Art. 12 
 
                  Protezione nazionale transitoria 
 
  1. A  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
registrazione alla Commissione il Ministero puo' concedere ad un nome
una  protezione  nazionale  transitoria  su  richiesta  del  soggetto
richiedente. 
  2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del  caso,  accorda  con
decreto la protezione nazionale transitoria che entra in vigore  solo
successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   autorizzazione
dell'organismo di controllo incaricato della  verifica  del  rispetto
del disciplinare di produzione. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
concessione della protezione nazionale transitoria il nome oggetto di
protezione puo' essere utilizzato solo da operatori  assoggettati  al
sistema di controllo. 
  4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono  etichettati
esclusivamente con la denominazione  oggetto  di  protezione  seguita
dalla dicitura "in  protezione  nazionale  transitoria".  E'  vietato
l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di
origine protetta/indicazione geografica  protetta  e  delle  relative
abbreviazioni DOP/IGP. 
  5. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a  livello
nazionale e non incide in alcun modo  sugli  scambi  intraunionali  o
internazionali. 
  6. La protezione nazionale transitoria  decade  a  decorrere  dalla
data in cui e' adottata una decisione di registrazione  a  norma  del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda  di
registrazione e' ritirata. 
  7. La  protezione  nazionale  transitoria  non  e'  concessa  nelle
ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione.