Art. 10 Decisione sulla registrazione 1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11. 2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell'art. 9, comma 3, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e. 3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11. 5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i motivi di opposizione convoca una riunione con il soggetto richiedente, la/e Regione/i interessata/e ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con la/e Regione/i interessata/e, prende una decisione sulla registrazione entro 60 giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione, aggiorna sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione se ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11. In caso di decisione negativa sulla registrazione rigetta la domanda di registrazione. 6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.