Art. 10-bis 
 
 
        Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato 
 
  (( 1. Ferme restando le misure di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla  legislazione  vigente,  gli  enti  di  previdenza  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare  risorse  aggiuntive
all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro  delle
professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di
crisi  economica,  realizzano  ulteriori  e  aggiuntivi  risparmi  di
gestione  attraverso  forme  associative  destinando   le   ulteriori
economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri
iscritti e  per  le  finalita'  di  assistenza  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e
successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  risparmi  aggiuntivi
rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di  razionalizzazione
per la riduzione della spesa  sostenuta  per  consumi  intermedi  nel
rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente  possono  essere
destinati ad interventi di  promozione  e  sostegno  al  reddito  dei
professionisti e  agli  interventi  di  assistenza  in  favore  degli
iscritti. 
  3. Gli enti di previdenza di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509,  e  10  febbraio  1996,  n.  103,
singolarmente   oppure   attraverso   l'Associazione    degli    enti
previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare  l'ingresso  dei
giovani professionisti nel mercato del  lavoro  svolgono,  attraverso
ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno  dell'attivita'
professionale anche nelle forme societarie previste  dall'ordinamento
vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
          509 (Attuazione della delega conferita dall'art.  1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103 (Attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma
          25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di libera  professione),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52. 
              - Il testo dell'art. 8, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 103 del 1996 e' il seguente: 
              "Art. 8 (Obblighi  di  comunicazione:  contribuzione  a
          carico degli iscritti). - (omissis) 
              3. Il contributo integrativo a carico di coloro che  si
          avvalgono delle attivita' professionali degli  iscritti  e'
          fissato mediante delibera delle casse o enti di  previdenza
          competenti, approvata dai Ministeri  vigilanti,  in  misura
          percentuale rispetto al  fatturato  lordo  ed  e'  riscosso
          direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento,
          previa evidenziazione del relativo importo  nella  fattura.
          La misura  del  contributo  integrativo  di  cui  al  primo
          periodo  non  puo'  essere  inferiore  al  2  per  cento  e
          superiore al 5 per cento del fatturato lordo.  Al  fine  di
          migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti  alle
          casse o enti di cui al presente  decreto  legislativo  e  a
          quelli di cui al decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.
          509, che adottano il sistema  di  calcolo  contributivo  e'
          riconosciuta la facolta' di destinare parte del  contributo
          integrativo all'incremento dei montanti individuali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  garantendo
          l'equilibrio economico, patrimoniale  e  finanziario  delle
          casse  e  degli  enti  medesimi,  previa   delibera   degli
          organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla
          legislazione   vigente   e   dai   rispettivi   statuti   e
          regolamenti. Le predette delibere, concernenti la  modifica
          della misura del contributo  integrativo  e  i  criteri  di
          destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione
          dei Ministeri vigilanti,  che  valutano  la  sostenibilita'
          della gestione complessiva e le implicazioni in termini  di
          adeguatezza delle prestazioni.". 
              -  Il  testo  dell'art.  8,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' il seguente: 
              "Art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici  non
          territoriali). - (omissis) 
              3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
          gia'  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali.".