cui al  comma  2.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori.". 
              - Il testo dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge
          30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito  dalla  legge  29
          febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in base alla L. 1°  giugno  1977,
          n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente: 
              "Art. 1. - Fino alla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  riordinamento  della  materia   concernente   le
          prestazioni  economiche   per   maternita',   malattia   ed
          infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la  riscossione  dei
          contributi  sociali  di  malattia  -   stabiliti,   per   i
          marittimi, in misura pari  all'aliquota  vigente  nell'anno
          1979 per gli operai dell'industria - e il  pagamento  delle
          prestazioni economiche di malattia  e  maternita'  per  gli
          iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul  lavoro
          e le malattie  restano  affidati,  con  l'osservanza  delle
          norme gia' in vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle
          casse stesse mediante convenzione con l'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale,  che  rimborsera'   gli   oneri
          relativi al servizio prestato per suo conto.". 
              -   Il   testo   dell'art.   14-septies   del    citato
          decreto-legge n. 663, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge n. 33 del 1980, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente: 
              "Art.14-septies.  -  Con  decorrenza  1°  luglio   1980
          l'importo mensile della pensione non reversibile  spettante
          ai ciechi civili di cui all'art. 2, L. 27 maggio  1970,  n.
          382, e successive modificazioni, nonche' della pensione  di
          invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17, L.  30  marzo
          1971, n. 118, e successive  modificazioni,  in  favore  dei
          mutilati e degli invalidi  civili  nei  cui  confronti  sia
          stata  accertata   una   totale   o   parziale   inabilita'
          lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza  per  i
          sordomuti di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n.  381,  e
          successive modificazioni, che viene definito «pensione  non
          reversibile»,  e'  elevato   a   L.   100.000   comprensive
          dell'aumento derivante dall'applicazione,  nell'anno  1980,
          della perequazione automatica prevista dall'art.  7,  L.  3
          giugno 1975, n. 160. 
              Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per
          intero anche ai ciechi civili, ai mutilati,  agli  invalidi
          civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo. 
              I benefici di cui ai commi primo e secondo sono  estesi
          ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1  della  L.
          27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni. 
              Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti  di  reddito  di
          cui agli artt. 6, 8  e  10,  D.L.  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito con modificazioni nella L. 16  aprile  1974,  n.
          114,  e  successive  modificazioni,  sono  elevati   a   L.
          5.200.000  annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF   e
          rivalutabili annualmente secondo gli indici di  valutazione
          delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,  rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. 
              Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente  il
          limite di reddito per il  diritto  all'assegno  mensile  in
          favore dei mutilati e degli invalidi civili,  di  cui  agli
          articoli 13 e  17  della  L.  30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  e'  fissato  in
          lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con
          esclusione del reddito percepito da  altri  componenti  del
          nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. 
              Il limite di reddito di cui al comma  precedente  sara'
          rivalutato  annualmente  sulla  base  degli  indici   delle
          retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria   rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. 
              Il limite di reddito per il diritto  alla  pensione  di
          inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi  civili,
          di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,  e'
          calcolato  con  riferimento   al   reddito   agli   effetti
          dell'IRPEF con esclusione del reddito  percepito  da  altri
          componenti  del  nucleo  familiare  di  cui   il   soggetto
          interessato fa parte. 
              Sono    abrogate    le     disposizioni     legislative
          incompatibili. 
              All'onere derivante  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980,  si
          provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  capitolo
          6856 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per  l'anno  finanziario  medesimo,  utilizzando
          parzialmente  l'accantonamento  «Potenziamento  del   Corpo
          della guardia di finanza». 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              - Il testo dell'art. 2, del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012,  n.  213,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 2  (Riduzione  dei  costi  della  politica  nelle
          regioni). - 1. Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
          pubblica e per il  contenimento  della  spesa  pubblica,  a
          decorrere dal 2013 una quota  pari  all'80  per  cento  dei
          trasferimenti erariali a favore delle regioni,  diversi  da
          quelli destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  delle  politiche   sociali   e   per   le   non
          autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e'  erogata
          a condizione che la regione, con le modalita' previste  dal
          proprio ordinamento, entro  il  23  dicembre  2012,  ovvero
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto   qualora   occorra
          procedere a modifiche statutarie: 
              a) abbia dato applicazione a quanto previsto  dall'art.
          14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione
          e  dell'indennita'  di  carica,  nonche'  delle  spese   di
          esercizio del mandato, dei consiglieri  e  degli  assessori
          regionali, spettanti in virtu' del loro  mandato,  in  modo
          tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto
          dalla regione piu' virtuosa. La regione  piu'  virtuosa  e'
          individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
          termine,  la  regione  piu'  virtuosa  e'  individuata  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
          delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
          lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno,  per  la
          pubblica   amministrazione   e   la    semplificazione    e
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi
          quindici giorni; 
              c) abbia disciplinato l'assegno  di  fine  mandato  dei
          consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
          riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
          virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
          modalita' di cui alla lettera b). Le  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non si  applicano  alle  regioni  che
          abbiano abolito gli assegni di fine mandato; 
              d) abbia introdotto il divieto di cumulo di  indennita'
          o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione  o  di
          presenza in  commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti
          dalle cariche di presidente della  regione,  di  presidente
          del consiglio regionale,  di  assessore  o  di  consigliere
          regionale, prevedendo  inoltre  che  il  titolare  di  piu'
          cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
          cumulo  potenziale,  per  uno  solo  degli   emolumenti   o
          indennita'; 
              e) abbia previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'
          della  partecipazione   alle   commissioni   permanenti   e
          speciali, con l'esclusione anche di diarie,  indennita'  di
          presenza e rimborsi di spese comunque denominati; 
              f) abbia disciplinato le  modalita'  di  pubblicita'  e
          trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di
          cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  competenza,
          prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
          all'inizio e alla fine del mandato, nel sito  istituzionale
          dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
          particolare riferimento ai redditi annualmente  dichiarati;
          i  beni  immobili  e  mobili   registrati   posseduti;   le
          partecipazioni  in  societa'  quotate  e  non  quotate;  la
          consistenza degli investimenti  in  titoli  obbligazionari,
          titoli di Stato o in altre  utilita'  finanziarie  detenute
          anche tramite fondi di investimento, SICAV  o  intestazioni
          fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
          la mancata o parziale ottemperanza; 
              g)  fatti  salvi  i  rimborsi  delle  spese  elettorali
          previsti  dalla   normativa   nazionale,   abbia   definito
          l'importo dei contributi in favore dei  gruppi  consiliari,
          al  netto  delle  spese  per  il  personale,  da  destinare
          esclusivamente   agli    scopi    istituzionali    riferiti
          all'attivita' del consiglio regionale e  alle  funzioni  di
          studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni  caso  la
          contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per
          gruppi composti da un solo consigliere,  salvo  quelli  che
          risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni,  in
          modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente  l'importo
          riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
          omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa  e'
          individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro il 10  dicembre  2012,  tenendo  conto  delle
          dimensioni del territorio e della popolazione residente  in
          ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla  lettera
          b); 
              h) abbia definito,  per  le  legislature  successive  a
          quella  in  corso  e  salvaguardando  per  le   legislature
          correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per
          il personale dei gruppi consiliari,  secondo  un  parametro
          omogeneo, tenendo conto del numero dei  consiglieri,  delle
          dimensioni del territorio e dei  modelli  organizzativi  di
          ciascuna regione; 
              i)  abbia  dato  applicazione  alle   regole   previste
          dall'art. 6 e dall'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          dall'art. 22, commi da 2 a 4, dall'art. 23-bis, commi 5-bis
          e 5-ter, e dall'art. 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, dall'art. 3, commi  4,  5,  6  e  9,
          dall'art. 4, dall'art. 5, comma 6, e dall'art. 9, comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al
          quale  affluiscono  i  dati   relativi   al   finanziamento
          dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
          pubblicita' nel proprio sito  istituzionale.  I  dati  sono
          resi  disponibili,   per   via   telematica,   al   sistema
          informativo   della   Corte   dei   conti,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nonche'  alla  Commissione
          per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
          partiti e dei movimenti politici di cui  all'art.  9  della
          legge 6 luglio 2012, n. 96; 
              m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto
          disposto  dall'art.  14,   comma   1,   lettera   f),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148.  La
          regione, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti  gia'
          in  erogazione  a  tale   data,   fino   all'adozione   dei
          provvedimenti di cui al primo  periodo,  puo'  prevedere  o
          corrispondere  trattamenti  pensionistici  o  vitalizi   in
          favore  di  coloro  che  abbiano  ricoperto  la  carica  di
          presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
          assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
              1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
              2)   hanno   ricoperto   tali   cariche,   anche    non
          continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
          anni. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla
          presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
          1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti  maturati
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          alle regioni che abbiano abolito i vitalizi; 
              n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e  29  del
          codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di  chi
          sia condannato in via  definitiva  per  delitti  contro  la
          pubblica amministrazione. 
              2. Ferme restando le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,
          alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di
          cui al comma 1 entro i termini ivi  previsti,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della
          regione  inadempiente   sono   ridotti   per   un   importo
          corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
          l'esercizio  2013  al  trattamento  economico   complessivo
          spettante ai membri del consiglio  regionale  e  ai  membri
          della giunta regionale. 
              3.  Gli  enti  interessati  comunicano  il  documentato
          rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  mediante
          comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro
          il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini
          di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
          anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          presidente della regione  abbia  presentato  le  dimissioni
          ovvero si  debbano  svolgere  le  consultazioni  elettorali
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
          di cui al precedente periodo adottano  le  disposizioni  di
          cui al comma 1  entro  tre  mesi  dalla  data  della  prima
          riunione del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora
          occorra procedere a modifiche statutarie,  entro  sei  mesi
          dalla  medesima  data.  Ai  fini  del  coordinamento  della
          finanza  pubblica,  se,   all'atto   dell'indizione   delle
          elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
          non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
          cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni  sono  indette
          per il numero massimo dei consiglieri  regionali  previsto,
          in rapporto alla popolazione, dal medesimo art.  14,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011. 
              4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti a quanto previsto dal comma  1  compatibilmente
          con i propri statuti di autonomia e con le  relative  norme
          di attuazione. 
              5. Qualora le regioni non adeguino i  loro  ordinamenti
          entro i termini di cui al comma 1 ovvero  entro  quelli  di
          cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  il
          termine di  novanta  giorni  per  provvedervi.  Il  mancato
          rispetto di tale ulteriore  termine  e'  considerato  grave
          violazione di legge ai sensi dell'art.  126,  primo  comma,
          della Costituzione. 
              6. All'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  83,  secondo  periodo,  le  parole:  «il
          presidente  della  regione  commissario   ad   acta»   sono
          sostituite dalle seguenti: «il presidente della  regione  o
          un altro soggetto commissario ad acta»; 
              b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
              «84-bis. In caso di dimissioni  o  di  impedimento  del
          presidente della regione il Consiglio dei  ministri  nomina
          un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
          nel  terzo   e   quarto   periodo   del   comma   83   fino
          all'insediamento del nuovo presidente della regione o  alla
          cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
          applica  anche  ai  commissariamenti  disposti   ai   sensi
          dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222, e successive modificazioni.». 
              7. Al terzo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge
          3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo  le
          parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o
          di un Consiglio regionale»." 
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 22  giugno
          2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei
          detenuti), e' il seguente: 
              "Art. 6. -  1.  All'onere  derivante  dalla  attuazione
          della presente legge, determinato  nel  limite  massimo  di
          lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   2000,   parzialmente
          utilizzando,  per  lire  4.000  milioni,   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia,  e  per  lire  5.000
          milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale.". 
              - Il testo  dell'art.  28,  comma  2,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  di
          stabilita' 2012), e' il seguente: 
              "Art. 28 (Modifiche in materia di spese di  giustizia).
          - (omissis) 
              2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e'   versato
          all'entrata  del  bilancio  dello   Stato,   con   separata
          contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  allo  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia per assicurare  il
          funzionamento  degli  uffici  giudiziari,  con  particolare
          riferimento ai servizi informatici e con  esclusione  delle
          spese  di  personale.  Nei  rapporti  finanziari   con   le
          autonomie speciali il maggior gettito  costituisce  riserva
          all'erario per un periodo di cinque anni.".