Art. 16 
 
                        Protezione ex officio 
 
  1. Le  denominazione  di  origine  e  le  indicazione  geografiche,
prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette
ex officio da ciascuno Stato membro contro  ogni  forma  di  illecito
utilizzo o di pratica ingannevole cosi' come previsto  dall'art.  13,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
delle  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  (ICQRF),  che  opera  in
conformita' con le disposizioni contenute  nel  regolamento  (CE)  n.
882/2004, e' l'autorita' incaricata ai sensi dell'art. 13,  paragrafo
3 del Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  di  adottare  le  misure  per
prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine
protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette   prodotte   o
commercializzate in Italia. 
  3. Fermo restando l'obbligo  degli  Stati  membri  di  adottare  le
misure  di  cui  all'art.  13,  paragrafo  3,  del  Regolamento  (UE)
1151/2012, l'ICQRF  assicura,  se  del  caso,  la  comunicazione  tra
autorita' incaricate degli altri Stati membri per far  cessare  l'uso
illegale di  denominazioni  di  origine  protette  e  di  indicazioni
geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea.