Art. 8 
 
 
                Banca dati politiche attive e passive 
 
  1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica  attiva  di
tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di  garantire
una immediata  attivazione  della  Garanzia  per  i  Giovani  di  cui
all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi
a carico della finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  strutture  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e
passive». 
  2. La Banca dati di  cui  al  comma  1  raccoglie  le  informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi
erogati per una loro migliore collocazione nel mercato  stesso  e  le
opportunita' di impiego. 
  3. Alla costituzione della Banca  dati  delle  politiche  attive  e
passive, che  costituisce  una  componente  del  sistema  informativo
lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo (( 23  dicembre
1997, )) n. 469 e della borsa continua nazionale del  lavoro  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276
reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le  Regioni  e  le
Province autonome, (( le province, l'ISFOL, ))  l'Istituto  Nazionale
di  Previdenza  sociale,  Italia  Lavoro  s.p.a.,  ((  il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero
dell'interno,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   ))   le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  4. Secondo le regole tecniche in  materia  di  interoperabilita'  e
scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli  interventi
di cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati (( in particolare per far confluire i dati in loro
possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre
banche  dati  costituite  con  la  stessa   finalita'   nonche'   per
determinare le modalita' piu' opportune di raccolta  ed  elaborazione
dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori  tecniche
ed esperienze. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469 (Conferimento  alle  regioni  e  agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
          lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo  1997,  n.
          59), e' il seguente: 
              "Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il  sistema
          informativo lavoro, di  seguito  denominato  SIL,  risponde
          alle finalita' ed ai  criteri  stabiliti  dall'art.  1  del
          decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  e  la  sua
          organizzazione e' improntata ai principi di cui alla  legge
          31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Il SIL e' costituito  dall'insieme  delle  strutture
          organizzative, delle risorse hardware, software e  di  rete
          relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3. 
              3.  Il  SIL,  quale  strumento  per  l'esercizio  delle
          funzioni   di   indirizzo    politico-amministrativo,    ha
          caratteristiche nazionalmente unitarie ed  integrate  e  si
          avvale   dei   servizi   di   interoperabilita'   e   delle
          architetture di cooperazione previste dal progetto di  rete
          unitaria della pubblica amministrazione. Il  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale,  le  regioni,  gli  enti
          locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione  tra
          domanda e offerta di lavoro ai sensi  dell'art.  10,  hanno
          l'obbligo di connessione e di scambio dei dati  tramite  il
          SIL, le cui modalita' sono  stabilite  sentita  l'Autorita'
          per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
              4. Le imprese di fornitura di lavoro  temporaneo  ed  i
          soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e  offerta
          di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
          avvalersi dei servizi di rete offerti  dal  SIL  stipulando
          apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le  tariffe,
          applicabili alle diverse tipologie di servizi  erogati  dal
          Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono
          determinati annualmente, sentito il  parere  dell'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,   con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica. I  proventi  realizzati  ai
          sensi del  presente  comma  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ad apposita unita' previsionale dello  stato  di
          previsione del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. 
              5. Le regioni  e  gli  enti  locali  possono  stipulare
          convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di  cui
          al comma 4 per  l'accesso  alle  banche  dati  dei  sistemi
          informativi regionali e locali. In caso di accesso  diretto
          o indiretto ai  dati  ed  alle  informazioni  del  SIL,  le
          regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
          del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  uno
          schema di  convenzione  tipo.  Il  sistema  informativo  in
          materia di occupazione  e  formazione  professionale  della
          camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
          con  il  SIL  secondo  modalita'   da   definire   mediante
          convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare  con  gli
          organismi rappresentativi nazionali. Le medesime  modalita'
          si applicano ai collegamenti tra  il  SIL  ed  il  registro
          delle imprese delle  camere  di  commercio  secondo  quanto
          previsto dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          dicembre 1995, n. 581 . 
              6. Le attivita' di progettazione, sviluppo  e  gestione
          del SIL sono esercitate dal Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . 
              7.  Sono  attribuite  alle  regioni  le  attivita'   di
          conduzione e di  manutenzione  degli  impianti  tecnologici
          delle unita' operative  regionali  e  locali.  Fatte  salve
          l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
          del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
          possono provvedere allo  sviluppo  autonomo  di  parti  del
          sistema. La gestione e l'implementazione del SIL  da  parte
          delle regioni e degli enti  locali  sono  disciplinate  con
          apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previo  parere
          dell'organo tecnico di cui al comma 8. 
              8.  Al  fine  di  preservare  l'omogeneita'  logica   e
          tecnologica del SIL ed al contempo  consentire  l'autonomia
          organizzativa  e   gestionale   dei   sistemi   informativi
          regionali e locali ad esso  collegati,  e'  istituito,  nel
          rispetto di quanto previsto dal citato decreto  legislativo
          n. 281 del 1997 , un organo tecnico con compiti di raccordo
          tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  le
          regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 
              9.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (18), la composizione ed
          il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
          stabiliti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica. 
              10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed  hanno  natura  obbligatoria  e  vincolante  nei
          confronti dei destinatari.". 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003 e' il seguente: 
              "Art. 15 (Norma di copertura). - 1. All'onere derivante
          dall'attuazione della  presente  legge,  valutato  in  lire
          86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per
          ciascuno degli anni 1998 e 1999, in  lire  130.608  milioni
          per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il  2001  e  in
          lire 37.716 milioni a regime, si provvede per  il  triennio
          1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a
          lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni  1998  e  1999
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di   grazia   e
          giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno  1997  e  lire
          1.919  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1998  e   1999,
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri per lire 9.087 milioni  per  l'anno  1998  e  lire
          82.909 milioni per l'anno 1999,  l'accantonamento  relativo
          al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire
          41.337 milioni per l'anno 1997 e lire  73.822  milioni  per
          l'anno 1998, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998
          e 1999; quanto a lire 10.000  milioni  per  ciascuno  degli
          anni 1997, 1998 e 1999 mediante  corrispondente,  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1997,   allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero di grazia e giustizia. 
              2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              - Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005  n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
              -  Il  testo  dell'art.  19,  comma   4,   del   citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' il seguente: 
              "Art. 19 (Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga). - (omissis) 
              4. L'INPS stipula con gli enti  bilaterali  di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi  trattamenti  e  alla  quale  possono
          accedere anche i servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per  lo
          sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              - Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge  9  maggio
          2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          luglio 2003 n. 170 (Disposizioni urgenti per le universita'
          e gli enti di ricerca nonche' in  materia  di  abilitazione
          all'esercizio di attivita' professionali), e' il seguente: 
              "Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei
          laureati delle  universita').  -  1.  Per  i  fini  di  cui
          all'art.   1,   presso   il   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  e'  istituita,  entro  un
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   nell'ambito   delle
          ordinarie risorse di bilancio, e  comunque  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica,   l'Anagrafe
          nazionale degli studenti e dei laureati delle  universita',
          avente i seguenti obiettivi: 
              a) valutare l'efficacia  e  l'efficienza  dei  processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
              b) promuovere la mobilita' nazionale  e  internazionale
          degli  studenti  agevolando  le   procedure   connesse   ai
          riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
              c)  fornire  elementi  di  orientamento   alle   scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei  laureati  e  sui  fabbisogni  formativi  del   sistema
          produttivo e dei servizi; 
              d) individuare idonei interventi di incentivazione  per
          sollecitare la  domanda  e  lo  sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
              e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta
          formativa   del   sistema   nazionale   delle   istituzioni
          universitarie; 
              f) monitorare e sostenere le  esperienze  formative  in
          ambito lavorativo degli studenti iscritti,  anche  ai  fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi. 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
          Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
          devono  essere  presenti  nei  sistemi  informativi   delle
          universita' e da trasmettere periodicamente, con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.". 
              - Il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n.
          92 del 2012 e' il seguente: 
              "Art. 4 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita). 
              51. In linea con le  indicazioni  dell'Unione  europea,
          per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti.".