Art. 14 
 
                            Cancellazione 
 
  1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i interessata/e,  di
propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo  ovvero
su richiesta di  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  avente  un
interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di cancellazione di  una
DOP o di una IGP alla Commissione europea nei casi seguenti: 
    a) qualora non sia piu' garantito il  rispetto  delle  condizioni
stabilite dal disciplinare; 
  b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni
alcun prodotto che benefici di tale DOP o IGP, 
  2.  I  produttori  del  prodotto  commercializzato  sotto  il  nome
registrato possono richiede e alla Commissione la cancellazione della
registrazione, acquisito il parere del Ministero e della Regione.