Art. 13 
 
                     Modifica di un disciplinare 
 
  1. La  modifica  di  un  disciplinare  puo'  essere  richiesta  dal
consorzio di tutela incaricato dal Ministero  o  in  sua  assenza  da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per  la
quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno
il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno  solare/campagna
produttiva nonche' una percentuale pari almeno al 30%  delle  imprese
inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di  produzione,
la  modifica  e'  richiesta   dai   2/3   dei   produttori   iscritti
all'organismo di controllo. La domanda descrive le modifiche  che  ne
costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 
  2. Le percentuali di cui al  precedente  comma  1  sono  verificate
rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori»,  cosi'  come
individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale  12  aprile  2000  e
successive  modifiche  integrazioni,  recante  disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle DOP e IGP. 
  3.  Alla  domanda  di  modifica  si  applica  mutatis  mutandis  la
procedura stabilita dagli articoli 6, 7,  9,  10  e  11.  Si  applica
altresi' l'art. 8 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi  una
variazione della  zona  delimitata  dal  disciplinare  di  produzione
vigente o nel  caso  in  cui,  in  assenza  di  Consorzio  di  tutela
incaricato, la modifica sia stata richiesta dal soggetto  di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Una modifica e' considerata minore, quando: 
  a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; 
  b) non altera il legame di cui alla lettera f), punto  i)  o  punto
ii), dell'art. 3; 
  c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome,  del
prodotto, 
  d) non riguarda la zona geografica delimitata; 
  e) non rappresenta  un  aumento  delle  restrizioni  relative  alla
commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. 
  5. Alle modifiche minori si applica  la  procedura  indicata  dagli
articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il  Ministero,  concluso
l'iter nazionale, informa la  Commissione  per  l'approvazione  o  il
rigetto  della  modifica,  secondo  quanto  previsto  dall'art.   53,
paragrafo 2 del Regolamento n. 1151/2012.