Art. 10 
 
 
Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei  settori  dei
                  beni e delle attivita' culturali 
 
  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 8 e  12  dell'articolo  6
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio 2010, n.122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          luglio 2010, n. 176: 
              "8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari,  con  il  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze." 
              "12. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio  2012,
          n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2012, n. 189: 
              "Art. 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non
          territoriali 1. Al fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di
          razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
          di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
          enti pubblici non  territoriali  adottano  ogni  iniziativa
          affinche': 
              a) in ottemperanza a quanto  disposto  dall'articolo  4
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  siano
          utilizzate  le  carte   elettroniche   istituzionali,   per
          favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei  rimborsi
          a cittadini e utenti; 
              b) nel caso di incorporazione di enti,  sia  realizzato
          un unico sistema informatico per tutte le  attivita'  anche
          degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
          ed  applicativi  funzionali,   sotto   la   responsabilita'
          organizzativa e funzionale di un'unica struttura; 
              c) siano immediatamente  razionalizzate  e  ridotte  le
          comunicazioni   cartacee   verso    gli    utenti    legate
          all'espletamento    dell'attivita'    istituzionale,    con
          conseguente riduzione, entro l'anno  2013,  delle  relative
          spese per un importo pari almeno  al  50  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove  modalita'
          operative connesse  allo  sviluppo  della  telematizzazione
          della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione  di
          servizi online; 
              d) siano ridotte le spese di telefonia mobile  e  fissa
          attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
          una diminuzione del numero degli apparati telefonici; 
              e) siano razionalizzati nel settore pubblico  allargato
          i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale  che
          lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito  e
          non oneroso; 
              f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
          strumentale mediante l'attivazione immediata di  iniziative
          di  ottimizzazione  degli  spazi  da  avviare   sull'intero
          territorio  nazionale  che  prevedano  l'accorpamento   del
          personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
          medesimo comune e la  riduzione  degli  uffici  stessi,  in
          relazione  ai  criteri  della  domanda  potenziale,   della
          prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
          connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; 
              g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
          degli atti, riducendo la  produzione  e  conservazione  dei
          documenti cartacei al fine di  generare  risparmi  connessi
          alla gestione della carta pari almeno al 30 per  cento  dei
          costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
              2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal  comma  1,
          dovra' provvedere: 
              a) alla creazione, entro il 2014,  di  una  piattaforma
          unica  degli  incassi  e  dei  pagamenti  che  consenta  di
          minimizzare il costo dei servizi finanziari  di  incasso  e
          pagamento; 
              b)  ad  una  revisione   qualitativa   e   quantitativa
          dell'attivita' in convenzione con i  centri  di  assistenza
          fiscale, nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  e
          riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
          fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
          obiettivi definiti dallo stesso Ministero e  contenuti  nel
          piano   di   sviluppo   dell'Istituto   e   di   conseguire
          complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
          cento dei costi sostenuti nel 2011; 
              c)  dovra'  prevedere  il  conferimento  al  fondo   di
          investimento immobiliare ad apporto del proprio  patrimonio
          immobiliare da reddito, con l'obiettivo di  perseguire  una
          maggiore efficacia operativa  ed  una  maggiore  efficienza
          economica  e  pervenire  alla  completa   dismissione   del
          patrimonio nel  rispetto  dei  vincoli  di  legge  ad  esso
          applicabili. 
              3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
          gia'  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196,  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
              3-bis.  Alla  legge  12  giugno  1990,  n.  146,   sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  «a   lire
          5.000.000  e  non  superiore  a   lire   50.000.000»   sono
          sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore  a
          euro 50.000»; 
              b)  all'articolo  4,  comma  4,  le  parole:  «da  lire
          5.000.000  a  lire  50.000.000»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»; 
              c) all'articolo 4,  comma  4-bis,  le  parole:  «da  un
          minimo di lire 5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»
          sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
          a un massimo di euro 50.000»; 
              d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da  lire
          400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «da euro 400 a euro 1.000»; 
              e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «da un  minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire
          1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
          euro 500 a un massimo di euro 1.000»; 
              f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
          «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000». (84) 
              4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
          si applicano le riduzioni dei  trasferimenti  dal  bilancio
          dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
          operazioni di gestione  la  predetta  riduzione  non  fosse
          possibile, per  gli  enti  interessati  si  applica  quanto
          previsto dal precedente comma 3. 
              4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          eccezione  dell'Invalsi,  di   cui   all'allegato   3,   la
          razionalizzazione della  spesa  per  consumi  intermedi  e'
          assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione  del
          Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e
          successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
          decorrere dal 2013. 
              4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia  previsti
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, l'Ente nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della
          professione infermieristica  provvede  all'approvazione  di
          apposite delibere  intese  a  coordinare  il  regime  della
          propria gestione separata previdenziale  con  quello  della
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge   8   agosto   1995,   n.   335,   modificando
          conformemente la struttura della contribuzione, il  riparto
          della  stessa  tra  lavoratore   e   committente,   nonche'
          l'entita' della medesima applicando,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2012,  aliquote  non  inferiori   a   quelle   dei
          collaboratori iscritti  alla  predetta  gestione  separata,
          fermi  restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente
          previsti  dalla  vigente  normativa  nei  confronti   della
          medesima gestione separata.".