Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti )) a chiusura di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. (( 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare graduali incentivi in favore di esercenti attivita' circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonche' esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. )) 2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. (( I beneficiari di contributi gia' deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi. 6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»; b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»; c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»; d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»; e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche. 7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2005, n. 273: "Art. 1. - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validita' ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» e' soppressa. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". La legge 14 novembre 1979, n. 589 (Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1979, n. 320. La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303. Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 163 del 1985: "Art. 13. Norme transitorie 1. Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove gia' costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , del 25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15 per cento per le attivita' teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento e' utilizzata per le finalita' previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge. 2. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e' annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero; b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, numero 378 , e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento e' destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori (11); c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni; d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182 , come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa; e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo nonche' le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti; f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita' circensi ed allo spettacolo viaggiante e' ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attivita' circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalita' fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante. 3.Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.". Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata n. 182 del 1983: "Art. 2. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e' istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attivita' teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione. 2. Il fondo e' cosi' ripartito: a) lire 1.500 milioni per le attivita' teatrali di prosa all'estero; b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero. 3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facolta' di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalita' di intervento a favore delle attivita' dello spettacolo all'estero, nonche' di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attivita' dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54 , viene soppresso . 4. Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonche' degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti. 5. E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verra' ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attivita' musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.". Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. Il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1996, n. 113. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 (Disposizioni in tema di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2005, n. 184. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29. La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali) , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109. Per il testo dei commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, si vedano le note di cui all'art. 8. Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si vedano le note all'art. 6.