Art. 15 Periodo transitorio 1. Al fine di superare difficolta' temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, il Ministero puo' stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni per l'utilizzo del nome oggetto di registrazione per il prodotto ottenuto non in conformita' del disciplinare, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione. 2. Il perfido transitorio e' richiesto dagli operatori interessati i quali dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo il nome oggetto di richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda al Ministero e che dimostrino di aver fatto opposizione ai sensi del precedente art. 9. 3. Il periodo transitorio e' indicato nel fascicolo di domanda e, pertanto, la richiesta degli operatori interessati e' avanzata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale del Ministero.