Art. 11 Fascicolo di domanda e procedura comunitaria 1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende: a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente; b) un documento unico contenente: i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame. c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo. d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare. 2. Il Ministero trasmette inoltre alla Commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero. 3. Nel corso della procedura a livello comunitario eventuali osservazioni e rilievi espressi dalla Commissione in merito alla domanda di registrazione vengono comunicati al soggetto richiedente al fine di acquisire gli elementi necessari alla soluzione delle problematiche evidenziate. La medesima comunicazione viene trasmessa alla/le Regione/i interessata/e. 4. La domanda di registrazione puo' essere ritirata dal Ministero, su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della Regione.