Art. 16 Protezione ex officio 1. Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole cosi' come previsto dall'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in conformita' con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004, e' l'autorita' incaricata ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia. 3. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure di cui all'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1151/2012, l'ICQRF assicura, se del caso, la comunicazione tra autorita' incaricate degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea.