Art. 12 Protezione nazionale transitoria 1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione il Ministero puo' concedere ad un nome una protezione nazionale transitoria su richiesta del soggetto richiedente. 2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del caso, accorda con decreto la protezione nazionale transitoria che entra in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria il nome oggetto di protezione puo' essere utilizzato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo. 4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione seguita dalla dicitura "in protezione nazionale transitoria". E' vietato l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP. 5. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a livello nazionale e non incide in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. 6. La protezione nazionale transitoria decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata. 7. La protezione nazionale transitoria non e' concessa nelle ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione.