Art. 11 
 
Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  «fondazioni»,  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la  inderogabile
necessita' di  assicurare  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che  economico-finanziario,
entro  i  tre  successivi  esercizi  finanziari.   ))   I   contenuti
inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica  che
nei  rapporti  con  gli  istituti  bancari  gli  stessi  non  abbiano
applicato  nel  corso  degli  anni   interessi   anatocistici   sugli
affidamenti  concessi  alla  fondazione  stessa,  ))   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; )) 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f) l'individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili  con  gli
strumenti previsti dalle leggi  di  riferimento  del  settore,  ))  a
riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari  successivi,
nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno  di  equilibrio  del
conto economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano; 
    (( g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona  del  legale
rappresentante, di verificare che nel  corso  degli  anni  non  siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli  istituti  bancari  che
hanno concesso affidamenti. )) 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato  ((  un
commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di  risanamento  nel  settore  artistico-culturale.  Il   commissario
svolge, con i poteri previsti  dal  presente  articolo,  le  seguenti
funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto  previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle  fondazioni  ai  sensi
del comma 1  del  presente  articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le
fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica
della  loro  adeguatezza  e  sostenibilita',   all'approvazione   del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle  lettere  c)  e  g)  del  comma  1  sono
rinegoziate  dalla   fondazione   con   le   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative. )) 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  «Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali». 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo  restando  per
la durata del soprannumero il divieto  di  assunzioni  di  personale,
applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. In caso di ulteriori eccedenze,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  informativa  alle
organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura  selettiva
di  idoneita'   e   il   successivo   trasferimento   del   personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A.,
nell'ambito delle vacanze di organico e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali di tale societa' (( e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. )) 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque
per  cento  del  contributo  erogato  dallo  Stato.  Il  numero   dei
componenti del consiglio di indirizzo non deve  comunque  superare  i
sette componenti, con la maggioranza  in  ogni  caso  costituita  dai
membri designati dai fondatori pubblici; )) 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4. (( (Soppresso). )) 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo' comunque essere anticipata
in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in  scadenza.  ))  Il   mancato
adeguamento dello statuto nei termini di cui al  comma  15  determina
l'applicazione dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
((  da  adottare  entro  il  30  settembre  2014,  ))   procedono   a
rideterminare l'organico necessario ((  all'attivita'  da  realizzare
nel triennio successivo. )) La delibera deve  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario e la  copertura  degli  oneri  della  dotazione
organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica  dei  programmi,
(( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente
in un arco circoscritto di tempo spettacoli  lirici,  di  balletto  e
concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
  20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per  cento  del
Fondo   unico   per   lo   spettacolo   destinato   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano  raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. )) 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, (( da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli
indicatori di  rilevazione  della  produzione,  i  parametri  per  la
rilevazione  del  miglioramento  dei  risultati  della  gestione,   i
parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei  programmi,
il  procedimento  di  erogazione  ai  fini  della  attribuzione   del
contributo di cui al comma 20. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367
          (Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. 
              La legge 11 novembre 2003, n. 310  (Costituzione  della
          Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di  Bari»,
          con sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni  in  materia  di
          pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e
          attivita' culturali), e' 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  novembre  2003,
          n. 267. 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo n. 367 del 1996: 
              "Art. 21 -  (Amministrazione  straordinaria)  -  1.  Il
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  anche  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: 
              a) puo'  disporre  lo  scioglimento  del  consiglio  di
          amministrazione della  fondazione  quando  risultino  gravi
          irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          che  regolano  l'attivita'   della   fondazione   o   venga
          presentato il bilancio preventivo in perdita; 
              b) . 
              1-bis. L'autorita' di cui al comma 1  dispone  in  ogni
          caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
          fondazione  quando  i  conti  economici  di  due   esercizi
          consecutivi  chiudono   con   una   perdita   del   periodo
          complessivamente superiore al 30 per cento  del  patrimonio
          disponibile, ovvero sono previste  perdite  del  patrimonio
          disponibile di analoga gravita' . 
              2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati  uno
          o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
          del loro incarico, non superiore a  sei  mesi,  rinnovabile
          una sola volta,  nonche'  il  compenso  loro  spettante.  I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione. 
              3. I commissari straordinari provvedono  alla  gestione
          della   fondazione;   ad   accertare   e    rimuovere    le
          irregolarita';  a  promuovere   le   soluzioni   utili   al
          perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
          proporre la liquidazione. 
              4.   I   commissari   straordinari,   ricorrendone    i
          presupposti, promuovono la dichiarazione di  decadenza  dai
          diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla  legge  agli
          enti originari. 
              5.  Spetta  ai  commissari   straordinari   l'esercizio
          dell'azione di  responsabilita'  contro  i  componenti  del
          disciolto    consiglio    di    amministrazione,     previa
          autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo  competente  in
          materia di spettacolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  legge
          6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  per  la  trasformazione
          degli enti che operano nel settore musicale  in  fondazioni
          di diritto privato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          luglio 2011, n. 155,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164: 
              "Art.15 - (Liquidazione degli enti dissestati e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari) 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente
          per determinate  categorie  di  enti  pubblici,  quando  la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per  il  pagamento
          dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'
          in materia di versamento di  tributi  degli  enti  locali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013,  n.  82,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.
          64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno  2013,  n.
          132: 
              "Art. 1 - (Pagamenti dei debiti degli enti locali)  -1.
          Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
          per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di  euro  i
          pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
              a) dei debiti  in  conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
              b) dei debiti in conto capitale per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
              c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla  data
          del 31 dicembre 2012 ovvero che  presentavano  i  requisiti
          per il riconoscimento entro  la  medesima  data,  ai  sensi
          dell'articolo  194  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (4) 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'articolo 1,  commi  704  e  707,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  30
          settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione  di  9.327.993.719  euro  per  il   2013   e   di
          14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
          precedente e' distinto in tre sezioni a  cui  corrispondono
          tre articoli del relativo capitolo di bilancio,  denominati
          rispettivamente "Sezione per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali" con una dotazione di  1.800  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
          liquidita'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
          quelli  finanziari  e  sanitari"  con  una   dotazione   di
          2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719  euro
          per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale",  con  una  dotazione  di
          5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
          euro  per   l'anno   2014.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
          alla Corte dei conti, possono  essere  disposte  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite  sul  conto
          corrente di tesoreria di cui al successivo comma  11,  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata, entro il  31  ottobre  2013,
          unitamente  alle  disponibilita'  non  assegnate  in  prima
          istanza e  con  le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 30 settembre 2013. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agli  articoli  42,  203  e  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  chiedono  alla
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'
          stabilite nell'addendum di cui al comma  11,  entro  il  30
          aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai
          predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa,  entro  il
          15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui  al  comma  11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo  12,  comma
          6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli  stessi  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino  di
          conto corrente postale e, per  le  province,  all'atto  del
          riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
          cui all'articolo 60, del decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di  tutti
          i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui  all'articolo
          2,  comma  6,  devono  utilizzare  le  somme  residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica  del   piano   di   riequilibrio,   da   adottarsi
          obbligatoriamente entro sessanta giorni  dalla  concessione
          della  anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi   e
          prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di   cassa   eventualmente   concesse    in    applicazione
          dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, che risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da
          parte del Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135,  relativo  ai  5  esercizi  finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento  dei
          residui  attivi,  di  cui   ai   titoli   primo   e   terzo
          dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.  Previo
          parere motivato dell'organo di  revisione,  possono  essere
          esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i  quali
          i   responsabili    dei    servizi    competenti    abbiano
          analiticamente certificato la perdurante sussistenza  delle
          ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  parole:  «sono
          versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque  ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater.   All'articolo   6,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          aggiunto il seguente  periodo:  «I  contributi  di  cui  al
          presente comma sono  altresi'  esclusi  dalle  riduzioni  a
          compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del
          presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera  a),
          della legge 12 novembre 2011, n.  183,  ferme  restando  le
          rimanenti sanzioni, si  applica  limitatamente  all'importo
          non imputabile ai predetti pagamenti. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          25 marzo 1997, n. 67  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          marzo 1997, n. 71,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997, n.  135,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119: 
              "Art.  3  -  (Disposizioni   in   materia   di   lavori
          socialmente  utili,  integrazione  salariale  e  formazione
          professionale). 1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli
          interventi statali di cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
          del comune e  della  provincia  di  Napoli  e  di  lire  55
          miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del
          contributo provvede il Ministro  dell'interno  con  proprio
          decreto da emanare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
          parte degli enti locali al Ministero  dell'interno  recante
          gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche  che
          saranno  intrapresi   per   l'anno   1997;   il   Ministero
          dell'interno  trasmette  copia  di  dette  relazioni   alle
          commissioni parlamentari competenti. 
              2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1,
          pari a lire 190  miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso  1997,  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale possono essere prorogati  per  ulteriori
          sei mesi i trattamenti di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche'  i  trattamenti  di
          integrazione salariale, in essere alla data  del  25  marzo
          1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte  al  regime
          di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 aprile 1979,  n.  95,  anche  in  deroga  a  quanto
          disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236;  la
          misura dei trattamenti di integrazione salariale  prorogati
          e' ridotta del dieci  per  cento.  Al  relativo  onere  per
          l'anno 1997 si provvede mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
          previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              4. 
              4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo  superiore
          ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed  in  progetti  di
          pubblica utilita' ai  sensi  del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988, n. 160, hanno, a  parita'  di  punteggio,  titolo  di
          preferenza  nei  pubblici  concorsi  banditi  sino  al   31
          dicembre 1998 dalle  amministrazioni  presso  cui  prestano
          servizio  e  negli   avviamenti   a   selezione,   di   cui
          all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive modificazioni, ove  sia  richiesta  la  medesima
          professionalita'. 
              5. Per il finanziamento dei progetti  speciali  di  cui
          agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge
          21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il  31  dicembre
          1995, non e' richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo. 
              6. Gli oneri  relativi  alle  quote  di  indennita'  di
          anzianita',  di  cui   al   quinto   comma,   lettera   a),
          dell'articolo 21  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,
          maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 25 della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, nel limite di lire  10  miliardi  per  l'anno
          1997. 
              7.  I  corsi  organizzati  ai  sensi   del   comma   14
          dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, sono prorogati per  un  periodo  pari  ad  un
          terzo  dell'originaria  durata,  al  fine   di   consentire
          l'espletamento delle relative attivita'  di  valutazione  e
          certificazione dei risultati formativi, secondo  direttrici
          adeguate alle potenzialita' del mercato del lavoro  locale.
          I relativi oneri sono posti a carico del Fondo  di  cui  al
          comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20  maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, nel limite  di  lire  5  miliardi  per
          l'anno 1997. 
              8. Al fine di accelerare  l'avvio  e  la  realizzazione
          degli  interventi   di   restauro,   di   recupero   e   di
          valorizzazione   dei   beni   culturali,   e'   autorizzata
          l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli
          Istituti centrali e periferici del  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  nonche'  ai  funzionari  delegati
          dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la
          pubblica  istruzione  della  Regione  siciliana,   per   la
          gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
          di  spesa  approvati   ai   sensi   dell'articolo   7   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   237.
          All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel  caso
          in cui i fondi da accreditare siano stanziati in  un  unico
          capitolo  di   spesa,   in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367;  si  applicano   le
          disposizioni dei commi 4 e  5  del  medesimo  articolo  10.
          L'apertura delle contabilita' e' disposta con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro,  su  proposta   dell'amministrazione
          interessata. Gli interventi relativi a programmi  approvati
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  per  i
          quali non risultino avviate le  procedure  di  gara  ovvero
          definiti gli affidamenti diretti entro il  termine  del  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono
          riprogrammati con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  nell'ambito  dell'aggiornamento   del
          piano e dell'assegnazione dei fondi  di  cui  al  penultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  237.  Le  risorse  finanziarie
          relative  agli  interventi  riprogrammati  possono   essere
          trasferite, con le modalita' di  cui  alla  legge  3  marzo
          1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad  un'altra  ai
          fini dell'attuazione dei nuovi interventi  individuati  con
          la  riprogrammazione,  ove  possibile,  nell'ambito   della
          stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di  ciascun
          anno i  capi  degli  Istituti  centrali  e  periferici  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  titolari
          delle  predette  contabilita'  speciali,  sono   tenuti   a
          comunicare alla Direzione generale centrale competente  gli
          interventi per i quali non siano state avviate le procedure
          di gara ovvero definiti gli  affidamenti  diretti  ai  fini
          della riprogrammazione degli stessi . 
              9. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  legge
          20 maggio  1993,  n.  149  (Interventi  urgenti  in  favore
          dell'economia),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          maggio   1993,   n.   116,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   237,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167: 
              "Art.7.- (Piano per la realizzazione di interventi  nel
          settore dei beni culturali)- .1. Il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, sulla  base  delle  proposte  degli
          organi centrali e  periferici,  coordinate  dai  competenti
          uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i  beni
          culturali e ambientali, approva, entro il  mese  di  agosto
          dell'anno che  precede  quello  di  riferimento,  il  piano
          annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese
          ordinarie e straordinarie  da  effettuare  da  parte  degli
          organi centrali e periferici. Ai fini della formazione  del
          piano  possono  essere   presentati   progetti   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992,  n.
          145  .  Il  parere  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni
          culturali e ambientali sostituisce  quelli  previsti  dalla
          legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , ed ogni altro  prescritto
          parere di organi consultivi  dello  Stato.  Il  piano  puo'
          essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di  fondi
          di ciascun  ufficio,  sentito  il  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato del
          Ministro. Per l'esercizio 1993  valgono  le  proposte  gia'
          avanzate e coordinate dagli uffici centrali  ed  il  parere
          gia' espresso dal Consiglio nazionale per i beni  culturali
          e ambientali. 
              2. I fondi necessari per effettuare le  spese  previste
          nel  piano,  da  parte  degli  organi  periferici  e  degli
          istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari
          delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto
          sulla  base  del  piano  e  in  deroga  al  limite  di  cui
          all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
          ,  e  successive  modificazioni.  I   predetti   funzionari
          assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione,  in
          deroga ai limiti previsti dalla  legislazione  vigente,  le
          relative obbligazioni giuridiche  che  sono  sottoposte  al
          controllo successivo in sede di rendiconto. 
              3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui
          beni statali e sui beni non statali per i  quali  lo  Stato
          interviene    direttamente,    sono    predisposti,     con
          l'indicazione dei tempi di  esecuzione,  dagli  organi  del
          Ministero per i beni culturali e  ambientali.  In  caso  di
          motivata impossibilita'  la  predisposizione  dei  progetti
          puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti
          universitari o di alta cultura o a professionisti  esterni.
          I  compensi  per  gli  incarichi  affidati  gravano   sugli
          stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti  degli
          interventi e i preventivi delle spese di cui  al  comma  1,
          nonche' quelli gravanti  sui  fondi  relativi  ad  esercizi
          precedenti il 1993 sono  approvati  dai  competenti  organi
          periferici del Ministero per i beni culturali e  ambientali
          fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e  dal
          direttore generale  del  competente  Ufficio  centrale  per
          importi superiori, in deroga ai limiti  di  spesa  previsti
          dalle  vigenti  norme.  Il  predetto  limite  puo'   essere
          modificato con decreto del Ministro per i beni culturali  e
          ambientali. I provvedimenti di approvazione  dei  progetti,
          adottati dagli organi periferici e dai  direttori  generali
          relativamente  agli  interventi  eseguiti  dai   funzionari
          delegati, sono sottoposti al solo controllo  successivo  in
          sede di rendiconto. 
              4. I responsabili degli organi periferici del Ministero
          per i beni culturali e ambientali informano  il  competente
          ufficio centrale, facendo pervenire,  entro  trenta  giorni
          dalla data di formazione, copia degli atti adottati per  la
          realizzazione degli interventi e ogni sei mesi  dall'inizio
          dei lavori,  nonche'  non  oltre  un  mese  dalla  data  di
          ultimazione dei  lavori,  una  relazione  tecnica  inerente
          l'esecuzione del progetto.  L'omesso  invio  degli  atti  e
          delle relazioni, accertato, previa controdeduzione  scritta
          dell'interessato,  dal   competente   dirigente   generale,
          costituisce inosservanza delle direttive generali ai  sensi
          dell'articolo  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 . 
              5. Le procedure previste dal regolamento approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,  n.
          509, si applicano anche agli interventi e  alle  spese  non
          inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato
          il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
          145 . ". 
              Per  il  testo  dell'articolo  15   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.  233,  si
          vedano le note all'art. 1. 
              Si riporta il testo del comma 85 dell'articolo 4  della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              "85. Le somme giacenti, alla data di entrata in  vigore
          della presente legge, nelle contabilita'  speciali,  aperte
          ai sensi dell'articolo 3, comma  8,  del  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135, e  successive  modificazioni,
          per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione  dei
          piani di spesa  approvati  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   237,
          intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e
          le  attivita'   culturali,   con   priorita'   per   quelle
          accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto
          entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente,  per  un
          importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012
          e per un importo pari a 10 milioni  di  euro  entro  il  30
          giugno 2013, previa individuazione con uno o  piu'  decreti
          del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  su
          proposta  del  Segretario  generale   che   provvede   alla
          necessaria  attivita'  istruttoria  e   di   verifica.   Le
          disposizioni del presente comma  si  applicano  anche  alle
          somme giacenti presso i  conti  di  tesoreria  unica  degli
          Istituti dotati di autonomia speciale di  cui  all'articolo
          15,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.
          147, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
          2008, n. 195. 
              "Art. 72. (Personale dipendente prossimo al  compimento
          dei limiti di eta' per il collocamento a riposo) -  1.  Per
          gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il  personale
          in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
          Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche'  gli
          enti  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di  essere
          esonerato  dal   servizio   nel   corso   del   quinquennio
          antecedente la data di maturazione della anzianita' massima
          contributiva di  40  anni.  La  richiesta  di  esonero  dal
          servizio deve essere presentata dai  soggetti  interessati,
          improrogabilmente, entro il 1°  marzo  di  ciascun  anno  a
          condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
          minimo  di  anzianita'  contributivo  richiesto  e  non  e'
          revocabile. La disposizione non  si  applica  al  personale
          della Scuola. 
              1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1  non
          sono  reintegrabili  negli  anni  nei  quali  puo'   essere
          presentata la richiesta  di  esonero  ai  sensi  del  primo
          periodo del medesimo comma 1. 
              2. E' data facolta' all'amministrazione, in  base  alle
          proprie esigenze funzionali,  di  accogliere  la  richiesta
          dando priorita' al personale  interessato  da  processi  di
          riorganizzazione della rete  centrale  e  periferica  o  di
          razionalizzazione o appartenente a qualifiche di  personale
          per le quali e' prevista una riduzione di organico. 
              3. Durante  il  periodo  di  esonero  dal  servizio  al
          dipendente  spetta  un  trattamento  temporaneo   pari   al
          cinquanta per cento di quello complessivamente goduto,  per
          competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
          nella  nuova  posizione.  Ove  durante  tale   periodo   il
          dipendente  svolga  in  modo  continuativo   ed   esclusivo
          attivita' di  volontariato,  opportunamente  documentata  e
          certificata,  presso  organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale,  associazioni  di  promozione   sociale,
          organizzazioni non governative che operano nel campo  della
          cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo,  ed  altri
          soggetti  da   individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  da  emanarsi  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  misura  del  predetto  trattamento  economico
          temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per  cento.
          Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
          esonero gli  importi  del  trattamento  economico  posti  a
          carico dei  fondi  unici  di  amministrazione  non  possono
          essere utilizzati per nuove finalita'. 
              4. All'atto del collocamento  a  riposo  per  raggiunti
          limiti di eta' il dipendente ha diritto al  trattamento  di
          quiescenza e  previdenza  che  sarebbe  spettato  se  fosse
          rimasto in servizio. 
              5.  Il  trattamento  economico   temporaneo   spettante
          durante il periodo di esonero dal  servizio  e'  cumulabile
          con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative  rese
          dal   dipendente   come   lavoratore   autonomo    o    per
          collaborazioni e  consulenze  con  soggetti  diversi  dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa'  e
          consorzi dalle stesse partecipati.  In  ogni  caso  non  e'
          consentito l'esercizio di  prestazioni  lavorative  da  cui
          possa  derivare  un  pregiudizio   all'amministrazione   di
          appartenenza. 
              6. Le amministrazioni  di  appartenenza,  in  relazione
          alle economie effettivamente derivanti dal collocamento  in
          posizione  di  esonero  dal   servizio,   certificate   dai
          competenti organi di controllo, possono  procedere,  previa
          autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della  funzione  pubblica  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
          via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
          vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
          eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
          assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in  tale
          anno. 
              7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo  il
          primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «In  tal  caso  e'
          data facolta' all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
          esigenze  organizzative  e  funzionali,  di  accogliere  la
          richiesta  in   relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal richiedente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei servizi. La  domanda  di  trattenimento  va  presentata
          all'amministrazione di  appartenenza  dai  ventiquattro  ai
          dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
          il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
          . 
              8. Sono fatti salvi  i  trattenimenti  in  servizio  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e  quelli  disposti  con  riferimento   alle   domande   di
          trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              9. Le amministrazioni di cui al comma 7  riconsiderano,
          con provvedimento motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi
          previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
          adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 
              10. I trattenimenti in servizio  gia'  autorizzati  con
          effetto a decorrere dal  1°  gennaio  2010  decadono  ed  i
          dipendenti  interessati  al  trattenimento  sono  tenuti  a
          presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 
              11. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa. 
              11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
          in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e  di
          impiego, gli  enti  e  gli  altri  organismi  previdenziali
          comunicano, anche in via telematica,  alle  amministrazioni
          pubbliche  richiedenti  i  dati   relativi   all'anzianita'
          contributiva dei dipendenti interessati.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              "Art.  1.  (Azione  di   responsabilita')   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'
          concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione
          della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.".. 
              Si riporta il testo del comma 169 dell'articolo 1 della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di  stabilita'  2013)  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
              "169.  Avverso   gli   atti   di   ricognizione   delle
          amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della
          Corte  dei  conti,  in  speciale  composizione,  ai   sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.".