Art. 13 Modifica di un disciplinare 1. La modifica di un disciplinare puo' essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica e' richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 2. Le percentuali di cui al precedente comma 1 sono verificate rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori», cosi' come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP. 3. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11. Si applica altresi' l'art. 8 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare di produzione vigente o nel caso in cui, in assenza di Consorzio di tutela incaricato, la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1. 4. Una modifica e' considerata minore, quando: a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) non altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), dell'art. 3; c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto, d) non riguarda la zona geografica delimitata; e) non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. 5. Alle modifiche minori si applica la procedura indicata dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il Ministero, concluso l'iter nazionale, informa la Commissione per l'approvazione o il rigetto della modifica, secondo quanto previsto dall'art. 53, paragrafo 2 del Regolamento n. 1151/2012.