Art. 9 
 
Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti ))  a  chiusura  di
esercizio  a  fronte  di  attivita'  gia'  svolte   e   rendicontate.
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  (( 1-bis. Il decreto di cui al  comma  1  puo'  destinare  graduali
incentivi in favore di  esercenti  attivita'  circensi  e  spettacoli
viaggianti senza animali, nonche' esercenti  di  circo  contemporaneo
nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. )) 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. (( I beneficiari di contributi gia'  deliberati  entro  la
data di entrata in vigore del  presente  decreto  completano  l'invio
all'ente gestore della documentazione necessaria per la  liquidazione
entro il termine perentorio del 30 novembre  2013.  Con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  sono  definite  le  ulteriori
disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi  speciali
di cui al presente  comma.  ))  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo»; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  «Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento»; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante «Revisione dei film»; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della
parte corrente dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  della  legge  15
          novembre  2005,  n.  239  (Disposizioni   in   materia   di
          spettacolo),  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   23
          novembre 2005, n. 273: 
              "Art.  1.  -  1.  Restano  validi   gli   atti   ed   i
          provvedimenti adottati, e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodottisi, i diritti  maturati  ed  i  rapporti  giuridici
          sorti  sulla   base   dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai fini  della  validita'  ed  efficacia  dei  procedimenti
          pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.  24,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2003,  n.  82,
          concernenti i criteri e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di  cui
          alla  legge  30  aprile  1985,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, sono adottati  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. I decreti di  cui  al  presente  comma
          possono comunque essere adottati qualora l'intesa  non  sia
          stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro
          trasmissione  alla  Conferenza  unificata  da   parte   del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              4.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  18
          febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 aprile 2003, n. 82, la  parola:  «annualmente»  e'
          soppressa. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". 
              La legge 14 novembre 1979, n. 589 (Provvedimenti per le
          attivita' musicali e  cinematografiche),  modificata  dalla
          presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23
          novembre 1979, n. 320. 
              La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
          interventi dello  Stato  a  favore  dello  spettacolo),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. 
              La  legge  23  dicembre  1996,  n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza  pubblica),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303. 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
          n. 163 del 1985: 
              "Art. 13. Norme  transitorie  1.  Fino  all'entrata  in
          vigore delle leggi di riforma  della  musica,  del  cinema,
          della prosa, delle attivita' circensi  e  dello  spettacolo
          viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei
          contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli  stessi
          rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per  ciascuno
          dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del  turismo
          e dello spettacolo, sentiti il  Consiglio  nazionale  dello
          spettacolo,  ove   gia'   costituito,   e   le   competenti
          commissioni  consultive  previste  dalle  relative   leggi,
          ripartisce annualmente  il  Fondo,  comprensivo  di  quanto
          previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di
          attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo
          spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti
          autonomi  lirici   e   delle   istituzioni   concertistiche
          assimilate, del 13 per cento per le attivita'  musicali  di
          cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ,  del
          25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15  per
          cento per le attivita'  teatrali  di  prosa,  dell'1,5  per
          cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
          La residua quota del 3,5 per cento  e'  utilizzata  per  le
          finalita' previste al secondo comma dell'articolo  2  della
          presente legge. 
              2. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: 
              a) il  4  per  cento  della  quota  del  13  per  cento
          assegnata alle attivita' musicali e' annualmente  riservato
          al sostegno delle iniziative musicali all'estero; 
              b) il 30  per  cento  della  quota  del  25  per  cento
          assegnata  alle  attivita'  cinematografiche   e'   portato
          annualmente in aumento  del  Fondo  di  sostegno  istituito
          dalla legge 23 luglio  1980,  numero  378  ,  e  successive
          integrazioni. Fino al 50 per cento di detto  incremento  e'
          destinato alla concessione  di  mutui  settennali  a  tasso
          agevolato del 3 per cento per  l'importo  non  superiore  a
          lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno  fissate
          con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il
          mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori (11); 
              c) il 30  per  cento  della  quota  del  25  per  cento
          assegnata alle attivita'  cinematografiche  e'  annualmente
          portato  in  aumento  del  Fondo  di  intervento   di   cui
          all'articolo 2 della  legge  14  agosto  1971,  n.  819,  e
          successive integrazioni e modificazioni; 
              d) il  3  per  cento  della  quota  del  13  per  cento
          assegnata alle attivita' musicali e il 3  per  cento  della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa   sono   annualmente   portati   in   aumento   dello
          stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della
          legge 10 maggio 1983, n. 182 , come modificato dalla  legge
          13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a
          tutte  le  attivita'  musicali  e  teatrali  ammesse   alle
          operazioni della  sezione  autonoma  del  credito  teatrale
          presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo  risultante
          ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato  in  parti
          uguali a favore delle attivita' musicali e delle  attivita'
          teatrali di prosa; 
              e) il 10  per  cento  della  quota  del  13  per  cento
          assegnata alle attivita' musicali e il 10 per  cento  della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa sono utilizzati per la istituzione presso la  sezione
          autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale  del
          lavoro di un fondo con  un  conferimento  annuale  di  pari
          importo, da utilizzare in parti uguali tra i  due  settori,
          destinato alla concessione di contributi in conto  capitale
          a favore di esercenti o proprietari pubblici o  privati  di
          sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle  strutture
          e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni  dalla
          pubblicazione della presente legge il Ministro del  turismo
          e  dello  spettacolo  stabilisce  con  proprio  decreto  le
          modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo  nonche'
          le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
          finanziamenti; 
              f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita'
          circensi  ed  allo  spettacolo  viaggiante   e'   ripartita
          annualmente in ragione del 60  per  cento  a  favore  delle
          attivita' circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla
          concessione di contributi per iniziative promozionali e  di
          spettacolo secondo le modalita' fissate  dal  Ministro  del
          turismo e dello  spettacolo  con  proprio  decreto,  ed  in
          ragione  del  40  per  cento  a  favore  dello   spettacolo
          viaggiante. 
              3.Gli stanziamenti  non  utilizzati  nel  corso  di  un
          esercizio  finanziario  sono  portati  in   aumento   della
          dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio
          finanziario successivo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata n. 182
          del 1983: 
              "Art. 2. - 1. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1983 e' istituito un fondo di lire  3.500  milioni  per  la
          concessione  di  sovvenzioni  e  contributi   a   carattere
          forfettario o per la stipula di  apposite  convenzioni  con
          enti  pubblici  e  privati   per   attivita'   teatrali   e
          cinematografiche   all'estero,   sentite   le   commissioni
          consultive per la prosa e  per  il  cinema  previste  dalla
          vigente legislazione. 
              2. Il fondo e' cosi' ripartito: 
              a) lire 1.500 milioni  per  le  attivita'  teatrali  di
          prosa all'estero; 
              b) lire 2.000 milioni per iniziative  promozionali  del
          cinema italiano all'estero. 
              3. Il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  ha
          facolta' di  emanare  direttive  volte  a  disciplinare  le
          procedure e le  modalita'  di  intervento  a  favore  delle
          attivita' dello spettacolo all'estero, nonche' di avvalersi
          di organi consultivi appositamente nominati.  Il  fondo  di
          cui ai commi precedenti assorbe ogni altro  intervento  del
          Ministero del  turismo  e  dello  spettacolo  a  favore  di
          attivita' dello spettacolo italiano all'estero nel  settore
          cinematografico  e  teatrale.  Lo   stanziamento   di   cui
          all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo  1980,  n.
          54 , viene soppresso . 
              4.  Alla  sezione  autonoma  per  il  credito  teatrale
          istituita presso la Banca nazionale  del  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800,  viene
          conferita sul fondo di  cui  all'articolo  2,  lettera  b),
          della stessa  legge  la  somma  di  lire  150  milioni  per
          ciascuno  degli  esercizi  finanziari  1983  e   1984,   da
          utilizzare per la riduzione  degli  interessi  relativi  ai
          finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore  delle
          associazioni  concertistiche  operanti   nel   Mezzogiorno,
          nonche' degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma,
          della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse
          a carico delle associazioni  e  degli  enti  che  fruiscono
          della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50 per cento
          rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma  per  il
          credito teatrale per analoghi finanziamenti. 
              5. E' istituito un fondo di lire  500  milioni  per  la
          stipula di una convenzione annuale con  le  ferrovie  dello
          Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per  viaggi
          di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o  per
          il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere  derivante
          dall'applicazione della  convenzione  verra'  ripartito  in
          parti uguali sui fondi  ordinari  di  bilancio  a  sostegno
          delle attivita'  musicali,  di  prosa,  cinematografiche  e
          dello spettacolo viaggiante e circense.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio  1996,
          n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi di  vigilanza
          antincendio da parte dei Vigili del  fuoco  sui  luoghi  di
          spettacolo e trattenimento) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 1996, n. 113. 
              Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  12  luglio  2005  (Disposizioni   in   tema   di
          erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese
          di  vigilanza  e  sicurezza  in   occasione   di   pubblici
          spettacoli),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          agosto 2005, n. 184. 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28  (Riforma
          della disciplina in materia di attivita'  cinematografiche,
          a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002,  n.  137),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004,  n.
          29. 
              La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei  film  e
          dei  lavori  teatrali)  ,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109. 
              Per il testo dei commi da 325  a  337  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n.244, si vedano le  note  di
          cui all'art. 8. 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera  b)  del
          decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  si  vedano  le  note
          all'art. 6.