Art. 10 
 
                    Decisione sulla registrazione 
 
  1. Il  Ministero,  trascorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza
che siano  pervenute  opposizioni  ricevibili  adotta  una  decisione
favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento
il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e,  e  pubblica
sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di
registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di
cui al successivo art. 11. 
  2. In caso  di  opposizione,  il  Ministero  entro  45  giorni  dal
ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e,  nel  caso  in
cui  sia  ricevibile  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3,   trasmette
l'opposizione al soggetto richiedente ed  alla/e  Regione/i  nel  cui
territorio ricade la produzione. Il soggetto  richiedente  predispone
le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data  in  cui  ha
ricevuto la documentazione relativa all'opposizione  al  Ministero  e
alla/e Regione/i interessata/e. 
  3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate  dal  soggetto
richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 
  4. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni
presentate dal soggetto richiedente siano idonee a superare i  motivi
di opposizione ne  da'  comunicazione  al  soggetto  richiedente,  al
soggetto  che  ha  presentato   opposizione   ed   alla/e   Regione/i
interessata/e, adotta una decisione favorevole sulla registrazione  e
presenta  alla  Commissione  un  fascicolo  di  domanda  di  cui   al
successivo art. 11. 
  5. Se il Ministero ritiene che le  controdeduzioni  presentate  dal
soggetto  richiedente  non  sono  idonee  a  superare  i  motivi   di
opposizione convoca una riunione con il  soggetto  richiedente,  la/e
Regione/i  interessata/e   ed   il   soggetto   che   ha   presentato
l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con  la/e
Regione/i interessata/e, prende  una  decisione  sulla  registrazione
entro 60 giorni dalla data  della  riunione.  In  caso  di  decisione
favorevole  sulla  registrazione,  aggiorna  sul  sito  internet  del
Ministero il disciplinare oggetto di richiesta  di  registrazione  se
ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla  Commissione
un fascicolo di domanda di cui al successivo  art.  11.  In  caso  di
decisione  negativa  sulla  registrazione  rigetta  la   domanda   di
registrazione. 
  6. La mancata  risposta  da  parte  del  soggetto  richiedente  nei
termini di cui al precedente comma 2 comporta  l'archiviazione  della
domanda di registrazione.