Art. 14 Cancellazione 1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i interessata/e, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di cancellazione di una DOP o di una IGP alla Commissione europea nei casi seguenti: a) qualora non sia piu' garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale DOP o IGP, 2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiede e alla Commissione la cancellazione della registrazione, acquisito il parere del Ministero e della Regione.