(parte 3)

           	
				
 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
              b) regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
              c) art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291; 
              d) art. 59, comma 6, quarto, quinto  e  sesto  periodo,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 475  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
              b) al comma 476  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
              c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'art. 120-quater del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
              d) il comma 477e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
              e) al comma 478, le parole: «dei costi delle  procedure
          bancarie  e  degli  onorari  notarili  necessari   per   la
          sospensione  del  pagamento  delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
              f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
              b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'art.
          409,  numero  3),  del  codice  di  procedura  civile,   ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di   recesso   del
          lavoratore non per giusta causa; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          ovvero di  invalidita'  civile  non  inferiore  all'80  per
          cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge." 
              - Il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.  92  del
          2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro) 
              In vigore dal 28 giugno 2013 
              1. Nei casi di  eccedenza  di  personale,  accordi  tra
          datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative a livello aziendale possono prevedere  che,
          al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai
          lavoratori una prestazione di importo pari  al  trattamento
          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
          a  corrispondere  all'INPS   la   contribuzione   fino   al
          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento.
          La  stessa  prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi
          sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di
          processi di riduzione di personale dirigente  conclusi  con
          accordo firmato da  associazione  sindacale  stipulante  il
          contratto collettivo di lavoro della categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede al recupero delle somme pagate ai  sensi  dell'art.
          5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,  relativamente  ai
          lavoratori   interessati,   mediante   conguaglio   con   i
          contributi   dovuti   all'INPS   e   non   trova   comunque
          applicazione l'art. 2,  comma  31,  della  presente  legge.
          Resta inoltre ferma la  possibilita'  di  effettuare  nuove
          assunzioni anche presso le  unita'  produttive  interessate
          dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui
          all'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991. 
              8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
          dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente,  a
          tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
          lavoratori  di  eta'  non  inferiore  a   cinquanta   anni,
          disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata  di
          dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
          carico del datore di lavoro. 
              9. Nei casi di cui al  comma  8,  se  il  contratto  e'
          trasformato  a  tempo  indeterminato,  la   riduzione   dei
          contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
          della assunzione con il contratto di cui al comma 8. 
              10. Nei casi di cui al comma  8,  qualora  l'assunzione
          sia  effettuata   con   contratto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, la riduzione dei contributi  spetta  per  un
          periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 
              11. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  8  a  10  si
          applicano nel rispetto del  regolamento  (CE)  n.  800/2008
          della Commissione, del 6 agosto 2008,  anche  in  relazione
          alle assunzioni di donne di qualsiasi  eta',  prive  di  un
          impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   sei   mesi,
          residenti   in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti
          nell'ambito dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e
          nelle aree di cui all'art. 2, punto 18),  lettera  e),  del
          predetto regolamento, annualmente individuate  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' in relazione alle assunzioni di donne di  qualsiasi
          eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
              12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
          incentivi  all'assunzione,  ivi  compresi  quelli  previsti
          dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223,  per  i  periodi  di  vigenza  come
          ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i  seguenti
          principi: 
              a)  gli  incentivi   non   spettano   se   l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva; gli incentivi sono esclusi anche  nel  caso  in
          cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
          utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
              b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola  il
          diritto  di  precedenza,  stabilito  dalla  legge   o   dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto  a  termine;  gli  incentivi  sono
          esclusi anche nel caso in cui, prima  dell'utilizzo  di  un
          lavoratore   mediante   contratto   di    somministrazione,
          l'utilizzatore  non  abbia   preventivamente   offerto   la
          riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un  diritto  di
          precedenza per essere stato precedentemente  licenziato  da
          un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un  rapporto
          a termine; 
              c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro  o
          l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o
          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate    all'acquisizione     di     professionalita'
          sostanzialmente diverse da quelle  dei  lavoratori  sospesi
          oppure  siano  effettuate   presso   una   diversa   unita'
          produttiva; 
              d) gli incentivi non spettano con  riferimento  a  quei
          lavoratori  che  siano  stati  licenziati,  nei  sei   mesi
          precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
          del    licenziamento,    presenti    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume ovvero risulti con quest'ultimo in  rapporto  di
          collegamento o controllo; in caso di somministrazione  tale
          condizione si applica anche all'utilizzatore. 
              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per
          l'incremento  in   termini   quantitativi   e   qualitativi
          dell'occupazione giovanile e delle donne,  quanto  disposto
          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che  resta  pertanto
          confermato in ogni sua disposizione. 
              13. Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              14. All'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre  1990,
          n. 407, le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in
          sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse  imprese
          per qualsiasi causa licenziati o sospesi»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «quando  esse  non  siano  effettuate  in
          sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse  imprese
          licenziati  per  giustificato  motivo   oggettivo   o   per
          riduzione del personale o sospesi». 
              15. L'inoltro tardivo delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione. 
              16. Il comma 4  dell'art.  55  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «4.  La  risoluzione  consensuale  del  rapporto  o  la
          richiesta  di  dimissioni  presentate  dalla   lavoratrice,
          durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
          lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino  o
          nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o  in
          affidamento, o, in caso  di  adozione  internazionale,  nei
          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comunicazioni  di  cui
          all'art.  54,  comma  9,  devono  essere  convalidate   dal
          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  competente  per  territorio.  A   detta
          convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
          risoluzione del rapporto di lavoro». 
              17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 55,  comma
          4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  26
          marzo 2001, n.  151,  come  sostituito  dal  comma  16  del
          presente  articolo,  l'efficacia  delle  dimissioni   della
          lavoratrice  o   del   lavoratore   e   della   risoluzione
          consensuale del rapporto  e'  sospensivamente  condizionata
          alla convalida effettuata presso la Direzione  territoriale
          del lavoro  o  il  Centro  per  l'impiego  territorialmente
          competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti
          collettivi   nazionali   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale. 
              18. In alternativa alla procedura di cui al  comma  17,
          l'efficacia  delle  dimissioni  della  lavoratrice  o   del
          lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto  e'
          sospensivamente   condizionata   alla   sottoscrizione   di
          apposita dichiarazione della lavoratrice o  del  lavoratore
          apposta  in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
          comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro  di  cui
          all'art.  21  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,   e
          successive  modificazioni.  Con  decreto,  di  natura   non
          regolamentare, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, possono  essere  individuate  ulteriori  modalita'
          semplificate per accertare la veridicita' della data  e  la
          autenticita'  della  manifestazione   di   volonta'   della
          lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle  dimissioni
          o alla risoluzione consensuale del  rapporto,  in  funzione
          dello sviluppo dei sistemi informatici e  della  evoluzione
          della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. 
              19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il  lavoratore
          non proceda alla convalida di cui al comma 17  ovvero  alla
          sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si
          intende  risolto,  per  il  verificarsi  della   condizione
          sospensiva, qualora la  lavoratrice  o  il  lavoratore  non
          aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito  a
          presentarsi presso le  sedi  di  cui  al  comma  17  ovvero
          all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso
          dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
          qualora non effettui la revoca di cui al comma 21. 
              20. La  comunicazione  contenente  l'invito,  cui  deve
          essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui
          al comma 18, si considera validamente effettuata quando  e'
          recapitata al domicilio della lavoratrice o del  lavoratore
          indicato nel contratto  di  lavoro  o  ad  altro  domicilio
          formalmente comunicato dalla lavoratrice o  dal  lavoratore
          al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla  lavoratrice
          o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
              21. Nei sette giorni di cui al comma  19,  che  possono
          sovrapporsi con il periodo di preavviso, la  lavoratrice  o
          il lavoratore ha facolta' di revocare le  dimissioni  o  la
          risoluzione consensuale. La revoca puo'  essere  comunicata
          in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
          effetto del recesso,  torna  ad  avere  corso  normale  dal
          giorno successivo alla comunicazione della revoca.  Per  il
          periodo intercorso tra il recesso e la revoca,  qualora  la
          prestazione lavorativa non sia stata svolta, il  prestatore
          non matura  alcun  diritto  retributivo.  Alla  revoca  del
          recesso conseguono la  cessazione  di  ogni  effetto  delle
          eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo  in  capo
          al lavoratore  di  restituire  tutto  quanto  eventualmente
          percepito in forza di esse. 
              22. Qualora, in mancanza  della  convalida  di  cui  al
          comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
          datore  di  lavoro  non   provveda   a   trasmettere   alla
          lavoratrice o al  lavoratore  la  comunicazione  contenente
          l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
          dimissioni e della risoluzione consensuale,  le  dimissioni
          si considerano definitivamente prive di effetto. 
              23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore  di
          lavoro  che  abusi  del  foglio  firmato  in  bianco  dalla
          lavoratrice o  dal  lavoratore  al  fine  di  simularne  le
          dimissioni o la risoluzione consensuale  del  rapporto,  e'
          punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
          30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione  sono
          di competenza delle Direzioni territoriali del  lavoro.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              23-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  da  16  a  23
          trovano applicazione, in  quanto  compatibili,  anche  alle
          lavoratrici e ai  lavoratori  impegnati  con  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
          di cui all'art. 61, comma 1,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 e con contratti di  associazione  in
          partecipazione di cui all'art.  2549,  secondo  comma,  del
          codice civile. 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
              a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque  mesi
          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal
          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  Entro  il  medesimo
          periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi  per
          un ulteriore periodo di  due  giorni,  anche  continuativi,
          previo accordo con  la  madre  e  in  sua  sostituzione  in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
          giorni goduto in sostituzione della madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS  pari  al  100
          per cento della retribuzione e per il  restante  giorno  in
          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   e'
          riconosciuta un'indennita' pari  al  100  per  cento  della
          retribuzione. Il  padre  lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
          preventiva comunicazione in  forma  scritta  al  datore  di
          lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
          quindici giorni prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante
          dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del  comma
          69 del presente articolo; 
              b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
          modalita'  di  cui  al  comma  25,   e'   disciplinata   la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'art.  32  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
          2001,  la  corresponsione  di  voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              25. Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
          cui al comma 26: 
              a) i criteri di accesso  e  le  modalita'  di  utilizzo
          delle misure sperimentali di cui al comma 24; 
              b) il numero e l'importo dei voucher di  cui  al  comma
          24, lettera b), tenuto anche  conto  dell'indicatore  della
          situazione economica equivalente del  nucleo  familiare  di
          appartenenza. 
              26. Il decreto di cui al comma 25 provvede  altresi'  a
          determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
          lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
          quota di risorse del citato fondo di cui all'art. 24, comma
          27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nel  limite  delle  quali  e'  riconosciuto  il   beneficio
          previsto dalla predetta misura sperimentale. 
              27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 4, comma 1, il primo periodo e'  sostituito
          dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero
          di soggetti disabili da assumere, sono computati  di  norma
          tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti  con  contratto
          di  lavoro  subordinato.  Ai  medesimi  effetti,  non  sono
          computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente
          legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
          determinato  di  durata  fino  a  sei  mesi,  i   soci   di
          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i
          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i
          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione
          presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti  per  attivita'
          da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai
          sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
          n.  81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i   lavoratori   che
          aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1,
          comma 4-bis,  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  e
          successive  modificazioni.  Restano  salve   le   ulteriori
          esclusioni previste dalle discipline di settore»; 
              b) all'art. 5, comma 2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
          previdenziale dei lavoratori e'  considerato  personale  di
          cantiere anche quello direttamente  operante  nei  montaggi
          industriali o  impiantistici  e  nelle  relative  opere  di
          manutenzione svolte in cantiere»; 
              c) all'art. 5, dopo il comma 8-quater  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «8-quinquies. Al fine  di  evitare  abusi  nel  ricorso
          all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'art.  3
          e di garantire il rispetto  delle  quote  di  riserva,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  ridefiniti  i   procedimenti
          relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro
          concessione e sono stabilite norme volte  al  potenziamento
          delle attivita' di controllo»; 
              d) all'art. 6,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «I  medesimi  organismi  sono  tenuti  a
          comunicare, anche in via  telematica,  con  cadenza  almeno
          mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
          il mancato rispetto  degli  obblighi  di  cui  all'art.  3,
          nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della  attivazione
          degli eventuali accertamenti». 
              28. Al terzo periodo del comma  67  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse  le  parole:
          «In  via  sperimentale,   con   riferimento   al   triennio
          2008-2010,» e, al comma 68,  i  periodi  secondo,  terzo  e
          quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
          2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal
          datore di lavoro e' concesso secondo i criteri  di  cui  al
          comma 67 e con la modalita' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni
          di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare  la   contrattazione   di   secondo   livello».
          Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'art. 33 della
          legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
          all'art. 1,  comma  47,  quarto  periodo,  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare  le  risorse
          iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del medesimo  Ministero  gia'  impegnate  per  le  medesime
          finalita'. 
              30. All'art. 22, comma 11, secondo periodo,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  le
          parole: «per un periodo non  inferiore  a  sei  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
          un anno  ovvero  per  tutto  il  periodo  di  durata  della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al
          secondo   periodo,   trovano   applicazione   i   requisiti
          reddituali di cui all'art. 29, comma 3, lettera b)». 
              31. All'art. 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo sono premesse le  seguenti  parole:
          «Salvo  diversa  disposizione  dei   contratti   collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti,»; 
              b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti  dai
          seguenti: «Il committente imprenditore o datore  di  lavoro
          e'  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento  unitamente
          all'appaltatore   e    con    gli    eventuali    ulteriori
          subappaltatori. Il committente  imprenditore  o  datore  di
          lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
          della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
          medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal  caso  il
          giudice accerta la responsabilita' solidale  di  tutti  gli
          obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata  nei
          confronti del committente imprenditore o datore  di  lavoro
          solo   dopo   l'infruttuosa   escussione   del   patrimonio
          dell'appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori.   Il
          committente che ha eseguito il  pagamento  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali». 
              32. All'art. 36, comma 1, lettera b-bis),  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  dopo  le   parole:
          «definiti dalla contrattazione collettiva» e'  inserita  la
          seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
          decentrati». 
              33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'art.  3,  dopo  il  comma  1  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
          sociali per i quali lo stato di disoccupazione  costituisca
          requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi  di  cui
          al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
          azioni: 
              a)  colloquio  di  orientamento  entro   i   tre   mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione; 
              b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i  sei
          mesi  dall'inizio  dello  stato  di   disoccupazione,   con
          formazione sulle modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di
          occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; 
              c) formazione della durata complessiva non inferiore  a
          due settimane tra i sei e i dodici mesi  dall'inizio  dello
          stato   di   disoccupazione,   adeguata   alle   competenze
          professionali del disoccupato  e  alla  domanda  di  lavoro
          dell'area territoriale di residenza; 
              d) proposta di adesione ad  iniziative  di  inserimento
          lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione  del
          trattamento di sostegno del reddito. 
              1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento  di
          integrazione salariale o di altre prestazioni  in  costanza
          di  rapporto  di  lavoro,  che  comportino  la  sospensione
          dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore  ai  sei
          mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  operativi  di  cui  al
          comma 1 devono prevedere  almeno  l'offerta  di  formazione
          professionale della durata complessiva non inferiore a  due
          settimane  adeguata  alle  competenze   professionali   del
          disoccupato»; 
              b) all'art. 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
          «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi
          per l'impiego»; 
              c) all'art. 4, comma 1: 
              1) (abrogato) 
              2)  alla  lettera  c),  le  parole:  «con  durata   del
          contratto a termine o, rispettivamente, della missione,  in
          entrambi i casi superiore almeno  a  otto  mesi,  ovvero  a
          quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse; 
              3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) sospensione dello stato di disoccupazione  in  caso
          di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi». 
              34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ed  in
          coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
          cofinanziati con fondi strutturali europei e'  definito  un
          sistema di premialita', per la ripartizione  delle  risorse
          del fondo  sociale  europeo,  legato  alla  prestazione  di
          politiche attive e servizi per l'impiego. 
              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
          disposizione dei servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  una  banca  dati
          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
          ammortizzatori   sociali,   con   indicazione   dei    dati
          anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui
          beneficiano. 
              36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
          in misura non inferiore ai livelli essenziali  definiti  ai
          sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del
          2000,  e'  fatto  obbligo  ai  servizi  competenti  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  lettera  g),  del  medesimo  decreto
          legislativo, di inserire nella banca dati di cui  al  comma
          35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati  essenziali
          concernenti le azioni di politica attiva e  di  attivazione
          svolte nei  confronti  dei  beneficiari  di  ammortizzatori
          sociali. 
              37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 34 a 36 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              38.  Nei  casi  di  presentazione  di  una  domanda  di
          indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione  di  cui
          all'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere  resa
          dall'interessato all'INPS, che trasmette  la  dichiarazione
          al servizio competente per territorio mediante  il  sistema
          informativo di cui al comma 35 del presente articolo. 
              39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
          riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
          le  province  mettono  a  disposizione  dell'INPS,  secondo
          modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
          competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
          all'assunzione,  ivi  comprese  le  informazioni   relative
          all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art.  6
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello
          stato di disoccupazione e alla sua  durata,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni
          di cui al primo periodo sono messe inoltre  a  disposizione
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  per  la
          pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro  di
          cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni. 
              40. Il lavoratore sospeso dall'attivita'  lavorativa  e
          beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito  in
          costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3  della
          presente legge, decade dal trattamento qualora  rifiuti  di
          essere  avviato  ad   un   corso   di   formazione   o   di
          riqualificazione o non lo frequenti regolarmente  senza  un
          giustificato motivo. 
              41. Il lavoratore destinatario  di  una  indennita'  di
          mobilita'  o  di  indennita'   o   di   sussidi,   la   cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: 
              a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo  ad
          una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
          dai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
          g), del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
          successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; 
              b) non accetti una offerta di un lavoro  inquadrato  in
          un livello retributivo superiore almeno del  20  per  cento
          rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto. 
              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  40  e  41  si
          applicano quando le attivita' lavorative  o  di  formazione
          ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che  non
          dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
          o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
          i mezzi di trasporto pubblici. 
              43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
          destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito  perde
          il diritto alla prestazione, fatti  salvi  i  diritti  gia'
          maturati. 
              44. E' fatto  obbligo  ai  servizi  competenti  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21
          aprile  2000,  n.  181,  e  successive  modificazioni,   di
          comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40
          a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di
          decadenza, recuperando le somme eventualmente  erogate  per
          periodi di non spettanza del trattamento. 
              45. Avverso il provvedimento di  cui  al  comma  44  e'
          ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'art.  34
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
          n. 639. 
              46.  Al  decreto-legge  5   ottobre   2004,   n.   249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291, l'art. 1-quinquies e' abrogato. 
              47. All'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato. 
              48. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 30,  alinea,  le  parole:  «in  conformita'
          all'art.  117  della  Costituzione  e  agli  statuti  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, e alle relative norme  di  attuazione»
          sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281»; 
              b) al comma 30,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; 
              c) al comma 31, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le
          seguenti: 
              «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in
          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di
          ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la  ricerca
          attiva di una nuova occupazione; 
              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che
          entrano nel mercato del lavoro; 
              e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
              e-quinquies)  riqualificazione  di  coloro   che   sono
          espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
              e-sexies)  collocamento  di   soggetti   in   difficile
          condizione rispetto alla loro occupabilita'». 
              49. I decreti di cui  all'art.  1,  comma  30,  alinea,
          della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il  termine
          di sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              50. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'art.  1,
          comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
          come modificata dal comma  48,  lettera  b),  del  presente
          articolo, deve  essere  assicurata  l'armonizzazione  degli
          emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da  33
          a 49. 
              51. In linea con le  indicazioni  dell'Unione  europea,
          per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti. 
              52. Per apprendimento formale si intende quello che  si
          attua nel  sistema  di  istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato  a
          norma del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
          settembre  2011,  n.   167,   o   di   una   certificazione
          riconosciuta. 
              53. Per apprendimento non  formale  si  intende  quello
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al di fuori dei sistemi indicati  al  comma
          52, in  ogni  organismo  che  persegua  scopi  educativi  e
          formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
              54. Per apprendimento informale si intende quello  che,
          anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
          nello svolgimento, da parte di ogni persona,  di  attivita'
          nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
          in essa hanno luogo, nell'ambito del  contesto  di  lavoro,
          familiare e del tempo libero. 
              55. Con la medesima intesa  di  cui  al  comma  51  del
          presente  articolo,  in  coerenza  con  il   principio   di
          sussidiarieta'  e  nel   rispetto   delle   competenze   di
          programmazione delle regioni,  sono  definiti,  sentite  le
          parti sociali, indirizzi per  l'individuazione  di  criteri
          generali e priorita' per la promozione e il  sostegno  alla
          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono
          l'insieme dei servizi di istruzione,  formazione  e  lavoro
          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita
          economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma  del
          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l'esercizio   della
          cittadinanza attiva, anche da  parte  degli  immigrati.  In
          tali  contesti,  sono  considerate  prioritarie  le  azioni
          riguardanti: 
              a)  il  sostegno  alla  costruzione,  da  parte   delle
          persone, dei propri percorsi di apprendimento formale,  non
          formale ed informale di cui  ai  commi  da  51  a  54,  ivi
          compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
          i fabbisogni di competenza delle  persone  in  correlazione
          con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
          riferimento, con  particolare  attenzione  alle  competenze
          linguistiche e digitali; 
              b)  il  riconoscimento  di  crediti  formativi   e   la
          certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; 
              c) la fruizione di servizi di orientamento lungo  tutto
          il corso della vita. 
              56. Alla  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  reti
          territoriali dei servizi concorrono anche: 
              a) le universita',  nella  loro  autonomia,  attraverso
          l'inclusione  dell'apprendimento  permanente   nelle   loro
          strategie istituzionali, l'offerta formativa  flessibile  e
          di qualita', che comprende anche la formazione a  distanza,
          per  una  popolazione  studentesca  diversificata,   idonei
          servizi  di   orientamento   e   consulenza,   partenariati
          nazionali,  europei  e  internazionali  a  sostegno   della
          mobilita'  delle  persone  e  dello  sviluppo  sociale   ed
          economico; 
              b) le imprese, attraverso  rappresentanze  datoriali  e
          sindacali; 
              c) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  nell'erogazione  dei   servizi   destinati   a
          promuovere la crescita del sistema  imprenditoriale  e  del
          territorio, che comprendono la formazione,  l'apprendimento
          e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
          dalle persone; 
              d) l'Osservatorio sulla migrazione interna  nell'ambito
          del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre  2009,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
          del 13 marzo 2010; le  strutture  territoriali  degli  enti
          pubblici di ricerca. 
              57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          e del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentito  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
          le parti sociali, uno o piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione delle norme generali e dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l'individuazione  e
          validazione degli apprendimenti non  formali  e  informali,
          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certificazione
          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
          formali e informali di cui ai  commi  53  e  54,  acquisiti
          dalla  persona,  quali  servizi  effettuati  su   richiesta
          dell'interessato, finalizzate a valorizzare  il  patrimonio
          culturale e professionale delle persone e la consistenza  e
          correlabilita' dello stesso in  relazione  alle  competenze
          certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
          dei commi da 64 a 68; 
              b) individuazione e validazione dell'apprendimento  non
          formale e informale  di  cui  alla  lettera  a)  effettuate
          attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona  e
          sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto  delle
          scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare  a
          tutti pari opportunita'; 
              c) riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro  quale
          parte  essenziale  del  percorso  educativo,  formativo   e
          professionale della persona; 
              d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
          per l'erogazione dei servizi di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte dei soggetti istituzionalmente competenti in  materia
          di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le  imprese
          e loro  rappresentanze  nonche'  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
              e) possibilita' di riconoscimento  degli  apprendimenti
          non formali e informali convalidati come crediti  formativi
          in relazione ai titoli di istruzione e  formazione  e  alle
          qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui  al
          comma 67; 
              f)    previsione    di    procedure    di     convalida
          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di
          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui
          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi  di  semplicita',
          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  di  garanzia  della
          qualita'  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale   e
          professionale accumulato nel tempo dalla persona; 
              g) effettuazione di  riscontri  e  prove  di  cui  alla
          lettera b) sulla base di quadri  di  riferimento  e  regole
          definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e  ai
          sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equita'  e  del  pari
          trattamento  delle   persone,   la   comparabilita'   delle
          competenze certificate  sull'intero  territorio  nazionale.
          (42) 
              59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
          riferimento   alle   certificazioni   di   competenza,   e'
          considerato  anche  il  ruolo  svolto  dagli  organismi  di
          certificazione accreditati dall'organismo  unico  nazionale
          di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
              60. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. 
              61. Dall'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ferma restando  la  facolta'
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi  a  carico  della
          persona che  chiede  la  convalida  dell'apprendimento  non
          formale e informale  e  la  relativa  certificazione  delle
          competenze. 
              62. Al fine di conferire organicita'  e  sistematicita'
          alle norme in materia di informazione e  consultazione  dei
          lavoratori, nonche' di partecipazione dei  dipendenti  agli
          utili e al capitale, il Governo e'  delegato  ad  adottare,
          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali,  uno   o   piu'   decreti   legislativi
          finalizzati a  favorire  le  forme  di  coinvolgimento  dei
          lavoratori    nell'impresa,    attivate    attraverso    la
          stipulazione di  un  contratto  collettivo  aziendale,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  individuazione  degli  obblighi  di   informazione,
          consultazione o  negoziazione  a  carico  dell'impresa  nei
          confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
          di appositi organi individuati dal contratto medesimo,  nel
          rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
          6 febbraio 2007, n.  25,  di  recepimento  della  direttiva
          2002/14/CE   sull'informazione    e    consultazione    dei
          lavoratori; 
              b)    previsione    di    procedure     di     verifica
          dell'applicazione  e  degli  esiti  di  piani  o  decisioni
          concordate, anche  attraverso  l'istituzione  di  organismi
          congiunti,  paritetici  o  comunque  misti,  dotati   delle
          prerogative adeguate; 
              c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o
          comunque  misti,  dotati  di  competenze  di  controllo   e
          partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
          dei  luoghi  di  lavoro  e  la   salute   dei   lavoratori,
          l'organizzazione del lavoro, la  formazione  professionale,
          la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
          pari opportunita', le forme di remunerazione  collegate  al
          risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
          loro famiglie,  forme  di  welfare  aziendale,  ogni  altra
          materia    attinente    alla    responsabilita'     sociale
          dell'impresa; 
              d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di
          gestione    aziendali,    mediante    partecipazione     di
          rappresentanti eletti  dai  lavoratori  o  designati  dalle
          organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza; 
              e)  previsione  della  partecipazione  dei   lavoratori
          dipendenti agli utili o al capitale  dell'impresa  e  della
          partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
          di piani industriali, con istituzione di forme  di  accesso
          dei    rappresentanti    sindacali    alle     informazioni
          sull'andamento dei piani medesimi; 
              f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di
          societa' per azioni o di  societa'  europea,  a  norma  del
          regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
          2001,  che  occupino  complessivamente  piu'  di   trecento
          lavoratori  e  nelle   quali   lo   statuto   preveda   che
          l'amministrazione e il  controllo  sono  esercitati  da  un
          consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
          conformita'    agli    articoli    da     2409-octies     a
          2409-quaterdecies del codice civile, possa essere  prevista
          la partecipazione  di  rappresentanti  dei  lavoratori  nel
          consiglio di sorveglianza come membri  a  pieno  titolo  di
          tale organo, con gli stessi diritti e gli  stessi  obblighi
          dei membri che rappresentano  gli  azionisti,  compreso  il
          diritto di voto; 
              g) previsione dell'accesso privilegiato dei  lavoratori
          dipendenti  al  possesso  di  azioni,  quote  del  capitale
          dell'impresa,  o   diritti   di   opzione   sulle   stesse,
          direttamente o mediante la costituzione di  fondazioni,  di
          appositi enti  in  forma  di  societa'  di  investimento  a
          capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
          quali  abbiano  tra  i  propri  scopi   un   utilizzo   non
          speculativo  delle  partecipazioni  e   l'esercizio   della
          rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa. 
              63. Per l'adozione dei decreti legislativi  di  cui  al
          comma 62 si applicano le disposizioni di cui  al  comma  90
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto
          compatibili. Dai decreti legislativi di  cui  alle  lettere
          a), b), c), d), f) e g) del comma 62  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il
          decreto legislativo di cui alla lettera  e)  del  comma  62
          puo' essere adottato solo dopo che la legge  di  stabilita'
          relativa  all'esercizio  in  corso  al  momento  della  sua
          adozione avra'  disposto  le  risorse  necessarie  per  far
          fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso. 
              64. Il sistema  pubblico  nazionale  di  certificazione
          delle competenze si fonda su standard  minimi  di  servizio
          omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto  dei
          principi  di  accessibilita',  riservatezza,   trasparenza,
          oggettivita' e tracciabilita'. 
              65. La certificazione delle  competenze  acquisite  nei
          contesti formali, non  formali  ed  informali  e'  un  atto
          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il
          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli
          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione
          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un
          titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e   la
          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto
          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione
          sono ispirate a criteri di semplificazione,  tracciabilita'
          e  accessibilita'  della  documentazione  e  dei   servizi,
          soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di  cui
          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti
          amministrativi e di tutela della privacy. 
              66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
          si intende  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di
          abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
          e  riconoscibili  anche  come  crediti  formativi,   previa
          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli
          apprendimenti  non  formali  e  informali  secondo   quanto
          previsto dai commi da 58 a 61. 
              67.  Tutti  gli   standard   delle   qualificazioni   e
          competenze certificabili ai sensi del sistema  pubblico  di
          certificazione sono  raccolti  in  repertori  codificati  a
          livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
          accessibili  in  un  repertorio  nazionale  dei  titoli  di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali. 
              68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
          58, sono definiti: 
              a) gli standard di certificazione  delle  competenze  e
          dei relativi servizi, rispondenti ai  principi  di  cui  al
          comma 64, che contengono gli  elementi  essenziali  per  la
          riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
          in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
              b) i criteri  per  la  definizione  e  l'aggiornamento,
          almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale  dei  titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali; 
              c)  le  modalita'  di  registrazione  delle  competenze
          certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
          alle anagrafi del cittadino. 
              69. All'onere derivante dall'attuazione della  presente
          legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni  di  euro
          per l'anno 2013, 2.921 milioni di  euro  per  l'anno  2014,
          2.501 milioni di euro per l'anno  2015,  2.482  milioni  di
          euro per l'anno 2016, 2.038  milioni  di  euro  per  l'anno
          2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148  milioni
          di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e 2.225 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2021, si provvede: 
              a) quanto a 1.138 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.716  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante  utilizzo
          delle maggiori entrate e dei risparmi  di  spesa  derivanti
          dai commi da 72 a 79; 
              b) quanto a 581 milioni di euro per  l'anno  2013,  907
          milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 766 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  322
          milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 432 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  479
          milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione   delle
          dotazioni finanziarie del programma di  spesa  «Regolazioni
          contabili, restituzioni e rimborsi di imposta»  nell'ambito
          della  missione  «Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              70. Ai sensi dell'art. 17, comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze provvede al monitoraggio degli  effetti  finanziari
          derivanti  dalle  disposizioni  introdotte  dalla  presente
          legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in  procinto
          di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
          al comma 69, fatta salva l'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
          196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio  decreto,
          alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria   alla
          copertura   finanziaria,   delle   dotazioni    finanziarie
          disponibili iscritte a legislazione vigente in  termini  di
          competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
          di parte  corrente  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
          Ministero, di cui all'art. 21, comma 5, lettera  b),  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196.   Sono   esclusi   gli
          stanziamenti relativi all'istituto della  destinazione  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
          dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  nonche'  per   il
          soccorso  pubblico.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
          ad accantonare e rendere indisponibili le  predette  somme.
          Le    amministrazioni    potranno    proporre    variazioni
          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli
          accantonamenti interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza
          sui saldi di finanza. 
              71.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              72. All'art.  164,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
          cento» e le parole:  «nella  suddetta  misura  del  40  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti:  «nella  misura  del
          27,5 per cento»; 
              b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
          per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura
          del 70 per cento». 
              73. Le disposizioni di cui al comma 72 si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui al comma 72. 
              74. All'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le
          parole: «15 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «5
          per cento». La disposizione di cui  al  presente  comma  si
          applica a decorrere dall'anno 2013. 
              75. Fermo restando quanto previsto dall'art.  6-quater,
          comma  2,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,   n.   7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, come modificato  dal  comma  48  dell'art.  2  della
          presente  legge,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  di
          imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui  all'art.  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e'
          ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
          di due euro  a  passeggero  imbarcato.  Le  maggiori  somme
          derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  disposto  dal
          presente  comma  sono  versate  all'INPS  con   le   stesse
          modalita' previste dalla disposizione di cui al  comma  48,
          lettera b), dell'art. 2, e in riferimento  alle  stesse  si
          applicano le disposizioni di cui  ai  commi  49  e  50  del
          medesimo art. 2. 
              76. Il contributo di cui all'art. 334 del codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  applicato   sui   premi   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti,  per  il  quale  l'impresa  di  assicurazione   ha
          esercitato  il  diritto  di  rivalsa  nei   confronti   del
          contraente, e' deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma  1,
          lettera e), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  dal  reddito  complessivo  del  contraente
          medesimo per la parte che eccede 40 euro.  La  disposizione
          di cui al presente comma si applica a  decorrere  dall'anno
          2012. 
              77. L'INPS e l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della
          propria autonomia,  adottano  misure  di  razionalizzazione
          organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a   quelle   previste
          dall'art. 4, comma 66, della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, e dall'art. 21, commi da 1 a 9,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2013.  Le  riduzioni   sono
          quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro  annui
          per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla  base
          di quanto stabilito con il decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione  del
          citato art. 4, comma 66, della legge 12 novembre  2011,  n.
          183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui  al
          presente comma sono versate entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
          Stato. 
              78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato,
          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di
          razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto   a
          quelle previste dall'art.  4,  comma  38,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese  di
          funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
          dall'esercizio  2013,  che  sono  conseguentemente  versati
          entro il 30 giugno di ciascun  anno  ad  apposito  capitolo
          dello stato di previsione dell'entrata. 
              79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
          adempimenti di cui ai commi 77 e  78,  comprese  le  misure
          correttive  previste   dalle   disposizioni   vigenti   ivi
          indicate, anche con riferimento  alla  effettiva  riduzione
          delle spese di funzionamento degli enti interessati. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato." 
              - Il testo dell'art. 3, comma 42, della citata legge 92
          del 2012, e' il seguente: 
              "Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro) 
              (omissis) 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'art. 2, comma 28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   da   stipulare    tra    le    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          entro il 31 ottobre 2013." 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  28,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 e' il seguente: 
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)   costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
              b) definizione da parte della  contrattazione  medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
              c)   eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
              d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa; 
              e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il
          concorso delle parti sociali; 
              f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi. " 
              - Il testo dell'art. 6, comma 2-bis, del  decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' il seguente: 
              "Art. 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro) 
              (omissis) 
              2-bis.  La  scadenza  dell'art.  1-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  e  dei
          decreti adottati  ai  sensi  del  medesimo  art.  1-bis  e'
          fissata al 31 dicembre 2012 ". 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 181, (Disposizioni per agevolare l'incontro
          fra domanda ed offerta di lavoro, in  attuazione  dell'art.
          45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999,  n.  144)
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione).  -  1.
          Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione  da  parte
          dei servizi competenti di procedure uniformi in materia  di
          accertamento dello stato di disoccupazione sulla  base  dei
          seguenti principi: 
              a)  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione   a
          seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale  da
          assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al  reddito
          minimo personale escluso da  imposizione.  Tale  soglia  di
          reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 
              b) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          mancata  presentazione  senza  giustificato   motivo   alla
          convocazione  del  servizio  competente  nell'ambito  delle
          misure di prevenzione di cui all'art. 3; 
              c) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
          lavoro a tempo pieno ed indeterminato o  determinato  o  di
          lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno  1997,  n.
          196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
          di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 
              d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
          lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.".