Art. 7 
 
Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
  compositori emergenti, (( nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal
  vivo di portata minore. )) 
  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed  alle
imprese organizzatrici e produttrici  di  spettacoli  di  musica  dal
vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un  ((
credito d'imposta  ))  nella  misura  del  30  per  cento  dei  costi
sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione,  digitalizzazione  e
promozione di registrazioni fonografiche  o  videografiche  musicali,
secondo le modalita' di cui al comma 5 del  presente  articolo,  fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle  demo
autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come  artisti,  gruppi  di
artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di  gruppi  di
artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia'
usufruito. )) 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore («de minimis»).  Esse,  inoltre,  non
devono essere controllate da parte di un  editore  di  servizi  media
audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono dettate con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottarsi entro tre mesi (( dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati. 
  (( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive o ufficio analogo»; 
  b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; 
    c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:  «licenze»  sono
aggiunte le  seguenti:  «e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita'». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 78 della citata legge
          n. 633 del 1941: 
              "Art. 78. 
              Il produttore di fonogrammi  e'  la  persona  fisica  o
          giuridica che  assume  l'iniziativa  e  la  responsabilita'
          della  prima  fissazione  dei  suoni  provenienti  da   una
          interpretazione  o  esecuzione  o  di  altri  suoni  o   di
          rappresentazioni di suoni. 
              E' considerato come luogo della produzione  quello  nel
          quale avviene la diretta registrazione originale.". 
              Si riportano i  testi  degli  articoli  61  e  109  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302: 
              "Art. 61. Interessi passivi. 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa. 
              1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
          negativi, per i quali le precedenti  norme  della  presente
          Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a  formare
          il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
          le spese e gli altri componenti di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in  modo  obiettivo  l'ammontare  concorrono   a   formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.  Le  minusvalenze  realizzate  ai  sensi   dell'
          articolo 101 sulle azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni che non possiedono i requisiti di  cui
          all'  articolo  87  non   rilevano   fino   a   concorrenza
          dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei  loro
          acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi   precedenti   il
          realizzo.  Tale  disposizione   si   applica   anche   alle
          differenze negative tra i  ricavi  dei  beni  di  cui  all'
          articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell' articolo 87. 
              3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'  articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174: 
              "Art. 17 1. I contribuenti eseguono versamenti  unitari
          delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre
          somme a favore dello Stato,  delle  regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis). 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2010, n. 71, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio  2010  n.  73,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120: 
              "Art. 1. Disposizioni  in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere». 
              1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella
          forma dei cosiddetti «caroselli»  e  «cartiere»,  anche  in
          applicazione delle nuove regole europee sulla  fatturazione
          elettronica, i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  comunicano  telematicamente   all'Agenzia   delle
          entrate, secondo modalita' e termini definiti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  tutte  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi di  importo  superiore  a  euro  500
          effettuate   e   ricevute,   registrate   o   soggette    a
          registrazione, nei confronti di operatori economici  aventi
          sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black  list
          di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  in  data  4
          maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
          l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
          medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
          stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine  di  prevenire
          fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,  l'obbligo
          puo' essere inoltre esteso anche  a  Paesi  cosiddetti  non
          black list, nonche' a specifici settori di  attivita'  e  a
          particolari tipologie di soggetti. 
              3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma
          1, ovvero per la loro effettuazione con dati  incompleti  o
          non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
          cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non  si  applica
          l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472, e successive modificazioni. 
              4.  Ai  fini  del  contrasto  degli  illeciti   fiscali
          internazionali e  ai  fini  della  tutela  del  diritto  di
          credito dei  soggetti  residenti,  con  decorrenza  dal  1°
          maggio  2010,  anche   la   comunicazione   relativa   alle
          deliberazioni  di  modifica  degli  atti  costitutivi   per
          trasferimento all'estero della sede sociale delle  societa'
          nonche'  tutte  le  comunicazioni   relative   alle   altre
          operazioni  straordinarie,  quali  conferimenti  d'azienda,
          fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
          dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, nei confronti  degli  Uffici  del  Registro  imprese
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Istituto
          nazionale  per  la  previdenza  sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro. 
              5. Per gli stessi fini di cui ai commi da  1  a  4,  le
          disposizioni contenute negli articoli 15 e 17  della  legge
          26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma  9,  del
          codice della navigazione, si applicano  anche  all'Istituto
          di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA)   e
          all'Agenzia delle entrate. Con riferimento  a  quest'ultima
          il previo accertamento di cui all'articolo 15  della  legge
          26  luglio  1984,  n.   413,   deve   intendersi   riferito
          all'assenza di carichi  pendenti  risultanti  dall'Anagrafe
          tributaria concernenti violazioni degli  obblighi  relativi
          ai  tributi  dalla   stessa   amministrati,   ovvero   alla
          prestazione, per l'intero ammontare di  detti  carichi,  di
          idonea  garanzia,  mediante  fideiussione   rilasciata   da
          un'azienda o istituto di  credito  o  polizza  fideiussoria
          rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione,  fino
          alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
          accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA  di  cui
          all'articolo 2778,  primo  comma,  numero  8),  del  codice
          civile sono collocati, per l'intero ammontare,  tra  quelli
          indicati  al  numero  1)  del  primo  comma  del   medesimo
          articolo. 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici
          tributo appositamente istituiti. 
              6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia  di
          indebiti   relativi   a   prestazioni    previdenziali    e
          assistenziali,   il   recupero   coattivo    delle    somme
          indebitamente   erogate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  nonche'  dei  crediti  vantati
          dall'Istituto medesimo ai sensi dell' articolo 4, comma 12,
          della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  e  riconosciuti  ai
          sensi dell' articolo 6,  comma  26,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
          ai sensi e  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              6-ter. L'INPS  provvede  a  determinare  i  criteri,  i
          termini e le  modalita'  di  gestione  delle  somme  e  dei
          crediti di  cui  al  comma  6-bis  nelle  fasi  antecedenti
          l'iscrizione a ruolo. 
              6-quater. All' articolo 3, comma 25-bis, primo periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono  inserite
          le seguenti: «, spontanea e coattiva,». 
              6-quinquies. Il comma 6 dell' articolo  3  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
          dal 1° gennaio 2011.". 
              Si riportano i testi dei  commi  287  e  288,  abrogati
          dalla  presente  legge,  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299: 
              "287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali
          possono beneficiare di un credito  d'imposta  a  titolo  di
          spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e  di
          promozione di registrazioni  fonografiche  o  videografiche
          musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. 
              288. Possono accedere al credito d'imposta  di  cui  al
          comma 287 fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  della
          regola de minimis di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001
          della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che
          abbiano un fatturato annuo o un totale  di  bilancio  annuo
          non superiore  a  15  milioni  di  euro  e  che  non  siano
          possedute, direttamente o indirettamente, da un editore  di
          servizi radiotelevisivi.". 
              Si riportano i testi degli articoli 68,  69  e  71  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  26  giugno  1931,  n.  146,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 68. 
              Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo
          pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie,  feste
          da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili  spettacoli  o
          trattenimenti,  e  non  si  possono  aprire  o   esercitare
          circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per
          eventi fino ad un massimo di  200  partecipanti  e  che  si
          svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la  licenza
          e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,   presentata   allo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive  o  ufficio
          analogo. 
              Per le gare di velocita' di autoveicoli e per  le  gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali. " 
              "Art. 69. 
              Senza  licenza  della  autorita'  locale  di   pubblica
          sicurezza  e'  vietato  dare,  anche  temporaneamente,  per
          mestiere, pubblici  trattenimenti,  esporre  alla  pubblica
          vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici  o  altri
          oggetti di curiosita', ovvero  dare  audizioni  all'aperto.
          Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
          svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la  licenza
          e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita' di cui all'articolo 19 della  legge  n.  241  del
          1990, presentata allo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive o ufficio analogo ." 
              "Art. 71. 
              Le licenze e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita', di cui negli articoli  precedenti,  sono  valide
          solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.".