Art. 15 
 
                         Periodo transitorio 
 
  1.  Al  fine  di  superare  difficolta'  temporanee  e  raggiungere
l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte
di tutti i produttori  della  zona  interessata,  il  Ministero  puo'
stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni per l'utilizzo
del nome oggetto di registrazione per il  prodotto  ottenuto  non  in
conformita' del disciplinare, con efficacia a decorrere dalla data di
presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione. 
  2. Il perfido transitorio e' richiesto dagli operatori  interessati
i quali dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti  di
cui trattasi, utilizzando in modo continuativo  il  nome  oggetto  di
richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono  la
presentazione della domanda al Ministero e  che  dimostrino  di  aver
fatto opposizione ai sensi del precedente art. 9. 
  3. Il periodo transitorio e' indicato nel fascicolo di  domanda  e,
pertanto, la richiesta degli operatori interessati e' avanzata  entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare  sul  sito
istituzionale del Ministero.